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Mobilità 2008/2009 per il personale docente, educativo ad Ata della scuola

Sottoscritto nella serata del 20 dicembre 2007 il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità per il personale docente, educativo ed Ata.

27/12/2007
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Nella giornata di giovedì 20 dicembre 2007 è stato sottoscritto al MPI il nuovo contratto integrativo nazionale sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2008-2009.

Nei primi giorni di gennaio verrà emanata l’ordinanza ministeriale con l’indicazione puntuale delle scadenze e con allegata tutta la modulistica per la presentazione delle domande.
La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per i primi giorni di febbraio 2008.

Con il nuovo contratto integrativo sulla mobilità, e nel testo che precede l’articolato, viene assunto l’impegno di dare piena attuazione a quanto previsto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 all’Aran e a quanto sottoscritto con il Governo nella precedente intesa sulla Conoscenza di giugno 2007 in merito alla stabilizzazione pluriennale e funzionale degli organici e, di conseguenza, alla stabilita dei docenti al fine di garantire maggiore continuità didattica.
Le parti hanno convenuto sulla materia degli organici, e non solo, di avviare un fitto calendario di incontri (a partire già dal prossimo 3 gennaio 2008).
Allo stato attuale il contratto rimane ancora di durata annuale, quindi solo per il 2008-2009, dal momento che non è ancora definita la nuova normativa sugli organici atta a garantire la loro stabilità è funzionalità pluriennale.

Nel merito del contratto sottoscritto, di seguito sono riassunte le principali novità.

  • Conservano validità i vecchi titoli in possesso alla data di sottoscrizione del nuovo Ccnl, cioè al 29 novembre 2007, ai fini della mobilità professionale del personale Ata;

  • Deve partecipare alle operazioni di mobilità anche tutto il personale docente ed Ata che ha perso la sede di titolarità a seguito di accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 Ccnl/07) per più di 3 anni, al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva. Tale personale partecipa nella seconda fase delle operazioni (mobilità tra comuni diversi nell’ambito della provincia);

  • La normativa su “rientri e restituzione al ruolo o qualifica di provenienza” (art. 5) si applica anche al personale docente ed Ata assegnato agli IRRE, all’INDIRE ed all’INVALSI e collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola;

  • Mobilità verso i posti di lingua straniera nella scuola primaria: qualora si richiedano contestualmente sia posti comuni che di lingua straniera, il docente potrà indicare l’ordine di preferenza. In mancanza prevale la richiesta per posti di lingua straniera.

  • Mobilità di terza fase:

- alla operazioni di mobilità di terza fase vengono attribuiti anche i posti dispari (di norma accantonati insieme al 50% dei posti disponibili dopo le prime due fasi per le immissioni in ruolo) nel caso in cui siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nell’anno in corso sul posto o classe di concorso richiesto;

- la ripartizione dei posti tra mobilità professionale e trasferimenti interprovinciali si fa al 50%. In caso di posto non intero, questi si arrotonda a favore dei trasferimenti interprovinciali. Questa modifica rispetto agli ultimi anni fa si che è sufficiente avere 2 posti disponibili, perché uno di questo vada a trasferimento interprovinciale (in passato ne occorrevano 4 per rendere possibile un trasferimento);

- inoltre le rispettive aliquote assegnate rispettivamente alla mobilità professionale e ai trasferimenti da altra provincia non sono più rigide. Pertanto, i posti assegnati numericamente alla mobilità professionale provinciale e non attribuiti nel corso di questa operazione, diventano disponibili per i successivi trasferimenti interprovinciali. Pertanto l’aliquota per i trasferimenti può andare anche oltre il 50% dei posti inizialmente disponibili alla terza fase;

- alla mobilità professionale interprovinciale, ultima delle operazioni che si affettuano, vengono destinati i posti residui dopo la mobilità professionale provinciale e dopo i trasferimenti interprovinciali. In tale operazione sono “ripescate” anche le domande provinciali, se non soddisfatte per esaurimento dell’aliquota di posti inizialmente assegnata alle operazioni provinciali.

  • Precedenza L. 104/92:

- si prevede che, nel caso in cui il/la lavoratore/trice che assiste un genitore con handicap grave (art. 7 punto V) è l’unico/a figlio/a che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle;

- per avere diritto alla precedenza L. 104/92 per l’assistenza ai figli di età inferiore ai 3 anni, non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Questo perché la maggior parte delle ASL rilasciano certificazioni temporanee nei primi anni di vita.

  • Dimensionamento:

- nel caso in cui solo singole succursali e/o corsi confluiscono presso altre istituzioni scolastiche nello stesso comune, si chiarisce che solo il personale di quella succursale e/o corso esercita l’opzione per ottenere la titolarità nella scuola in cui è confluita la sua succursale e/o corso.

  • Obbligo permanenza quinquennale nei posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato: chiarito che l’obbligo si espleta anche passando da una di queste tipologie di posti all’altra.

  • Educazione degli adulti: nel contratto si fa riserva di integrare le procedure di mobilità in relazione alle innovazioni che dovessero intervenire in tempo utile a seguito dell’attuazione delle nuove norme legislative e della sequenza contrattuale da fare all’Aran.

  • Tabella di valutazione personale Ata: il servizio precedentemente prestato in qualità di docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ancorché non valido ai fini della ricostruzione di carriera, viene valutato al pari del servizio pre-ruolo.

  • Disposizioni specifiche per i docenti di religione cattolica (art. 37-bis):

- prevista la possibilità di trasferimento dai posti di insegnamento della religione cattolica di una diocesi ad altra diocesi della stessa o di diversa regione;

- e la possibilità di mobilità intersettoriale verso diverso settore formativo nell’ambito sia della stessa diocesi, che nell’ambito di altra diocesi della stessa o diversa regione.

Quanto prima verrà pubblicato un “vademecum” riepilogativo di tutta la normativa sulla mobilità.

Si allega il testo del nuovo Ccni 2008-2009 con evidenziate in grassetto le parti nuove rispetto al testo precedente.

Roma, 20 dicembre 2007

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