Intesa funzioni aggiuntive Ata
l’intesa sottoscritta con i Sindacati scuola, l’8 Novembre 2001, sulla distribuzione delle funzioni aggiuntive del personale ATA per l’anno scolastico 2001/2002


Il MIUR con nota prot. 597 del 13 Novembre 2001 ha trasmesso l’intesa sottoscritta con i Sindacati scuola, l’8 Novembre 2001, sulla distribuzione delle funzioni aggiuntive del personale ATA per l’anno scolastico 2001/2002. I Provveditorati dovranno entro 10 giorni dalla ricezione attivare la sede di contrattazione decentrata provinciale con i sindacati per definire le modalità di distribuzione delle F.A. alle scuole.
I dirigenti scolastici, sulla base delle quote assegnate in per ogni scuola dovranno attivare la contrattazione con le RSU ed entro 20 giorni comunicare all’Ufficio scolastico provinciale l’eventuale numero di funzioni .aggiuntive non utilizzate che saranno ridistribuite secondo i criteri definiti in sede di contrattazione provinciale.
L’intesa sulla distribuzione delle funzioni aggiuntive ha ripreso quanto previsto dal CCNL, dall’accordo sul biennio economico che in particolare ha modificato il profilo del collaboratore scolastico e dalla sequenza contrattuale che ha apportato alcuni chiarimenti e modifiche in materia di prestazioni aggiuntive.
In particolare segnaliamo gli obblighi che ne divengono per le scuole con presenza di alunni in situazione di handicap e per le scuole materne.
In queste situazioni le F.A. assegnate debbono essere prioritariamente utilizzate per le attività di assistenza per l’handicap e per i bambini di scuola materna.
E’ importante che in sede di contrattazione di scuola questa priorità sia garantita e prevista nell’accordo sull’organizzazione del lavoro e sulla gestione del fondo di scuola.
A tale scopo nel caso che il numero di funzioni per i collaboratori scolastici assegnate sia insufficiente occorre accedere al fondo di scuola per istituirne un numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività aggiuntive di assistenza previste e programmate.
In merito allo svolgimento delle attività di supporto all’handicap, anche a seguito della denuncia fatta in una recente trasmissione televisiva di alcuni casi di mancata assistenza, abbiamo richiesto al MIUR un confronto specifico per individuare ulteriori risorse, lo svolgimento delle attività di formazione per il personale ATA mai avviate, il recupero dei posti d’organico tagliati con il recente decreto.
Per una ulteriore valutazione del contenuto dell’intesa conseguita vi rimandiamo alle note già pubblicate nei giorni scorsi.
Alla nota ministeriale sono allegati:
-
il prospetto riepilogativo della distribuzione provinciale ;
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il testo del capoverso della tabella D allegata al CCNL 15/3/2001 (nuovo profilo professionale del collaboratore scolastico che prevede l’obbligatorietà delle prestazioni aggiuntive per l’assistenza all’handicap e ai bambini nella scuola materna);
-
le modifiche apportate con l’ipotesi di accordo sulla sequenza contrattuale del 28 Settembre 2001 (l’obbligo della scuola a retribuire tale prestazione e nel caso d’insufficienza del numero di funzioni assegnate l’obbligo di ricorrere al fondo per istituirne delle altre che garantiscano lo svolgimento delle attività di assistenza).
Roma, 14 novembre 2001
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