Mercato del lavoro. Contratti di solidarietà difensivi ampliata la platea
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali precisa che questo ammortizzatore sociale è esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti. Ora tale norma è applicabile a tutto il comparto della scuola non statale.


Si tratta di una novità dell’ultima ora. E’ possibile, quindi, che le imprese con meno di 15 dipendenti possano, anche al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo ricorrere ai contratti di solidarietà difensivi di cui all’ art. 5 comma 5. del decreto legge n.148/93, convertito con legge n. 236/93, così come modificato dall’art. 7 –ter, comma 9, lettera d) della legge n. 33/2009.
Lo ha chiarito in via definitiva il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con una nota del 3/11/2009 in risposta ad un quesito sollevato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena del 3 novembre u.s.
Con questa ultima disposizione - in applicazione di quanto contenuto nell’art. 7-ter, comma 9, lettera d) della legge n. 33./2009 - viene estesa la platea dei possibili fruitori di questo strumento di ammortizzatore sociale che prevede la possibilità di stipulare contratti di solidarietà difensivi per massimo 24 mesi al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/91° e al fine appunto di evitare licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo. In tale circostanza, infatti, viene corrisposto alle imprese e ai lavoratori interessati un contributo pari alla metà del monte ore retribuito non dovuto a seguito della riduzione d’orario.
Come è noto il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi di cui alle norme sopra richiamate è stato recepito, in caso di crisi aziendale accertata, da tutti e tre i CCNL della scuola non statale (Agidae, Fism e Aninsei). L’estensione della platea dei fruitori consente di intervenire, a tutela dell’occupazione e del reddito, anche in quelle realtà precedentemente escluse perché con un numero di dipendenti inferiore a 15 unità. Ne consegue che il ricorso a questo specifico ammortizzatore sociale si applica anche a tutto il comparto della scuola non statale indipendentemente dal CCNL di riferimento e dal numero dei dipendenti occupati.
Ovviamente per quest’ultime la disposizione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali individua un percorso specifico non potendo queste far ricorso all’art. 24 della legge n. 223/91 sui licenziamenti collettivi.
Roma, 5 novembre 2009
Servizi e comunicazioni
I più letti
-
Emergenza Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti
-
Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: settore scuola, emanata l’integrazione all’Atto di indirizzo
-
Mobilità scuola 2023/2024: al via la presentazione delle domande ATA
-
Arretrati scuola CCNL 2019-2021: ai supplenti brevi e saltuari saranno liquidati entro fine marzo
-
Importante risultato della FLC CGIL: il MUR scrive agli Atenei per prevedere una sessione di laurea per Scienze della Formazione Primaria a giugno
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 7435 del 14 marzo 2023 - Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2022
- Note ministeriali Nota 4792 del 14 marzo 2023 - Sessione di laurea per i corsi di Scienze della formazione primaria giugno 2023
- Note ministeriali Nota 3127 del 10 marzo 2023 - Personale tecnico-amministrativo, reclutamento e mobilità anno accademico 2023/2024
- Ordinanze ministeriali Ordinanza ministeriale 45 del 9 marzo 2023 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2022/2023
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici