Indennità integrativa speciale pensioni Dirigenti Scolastici: una sentenza favorevole alle nostre tesi
Come da sempre sostenuto da noi, già all'indomani del primo Contratto della Dirigenza Scolastica del 2002, la Corte dei Conti delle Marche riconosce la maggiorazione del 18%.
Da poco apparsa sul sito della Corte dei conti, sezione Marche, una sentenza riconosce finalmente che la base pensionabile dei Dirigenti Scolastici deve essere aumentata del diciotto per cento senza detrarre preventivamente dallo stipendio tabellare l’importo dell’indennità integrativa speciale (sentenza n. 380 del 3 novembre 2008). Sostanzialmente perché, come più volte sostenuto dal nostro Sindacato e dallo stesso Ministero dell’istruzione (nota del 30 giugno 2003 a firma di Zucaro), il Contratto dei Dirigenti Scolastici del 1° marzo 2002 ha disposto con decorrenza 31 dicembre 2001 il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio, dal quale è stata assorbita, divenendone parte integrante e scomparendo dal novero delle altre voci che compongono la struttura del trattamento economico dei Dirigenti Scolastici, scomparsa confermata dal vigente contratto dell’11 aprile 2006. Con la conseguenza che il beneficio della maggiorazione del diciotto per cento si deve applicare a tutto lo stipendio tabellare, come hanno chiesto i ricorrenti, 23 dirigenti scolastici delle Marche andati in pensione tra il 2002 ed il 2007, e non su una parte soltanto, come aveva fatto l’INPDAP, che, prima di applicare la maggiorazione, aveva scorporato l’indennità integrativa speciale e su di questa non aveva applicato la maggiorazione. Come se quest’istituto retributivo avesse proseguito una propria autonoma vita, anche dopo il conglobamento nello stipendio. I ricorrenti hanno dimostrato come il beneficio del diciotto per cento sia anche interamente finanziato, poiché l’amministrazione del Tesoro, dall’entrata in vigore del primo contratto dirigenziale, preleva dallo stipendio dei Dirigenti Scolastici il contributo previdenziale corrispondente a tutto lo stipendio tabellare, senza scorporare alcun importo, e lo versa all’INPDAP. La Corte dei conti ha accolto l’osservazione ma è andata oltre, precisando che, se il contributo non fosse stato prelevato, lo si può fare ora. Come dire che sono così ben dimostrati gli effetti sul trattamento giuridico ed economico di quiescenza del conglobamento, che non occorre anche dimostrare che essi sono stati fin dall’inizio finanziati.
Il richiamo alle disposizioni di legge che escludono l’indennità integrativa speciale dalla maggiorazione del diciotto per cento non è pertinente a decidere del caso, appunto perché l’indennità integrativa non c’è più e per il calcolo della pensione e del beneficio del diciotto per cento si deve tenere esclusivamente conto delle voci retributive come esse sono oggi configurate.
Non escludiamo che l’Inpdap interporrà appello ma seguiremo da vicino la vicenda insieme ai nostri uffici legali al fine di tutelare i colleghi interessati.
Roma, 18 novembre 2008
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