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Interrogazione al Senato contro la Frattini e per il concorso

A seguito delle iniziative organizzate dalla CGIL Scuola insieme con CISL UIL Scuola e SNALS contro il tentativo di estensione della Legge Frattini alla Dirigenza Scolastica, un gruppo di Senatori, ha presentato una interrogazione a risposta orale al Ministro dell’Istruzione,

02/09/2003
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A seguito delle iniziative organizzate dalla CGIL Scuola insieme con CISL UIL Scuola e SNALS – l’ultima il 17 luglio 2003 all’Hotel Nazionale di Piazza di Monte citorio -contro il tentativo di estensione della Legge Frattini alla Dirigenza Scolastica, un gruppo di Senatori, facendo seguito ad una interrogazione parlamentare dei Democratici di Sinistra (On. li Capitelli Sasso e altri) presso la Camera dei Deputati, ha presentato al Senato della Repubblica una interrogazione a risposta orale al Ministro dell’Istruzione, n. 3-01191 nella seduta del 24 luglio 2003.
I Senatori Soliani, Acciarini, Betta, Cortina, Manieri, Togni, D’Andrea, Franco Vittoria, Modica, Monticane, Pagano, Tessitore, dopo aver rilevato nelle premesse che il D.L.vo 59/98 istitutivo della Dirigenza Scolastica ha escluso che possa essere preposto alla direzione delle scuole personale non proveniente dalla Docenza, che la recente CM n. 49 del 16 maggio 2003 ricordando che “con la legge 15 7 2002, n. 145” si intende “favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato”, lascia intravedere possibili assegnazione di posti di Dirigenti Scolastici a personale non scolastico, chiedono di sapere:
“se e quando il Governo intenda dare attuazione alle disposizioni di legge che gli impongono di indire un concorso ordinario…”
e “se il Governo, attraverso la CM 49 abbia inteso precostituire le condizioni per l’applicazione alla Dirigenza scolastica dello spoils system….”

Ma ecco il testo dell’interrogazione nella sua interezza

Roma, 2 settembre 2003
______________________________________________

testo dell’interrogazione

Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01191
presentata da ALBERTINA SOLIANI
giovedì 24 luglio 2003 nella seduta n.449

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, TOGNI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

PREMESSO:
che il decreto legislativo 6 Marzo 1998, n. 59, recante disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 28-bis (ora trasfuso nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha previsto che: «1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica (...). Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità»;
che tali disposizioni hanno il senso di impedire che i posti di dirigente scolastico siano ricoperti da personale incaricato che non ha superato il concorso, tanto è vero che il comma 5 stabilisce che: «Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza»;
che il Governo ha fino ad oggi provveduto solo a bandire un concorso riservato ai presidi incaricati;
che con circolare ministeriale n. 49 del 16 maggio 2003, n. prot. 663, il Ministro dell'istruzione ha ritenuto «utile ricordare che con la legge 15.7.2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, sono state apportate significative innovazioni al decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, in tema di incarichi dirigenziali»;
che tale riferimento deve intendersi fatto all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dal decreto legislativo n.145/2002;
che gli articoli 25 e 29 del decreto legislativo n.165/2001 dettano disposizioni particolari per la individuazione delle caratteristiche della dirigenza scolastica e per il relativo reclutamento, a tutela dell'autonomia scolastica e in particolare dell'autonomia didattica, e a tutela della libertà di insegnamento.

CONSIDERATO:
che sono decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo e che il concorso ordinario, le cui linee erano state già predisposte dagli uffici, non ha ancora avuto luogo;
che è necessario impedire che si consolidino ulteriori situazioni di fatto che impongano al Governo di bandire ulteriori concorsi riservati agli incaricati;
che la qualità della scuola e l'autonomia scolastica si tutelano anche mediante la selezione di dirigenti adeguati al loro compito;
che il riferimento alla possibilità di conferire incarichi di dirigenza scolastica a personale estraneo alla scuola sembra contrastare palesemente con la ratio dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165/2001 («Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4»), intesa a tutelare la professionalità docente del dirigente scolastico;
che la dirigenza scolastica, essendo le scuole autonomie funzionali tese alla formazione dei giovani, non è fungibile, allo stesso modo in cui non è fungibile la dirigenza sanitaria;
che, pertanto, l'eventuale conferimento di incarichi a personale estraneo alla scuola deve essere esclusa, o quanto meno strettamente limitata ai casi in cui il curriculum professionale dell'aspirante è del tutto equiparabile a quello richiesto per l'accesso al concorso sia dal punto di vista della formazione universitaria che dal punto di vista di una documentata esperienza professionale di docenza ed educativa rivolta a giovani in formazione,

SI CHIEDE DI SAPERE:
se e quando il Governo intenda dare attuazione alle disposizioni di legge che gli impongono di bandire un concorso ordinario per il reclutamento della dirigenza scolastica, così da garantire la copertura delle esigenze del triennio 2004-2006;
se il Governo, attraverso la circolare n. 49 citata, abbia inteso precostituire le condizioni per l'applicazione alla dirigenza scolastica dello spoil system, e quindi provvedere alla nomina di dirigenti scolastici non selezionati con procedura volta a verificare la loro adeguatezza professionale.

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