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La sicurezza nella Formazione professionale

Accordo tra Enti gestori di attività formative e OO.SS. di categoria su D.Lgs 626/94 e D.Lgs 242/96 (siglato il 15 settembre 1997)

15/07/1999
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ACCORDO TRA ENTI GESTORI DI ATTIVITA' FORMATIVE E OO.SS. DI CATEGORIA SU D.lgs 626/94 E D.lgs 242/96

(siglato il 15 settembre 1997)

Le parti: Confap, Cenfop
e CGIL, CISL e UIL Scuola

VISTO il D.L.vo n.626 del 19 settembre 1994, integrato dal D.L.vo n.242 del 19 marzo 1996, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori sui posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
CONSIDERATO che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti ed ai principi di partecipazione che hanno ispirato le direttive CEE in materia;
RAVVISATA l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità di esercizio nei posti di lavoro, la costituzione della rappresentanza e la sua formazione, a norma dell'art.20 del D.L.vo n.626/94, e degli organismi paritetici;
RITENUTO che la logica che sottende i rapporti tra le parti nella materia in questione, è quella di superare posizioni conflittuali ed ispirarsi a criteri di partecipazione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Parte Prima

1) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
PREMESSO che l'art.18 del D.L.vo n.626/94 al 1° comma precisa che "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza", fissandone i criteri per la sua individuazione e prevedendo il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di successivi parametri in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi, in tutte le sedi e strutture operative degli Enti di Formazione Professionale è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo le seguenti modalità:
a) nelle sedi e strutture operative fino a 15 dipendenti è eletto a suffragio universale dai lavoratori al loro interno e coincidente con il delegato sindacale unico;
b) nelle sedi e strutture operative con più di 15 dipendenti è eletto dai lavoratori nell'ambito delle R.S.U.. In assenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie è eletto a suffragio universale dai lavoratori al loro interno;

2) Norme generali sulla elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nell'ambito della sede e/o struttura operativa direttamente interessata, l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità risulterà eletto colui che svolge, all'interno della sede o struttura operativa, attività inerenti l'incarico.
Prima della votazione, i lavoratori iscritti al libro matricola nominano al loro interno due scrutatori e il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
Il verbale dell'elezione sarà inviato, a cura del datore di lavoro, alla Commissione Bilaterale Regionale e da questa alla Commissione Bilaterale Nazionale.
In tutte le sedi e le strutture operative di cui al precedente punto 1b), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto nell'ambito della R.S.U. secondo le modalità precedentemente definite.
In assenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie è eletto a suffragio universale dei lavoratori al loro interno secondo le modalità precedentemente definite.

3) Durata dell'incarico e permessi retribuiti
L'incarico ha durata di tre anni.
a) Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a norma dell'art.19 del D.L.vo n.626/94, nelle sedi e strutture operative che occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 20 ore annue, di norma, concordate con la struttura dell'Ente.
b) Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a norma dell'art.19 del D.L.vo n.626/94, nelle sedi e strutture operative che occupano più di 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 40 ore annue, di norma, concordate con la struttura dell'Ente.
Come previsto dal comma 3 dell'art.19, le parti si incontreranno per definire le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo della legge 626/94.

4) Dimissione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nel caso di dimissione, nelle sedi o strutture operative ove si è proceduto all'elezione a suffragio universale, subentrano nella carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti.
Il rappresentante per la sicurezza dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione o designazione e comunque non oltre 60 giorni.
I permessi di cui ai punti 3a) e 3b) spettano al subentrante per l'intero ammontare.

5) Attribuzioni e tutela del rappresentante per la sicurezza
1) Attribuzioni:
Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spettano tutte le attribuzioni previste dall'art.19 del D.L.vo n.626/94, in particolare:
a) consultazione:
la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è prevista a carico del datore dei lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.L.vo n.626/94, e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante che, a conferma, apporrà la propria firma.
b) informazione e documentazione:
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'art.19, comma 1 lett.e) e f) del D.L.vo n.626/94.
Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi della propria sede operativa, conservata presso la relativa sede.
c) accesso ai luoghi di lavoro:
il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto e con le limitazioni previste dalle vigenti normative di legge.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza segnala preventivamente, in rapporto alle urgenze, le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
2)Tutela:
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

6) Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una adeguata formazione, così come previsto dagli artt.18 e 19 del D.L.vo n.626/94.

7) Riunioni periodiche
In tutte le sedi e strutture operative il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art.11, comma 1° del D.L.vo n.626/94, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il datore di lavoro redige il verbale della riunione da inviare alla Commissione Bilaterale Regionale.

Parte seconda

Organismi bilaterali
Le parti, nel mettere in atto quanto disposto dall'art.20 del D.L.vo 626/94, concordano che le Commissioni Bilaterali, di cui all'art.11 del vigente CCNL, assumono anche compiti in materia di igiene e sicurezza. Le funzioni e le modalità operative verranno definite con apposita contrattazione.
Le Parti ribadiscono che, nel rispetto delle leggi, le problematiche relative alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro, debbano trovare soluzioni condivise ed attuabili.
Nei casi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate si impegnano ad adire in prima istanza alla Commissione Bilaterale Regionale e in seconda istanza alla Commissione Bilaterale Nazionale, al fine di ricercare, ove possibile, una soluzione concordata. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.

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