
La Suprema Corte dichiara illegittimo il raddoppio del punteggio di montagna
La tanto attesa pronuncia è stata pubblicata il 26 gennaio 2007. Dopo oltre due anni definitivamente chiarita l’illegittimità della norma. Ora al Ministero la responsabilità di riportare equità nelle graduatorie ad esaurimento.


La Corte Costituzionale, con la sentenza N. 11/2007 depositata in data 26/1/2007, si è finalmente pronunciata su diverse istanze di illegittimità costituzionale sottoposte dai TAR del Molise e della Sicilia .
Nella pronuncia, la Suprema Corte, conferma le diverse
sentenze
che avevano respinto i ricorsi rispetto alla retroattività della norma, ma accoglie in pieno la richiesta del TAR di Catania rispetto alla illegittimità costituzionale della norma relativa al raddoppio del punteggio del servizio prestato nelle scuole di montagna previsto dal paragrafo B.3), lettera h) della tabella allegata alla L. 143/04.
Nello specifico la sentenza ritiene fondata la questione di illegittimità rispetto “
al raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna «anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957»”.
Si riapre ora, con notevole ritardo, la questione della valutazione degli anni di servizio prestati in montagna e quindi la necessità di un ulteriore intervento sulle graduatorie permanenti che vada ad integrare quanto già previsto nella legge finanziaria per il 2007.
La Corte Costituzionale, nella sentenza, specifica che “
il collocamento in graduatoria e la conservazione di una posizione nella medesima costituiscono mere aspettative (sent. n. 168 del 2004). Proprio il carattere permanente delle graduatorie e il loro periodico aggiornamento consentono il cambiamento dei criteri di valutazione, che intervengono in una realtà soggetta a ciclico mutamento”.
A distanza di 4 anni scolastici questa sentenza determinerà uno scossone nelle graduatorie di cui , al momento, non è possibile esprimere una puntuale ed articolata valutazione.
L’amministrazione deve intervenire in tempi rapidi ed in modo chiaro a dirimere l’intera questione, anche in previsione dell’aggiornamento, ormai
imminente delle gradautorie
.
Non è possibile, infatti, perseverare nella situazione di questi ultimi anni, con il rincorrersi di sentenze, interpretazioni e graduatorie “ballerine”: occorre ridare certezza ai precari ed evitare ulteriore contenzioso.
Roma, 29 gennaio 2007
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