INVALSI: il testo definitivamente approvato in G.U. 1 dicembre 2004
Pubblichiamo di seguito il testo definitivo del decreto legislativo, pubblicato sulla G.U., n. 282 del 1° dicembre 2004
Pubblichiamo di seguito il testo definitivo del decreto legislativo, pubblicato sulla G.U., n. 282 del 1° dicembre 2004, attuativo dell’art. 1, commi 1 e 2 e articolo 3, comma 1, lett. b) e c) della Legge 53/03 approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre scorso, sull’istituzione dell’Invalsi.
Il testo definitivo è pressoché invariato rispetto a quello già reso noto in occasione della audizione informale della Commissione Istruzione della Camera dei Deputati.
In particolare resta sospesa la questione delle prove per gli esami di Stato, di cui si afferma che l’Istituto predisporrà e gestirà le prove a carattere nazionale, ma non si specifica il loro numero (saranno ancora due oppure si pensa ad una variazione?) né come l’istituto le dovrà gestire ( un mega questionario a risposte chiuse oppure.... ?).
Domande che per ora rimangono inevase, ma che avrebbero richiesto invece una puntuale precisazione. Si tratta, infatti, di un tema delicato, visto il proliferare di diplomifici ed il problema del valore del titolo rilasciato, nei fatti negato da molte autorevoli Università che, dopo la riforma della composizione delle commissioni d’esame introdotta con la prima legge finanziaria del Governo Berlusconi, accettano le iscrizioni al primo anno prima dello svolgimento dell’esame di Stato stesso.
Così come in alcuna considerazione è stata tenuta la richiesta dei lavoratori attualmente in servizio presso l’Istituto, per i quali non viene prevista alcuna riserva, nelle modalità di accesso alle prove concorsuali previste per il reclutamento del personale.
Infine, come da noi sottolineato nel corso dell’audizione informale, permane l’assenza di autonomia dell’Istituto dal Ministro dell’istruzione, elemento che pone seri problemi di credibilità ed attendibilità degli esiti di una valutazione di sistema che per l’appunto per essere tale richiede innanzitutto che il controllore sia soggetto diverso e indipendente dal controllato.
Roma, 6 dicembre 2004
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