Le misure per gli ITS Academy contenute nel decreto PNRR
Si introducono alcune opportune misure di semplificazione, ma rimane un quadro complessivo lontano da una visione di percorsi formativi per l’innovazione delle politiche di sviluppo e da una complessiva dimensione nazionale.
Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato lo schema di decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Al Capo II della bozza sono contenute, agli artt. da 13 a 15, le disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito.
Per quanto concerne gli ITS Academy, entrando più nel particolare, l’art 13 introduce misure di semplificazione in materia di Riforma del sistema ITS e di potenziamento dell'istruzione terziaria a carattere professionalizzante; in particolare, si introduce una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse previste dal Fondo nazionale per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all’ art. 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99.
Innanzitutto, in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026 per le fondazioni ITS e per le regioni sarà possibile estendere (art.13, comma 1c) l’utilizzo delle risorse a previste dal Fondo nazionale anche per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.
In secondo luogo, si introduce in via straordinaria, esclusivamente fino all’anno 2025, l’esenzione per le regioni dall’obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate di cui secondo quanto previsto dall’ 11, comma 8 della Legge 99/2022.
Inoltre, si rettifica l’art. 4 comma 10 della L. 99/2022 sostituendo, opportunamente, l’espressione «e i crediti riconoscibili» con l’espressione: «con le classi di concorso», pertanto, il testo dell’articolo viene modificato come segue: “Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli con le classi di concorso”.
Infine, viene anche riscritto il comma 3 dell’articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, in coerenza con gli interventi previsti dal PNRR (Missione 4 – Componente 2). Ciò al fine di definire i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) nell'ambito dei progetti attuati con le università. Sarà necessario attuare i patti federativi tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori. La FLC CGIL rileva, con riferimento ai patti federativi, l’opportunità di definire i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell’ambito dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) nell'ambito dei progetti attuati con le università, soprattutto perché è importante che le modalità di riconoscimento reciproco dei crediti stabiliti abbiano una valenza riconosciuta per l’intero sistema nazionale e non diano adito a interpretazioni difformi.
Restano integre tutte le ragioni della radicale contrarietà della FLC CGIL rispetto alla riforma degli ITS introdotta con la legge 99/22 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore". Si tratta di una riforma che ha reinterpretato ruolo e funzioni degli Istituti Tecnici Superiori in direzione della creazione di una struttura formativa al servizio di specifiche aziende e di determinate realtà produttive forti. L’idea di ITS proposta, complessivamente sostenuta dal quadro complessivo della riforma del Ministro Valditara sulla filiera tecnologico – professionale, è sempre più lontana da una impostazione di percorsi formativi strutturalmente coerenti con l’innovazione delle politiche di sviluppo tecnologico del Paese e da una complessiva dimensione nazionale.
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