Libri di testo: una storia infinita
Dopo la sospensiva del TAR Lazio, il Consiglio di Stato ripristina la circolare. Cronistoria di una vicenda che sta assumendo i contorni di un giallo.
Alcuni docenti della scuola primaria della provincia di Milano hanno impugnato davanti al TAR del Lazio la CM sui libri di testo nella parte in cui, in spregio alla normativa ordinaria, vietava la modifica, nel corso del quinquennio e del sessennio, dei libri di testo già adottati.
Occorre ricordare che la legge 169/08 consentiva, in caso di “
specifiche e motivate esigenze”, la possibilità per i collegi dei docenti di cambiare le adozioni dei libri di testo. La circolare, al contrario, non ha previsto tale deroga ed è questa la ragione dell’impugnativa da parte dei docenti milanesi. Una circolare non può contravvenire a quanto prevede una legge dello Stato.
Il TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 2049 del 7 maggio 2009 ha accolto la domanda di sospensione e, quindi, ha sospeso l’efficacia della CM, nella parte in cui non riteneva possibili le modifiche all’adozione dei libri di testo, ancorché motivate.
Che cosa vuol dire? Vuol dire che con la sospensiva, i Collegi dei docenti avrebbero potuto continuare ad esercitare le proprie prerogative in tema di libri di testo e consentire l’adozione dei medesimi per cinque o sei anni, salvo che,
dal prossimo anno scolastico, vi fossero degli elementi tali da autorizzarli a modificare la scelta già operata.
L’Amministrazione anziché “
accusare il colpo”, ha proposto appello al Consiglio di Stato. La legge prevede che la controparte debba essere sempre formalmente informata degli atti che vengono messi in campo, quindi in questo caso l’amministrazione avrebbe dovuto notificare l’appello ai docenti milanesi, anzi in realtà al loro legale.
E qui inizia il giallo. Ci risulta che la notifica sia stata fatta via fax (procedura alquanto rara) ma ad un numero errato. Quindi è evidente che i legali non sono stati messi nelle condizioni di partecipare all’udienza, di conseguenza, alla Camera di Consiglio del 19 maggio era presente la sola Avvocatura dello Stato. Ma c’è anche un’altra stranezza: il fax di notifica portava una data antecedente addirittura all’udienza al Tar Lazio che ha deciso la sospensiva!
Il Consiglio di Stato, che come organo decidente ha la competenza sulla verifica della regolarità del contraddittorio e quindi sulla regolarità delle notifiche, ha accolto la domanda di sospensione dell’ordinanza del TAR del Lazio, riportando, in sostanza, la questione al punto di partenza.
Ad oggi quindi è ancora in vigore la CM impugnata ed i docenti ricorrenti hanno prontamente depositato un’istanza di prelievo affinché sia fissata un’udienza di merito al più presto, che consenta a partire dall’a.s. prossimo ai Collegi di docenti di esercitare le proprie prerogative che illegittimamente sono state loro “
scippate” dalla Circolare. Contemporaneamente ci risulta che sia in corso di predisposizione una richiesta di revisione dell’udienza presso il Consiglio di Stato alla quale non hanno potuto partecipare i legali dei docenti milanesi.
Come FLC, nel ribadire il nostro giudizio negativo sulla Circolare in questione, riteniamo, a maggior ragione dopo i comportamenti alquanto discutibili dell’Amministrazione, che sia necessario che il TAR del Lazio si pronunci al più presto nel merito della circolare, in modo da garantire che nel prossimo anno scolastico i Collegi Docenti abbiano a riferimento una normativa legittima e definita su un tema strettamente connesso all’esercizio della professionalità docente e all’autonomia scolastica.
Roma, 26 maggio 2009
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