
Metodologia CLIL: pubblicato il decreto che avvia i nuovi corsi di perfezionamento
Si tratta della revisione del DD 6/2012 per l’insegnamento delle discipline non-linguistiche in lingua straniera. La formazione è estesa ai docenti di infanzia, primaria e istituti professionali. Per la FLC CGIL è positivo ma con qualche criticità.


È stato pubblicato in data 28 giugno, il decreto dipartimentale 1511 del 23 giugno 2022 che disciplina i corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).
La principale novità riguarda l'estensione di tale metodologia nella scuola dell'infanzia, nel primo ciclo e negli istituti Professionali, che in precedenza ne erano esclusi, pur in assenza di vincoli normativi.
Il Decreto non presenta sostanziali modifiche rispetto ai contenuti illustrati nel corso dell’incontro di informativa dello scorso 15 giugno.
Riteniamo significativo l’ampliamento della platea volto a incrementare per tutte le alunne e gli alunni le opportunità di apprendimento delle lingue straniere, anche attraverso il ricorso alla metodologia CLIL, ma riscontriamo alcune criticità, da noi precedentemente già segnalate.
Innanzitutto, il decreto, privo di stanziamenti ad hoc, non precisa se la formazione, configurandosi come la risposta ad una richiesta individuale, preveda costi a carico dei docenti stessi, resta vago sulle procedure di individuazione/selezione dei docenti ammessi ai corsi e sul contingente di possibili iscritti, stante la condizione di formazione in servizio.
La differenza di livello di competenza linguistica in uscita tra i docenti di infanzia e primaria e quelli della secondaria accredita lo stereotipo in base al quale si intende l’insegnamento nella scuola di base come più generica e meno qualificante dal punto di vista dei requisiti professionali.
Al contrario, sarebbe necessario qualificare maggiormente tale professionalità, anche rispetto alla metodologia CLIL, sia dal punto di vista della padronanza linguistica che metodologico-didattico, prevedendo l’attivazione dei percorsi solo presso gli Atenei che hanno nella propria Offerta Formativa i corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, specificamente finalizzati alla preparazione professionale degli insegnanti di infanzia e primaria. Nel decreto, invece, appare piuttosto generica l’individuazione dei soggetti “erogatori”; su questo punto, come FLC CGIL, avevamo avanzato esplicita richiesta di escludere le Università telematiche al fine di evitare la legittimazione di soluzioni facili che non garantiscono la qualità della formazione.
Rileviamo nelle tabelle dei crediti formativi, rispetto alle attività caratterizzanti, l’indicazione di 10 CFU comprensivi di formazione teorica/pratica e laboratori, aspetti che, a nostro parere, dovrebbero essere quantificati e realizzati separatamente.
Nello stesso allegato B, relativo ai corsi per la scuola secondaria, si fa riferimento ai “livelli di apprendimento delle diverse fasce di età”, ricorrendo a una locuzione e genere utilizzata per gli alunni di infanzia e primaria, dove la questione anagrafica è didatticamente molto rilevante, ma incongrua rispetto agli studenti del I e II grado.
Valutiamo positivamente, l’attivazione presso le istituzioni AFAM dei corsi indirizzati a docenti in possesso di abilitazione in discipline la cui formazione inziale è di competenza delle stesse, prevista dal decreto all’art.4, ma riscontriamo che l’indicazione viene omessa nell’allegato B alla voce “Requisiti per l’attivazione e l’istituzione dei percorsi”
Infine, ma non di minore importanza, abbiamo segnalato come fosse importante prevedere, già nel decreto, che l’iscrizione a questi percorsi rientrasse di diritto tra i requisiti per la concessione di permessi straordinari retribuiti per studio nella misura delle 150 ore annue.
Si tratta di osservazioni da noi puntualmente argomentate nell’incontro del 15 giugno, di cui l’Amministrazione non ha ritenuto di tenere conto nel testo definitivo.
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