Indicazioni operative in materia supplenze: le nostre richieste di integrazione
In aggiunta alle valutazioni politiche di ieri rispetto alla mancata assunzione in ruolo entro il 31 luglio, pubblichiamo le richieste avanzate dalla Cgil scuola, insieme agli altri sindacati, in merito alla circolare e alle note tecniche del MIUR sul conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle lezioni per il prossimo anno, di prossima emanazione.
In aggiunta alle valutazioni politiche di ieri rispetto alla mancata assunzione in ruolo entro il 31 luglio, pubblichiamo le richieste avanzate dalla Cgil scuola, insieme agli altri sindacati, in merito alla circolare e alle note tecniche del MIUR sul conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle lezioni per il prossimo anno, di prossima emanazione.
Nel caso in cui i CSA non riescano a completare le varie operazioni di conferimento delle supplenze entro il 31 luglio, la competenza, come noto, passa successivamente ai Capi d’Istituto, ai sensi della L. 333/01. Il MIUR, attraverso la circolare e le allegate "note tecniche" in fase di emanazione, riteniamo che debba:
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dare indicazioni tali che l’attivazione, attraverso la conferenza provinciale di servizio, di "reti di scuole" o "scuole polo" preveda l’utilizzo della stessa sede del CSA come sede per l’effettuazione di tutte le operazioni. Ciò consente la facile raggiungibilità da parte dei convocati, un coordinamento ottimale delle operazioni, una sede unica di affissione all’albo sia delle convocazioni che del piano complessivo delle disponibilità;
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prevedere l’obbligo del telegramma per le convocazioni, tenendo conto del periodo in cui verranno effettuate le operazioni (agosto);
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dare indicazioni affinché i tempi per l’effettuazione delle operazioni siano omogenei a livello nazionale e comunque tali da escludere la settimana a ridosso di metà agosto;
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prevedere la massima tempestività, diffusione dei dati e trasparenza nel comunicare il piano delle disponibilità, a partire dalla data del 6 agosto prevista nella bozza di circolare e al punto 4-6 della nota tecnica;
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regolamentare le modalità per conferire la delega da parte dei convocati (sia ad altri soggetti che alla stessa Amministrazione);
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esplicitare la sequenza delle operazioni di nomina su posto di sostegno, sia nel passaggio dalle graduatorie permanenti a quelle d’istituto per nomina di supplenti in possesso di titolo, che nel successivo ricorso (ove necessario) a supplenti sforniti di titolo. In quest’ultimo caso, trattandosi di supplenze annuali o fino al termine delle lezioni, non si può prescindere dal diritto di graduatoria (la permanente precede la graduatoria d’istituto);
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garantire una effettiva possibilità di scelta tra più opzioni sia dal punto di vista della convenienza economica (unico aspetto considerato nelle nota), che della sede, che dal punto di vista della tipologia di posto o classe di concorso. Ciò è necessario dal momento che l’Amministrazione non ha applicato appieno quanto previsto nel regolamento (art. 3 comma 1 DM 201/2000);
occorre esplicitare e regolamentare ciò che accade in caso di:
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mancata presenza dell’aspirante al momento dell’effettuazione delle operazioni (si scorre l’elenco mantenendo però il diritto alle operazioni successive –come lo scorso anno- oppure si è depennati? L’eventuale depennamento non è pensabile in assenza di convocazione per telegramma e se non si può conferire delega);
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rinuncia alla proposta (in questo caso si è depennati per lo stesso anno, ma solo da quella graduatoria e non per il successivo in quanto l’art. 8 del DM 201 risulta superato dalla legge 333/01);
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rinuncia su posto di sostegno (in questo caso deve essere chiaro che si rimane comunque sulla relativa graduatoria di posto comune o classe di concorso da cui si proviene per l’inclusione nell’elenco di sostegno);
Varie.
Rispetto alle operazioni in corso per la definizione della graduatorie di circolo e istituto per l’a.s. 2002/2003, sono stati segnalati i seguenti problemi su cui abbiamo chiesto una verifica e una soluzione:
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la scuola che riceve le domande di inclusione in coda negli elenchi aggiuntivi del sostegno di aspiranti neo specializzati, sembra non comunichi tale inclusione alle altre scuole (o comunque le altre non ne vengono a conoscenza);
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gli aspiranti che hanno fatto domanda di aggiornamento della permanente e contestualmente hanno cambiato provincia e quindi scuole ai fini dell’inclusione in coda nelle graduatorie d’istituto, segnalano la mancata comunicazione della loro domanda alle suddette scuole.
Roma, 18 luglio 2002
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