La centralità e la legittimità della valutazione collegiale
E’ora la volta delle procedure da seguire nella valutazione degli alunni.
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Si rimane impressionati dalla lunga serie di improvvisati provvedimenti del Ministero dell’Istruzione, che, senza riguardo alcuno per il diritto esistente, per le garanzie degli alunni, per il rispetto delle funzioni degli operatori scolastici (Dirigenti e Docenti), sforna indicazioni per Circolari o per comunicazioni verbali nelle conferenze di servizio territoriali, destinate a creare sconcerto allarme e confusione.
E’ora la volta delle procedure da seguire nella valutazione degli alunni.
Poiché nel D.L.vo 59/2004 (che ricordiamo essere stato impugnato da FLC Cgil CISL Scuola e UIL Scuola per i suoi profili di eccesso di delega), a proposito della valutazione degli alunni, si parla di “docenti responsabili delle attività educative e didattiche”, si lascia “viaggiare” un’idea, sbagliata, secondo cui ormai la valutazione degli alunni avverrà non in una sede formale, quale ad esempio il Consiglio di classe, con tutti i crismi delle procedure di garanzia che finora hanno presieduto a questa importante fase del lavoro scolastico. E la cosa avviene senza che ciò sia detto apertamente ma attraverso indicazioni in questo senso, che vengono lasciate cadere con irresponsabile leggerezza nelle comunicazioni territoriali con i Dirigenti Scolastici.
Come possa avvenire una valutazione di un alunno di cui, nella fase finale dell’anno, bisognerà decidere l’avvenire attraverso la promozione o la non ammissione alla classe successiva, senza una riunione formale di un Organo collegiale (necessariamente composto, come sempre del resto, dai Docenti che impartiscono le lezioni a quello stesso alunno) è mistero che nessuno riuscirà a sciogliere. E infatti, nella Circolare n. 85/2004 sul modello di scheda di valutazione, nella parte C punto 1 testualmente si dice “ E’ appena il caso di rilevare che la valutazione nelle sue diverse fasi di gestione e attuazione, quale momento significativo del perseguimento delle finalità formative di ogni alunno, deve scaturire dalla collegialità dei componenti dell’èquipe pedagogica, ed è pertanto affidata a tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio collegialmente definite”.
E ancora, nel punto D comma 5 della stessa CM 85 si dice: “Per la scuola secondaria di primo grado l’eventuale non ammissione alla classe successiva, nei casi eccezionali e motivati sopra richiamati, è adottata a maggioranza dai docenti preposti agli insegnamenti e alle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati”.
Allora. E’ vero che è abolito dal D.L.vo 59/2004 l’articolo 177 che prevedeva la valutazione nell’ambito del Consiglio di classe, ma sostituire la parola “Consiglio di classe” con “èquipe pedagogica” (nomenclatura della circolare ma non del D.L.vo 59/2004) non cambia la sostanza delle cose. Soprattutto quando – si rileggano le parole della CM – si ammette che la valutazione nelle sue diverse fasi deve scaturire “dalla collegialità dei Docenti”.
Fare diversamente abbassa la qualità del servizio, abbassa le garanzie per gli alunni, è contrario alle leggi.
Abbassa la qualità del servizio perché la valutazione è la parte intermedia e finale di un processo di programmazione collegiale, di formazione e individualizzazione che va collegialmente verificato.
Abbassa le garanzie per gli alunni perché una collegialità valutativa senza un Presidente super partes, unificatore e garante dei criteri collegialmente definiti, senza una verbalizzazione validata da un segretario e da un Presidente, la promozione e, soprattutto, la non ammissione alla classe successiva degli alunni sono prive di garanzie e facilmente impugnabili dai genitori in sede giurisdizionale.
E’ contraria alle leggi perché nessuno ha abolito, con una apposita riforma degli Organi Collegiali, i Consigli di classe (magari costituiti a geometria variabile ma comunque esistenti); nessuno ha abolito la perfezione dell’ organo in sede valutativa; nessuno ha abolito l’obbligo di esprimere il giudizio e di non astenersi in sede di scrutinio finale; nessuno ha abolito la presidenza degli organi affidata al Dirigente Scolastico quale figura che assicura la correttezza formale del processo e il cui voto prevale in caso di parità.
Se il MIUR vorrà precisare quanto sopra da noi sostenuto farà cosa buona e giusta. Qualora non lo dovesse fare, chiaramente gli operatori scolastici, a tutela degli alunni, della qualità del servizio, della certezza del diritto e della legalità, metteranno in campo la procedura di garanzia che ha sempre portato al momento della valutazione con serietà ponderatezza e rigore professionale
Roma, 31 gennaio 2005
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