Licenziati il 30 giugno gli ATA nominati dai dirigenti su posti liberi
nota ministeriale n. 1802/2002 sulle assunzioni del personale ATA fatte dai Dirigenti Scolastici sui posti liberi
Pubblichiamo la nota ministeriale n. 1802/2002. Parla di assunzioni del personale ATA che sono state fatte dai Dirigenti Scolastici sui posti liberi, in attesa degli aventi diritto. Si tratta di contratti stipulati dai dirigenti scolastici in quelle province dove risultavano esaurite o mancanti le graduatorie permanenti, gli elenchi di seconda fascia e le graduatorie d'istituto di terza fascia.
Il Miur tratta tutti questi contratti facendoli genericamente rientrare nell'ambito delle supplenze temporanee dando a tutti questi l'unico termine di scadenza del 30.6 termine delle attività didattiche.Come Cgil Scuola, riteniamo restrittivo questo termine in quanto non si fa nessuna distinzione tra i posti liberi e i posti vacanti. Per quest'ultimi sarebbe stato più coerente indicare il termine del 31.8 in modo da coniugare i diritti dei lavoratori e le esigenze di funzionalità della scuola. Ancora una volta sono i lavoratori a pagare le carenze di un amministrazione che non riesce a pubblicare le nuove graduatorie entro tempi accettabili.Roma, 15 giugno 2002
Ecco il testo della nota:
___________________________________
Oggetto: Personale ATA - Assunzioni a tempo determinato fino alla nomina degli aventi diritto per l’anno scolastico 2001-2002.
A seguito delle istruzioni già impartite con C.M. 10.8.2001 n. 136 ed in relazione ai quesiti pervenuti per le vie brevi circa la durata delle nomine a tempo determinato conferite, per l’anno scolastico 2001/02 dal competente Dirigente Scolastico, fino alla nomina degli aventi diritto si richiama l’attenzione che, ai sensi del punto 5 della citata C.M. i posti disponibili per l’anno scolastico 2001/02 per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche sono stati coperti mediante supplenze temporanee fino alla nomina degli aventi diritto.
E’ superfluo, pertanto, ribadire che le predette nomine, rientrando nella tipologia delle supplenze temporanee, come tali devono essere gestite.
Da ciò ne discende che, se tuttora permangono, per qualsiasi motivo o situazione i relativi contratti di lavoro a suo tempo sottoscritti, essi hanno effetto esclusivamente dal giorno dell’assunzione in servizio e limite fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art.1, comma 6 del Regolamento supplenze emanato con D.M. 13.12.2000 n. 430.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso la rete INTRANET.
Il Direttore Generale
F.to
Zucaro
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