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La Funzione Pubblica ribadisce il diritto al pagamento delle ferie

Un importante parere a favore di chi ha maturato il diritto prima dell'approvazione del DL 95/12. Necessari provvedimenti per evitare un inutile contenzioso.

09/08/2012
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Il 6 agosto scorso, con il parere 32937 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che spetta il pagamento delle ferie maturate prima del 6 luglio, data di entrata in vigore del D.L. 95/2012 sulla revisione della spesa pubblica.

Si tratta di una interpretazione corretta che conferma quanto sostenuto, sin dal primo momento dalla FLC e al tempo stesso mette in un angolo le incomprensibili prese di posizione di Miur e MEF che irresponsabilmente avevano bloccato il pagamento delle ferie ai supplenti.

Un furto contro cui ci siamo subito ribellati fino a scrivere una lettera aperta a Monti e al Ministro Profumo.

Non è la prima volta che i diversi ministeri danno indicazioni completamente diverse tra loro scaricando le loro contraddizioni sulle segreterie delle scuole.

Adesso è urgente che il MIUR intervenga presso il Ministero del  Tesoro per sbloccare il pagamento delle ferie maturate e non godute del personale supplente del comparto scuola. La maggioranza delle scuole come ogni anno aveva già predisposto i decreti relativi  alla liquidazione dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dei supplenti.

Il parere del Dipartimento della Funziona Pubblica salvaguarda tutte le situazioni che si sono definite prima dell’entrata in vigore del D.L. 95/2012. Per il comparto scuola significa per tutti i contratti scaduti prima del 6 luglio 2012.

Anche l’INPS con il messaggio n. 12486 del 26 luglio 2012 chiarisce che la monetizzazione delle ferie va corrisposta ai dipendenti cessati prima del 6 luglio.

Il parere della Funzione Pubblica e il messaggio dell’INPS  confermano la posizione che abbiamo sempre sostenuto a favore dei supplenti e che intendiamo tutelare fino  ad arrivare alla Corte Costituzionale.

Di seguito diamo alcuni suggerimenti pratici per velocizzare il pagamento.

I supplenti  dovranno accertarsi presso l’ultima scuola di servizio se sono stati inviati agli organi competenti (Ragioneria Provinciale del Tesoro o direttamente alle sedi territoriali del MEF  per le sostituzioni di maternità) i decreti relativi all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Qualora  non ciò non sia avvenuto è necessario presentare al Dirigente scolastico la richiesta di pagamento (che si trova in allegato).

Faremo pressioni nei confronti del MIUR perché dia quanto prima disposizioni circa il pagamento delle ferie.

Resta fermo il nostro impegno per cambiare questa norma, in modo da salvaguardare la specificità dei supplenti temporanei della scuola che non possono godere delle ferie maturate prima della scadenza del contratto.

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