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Incontro all’ARAN su il “Personale delle scuole italiane all’estero”

Secondo quanto calendarizzato in occasione della ripresa del confronto con l’ARAN per il rinnovo del CCNL, nel pomeriggio del 7 maggio, tra le altre questioni poste all’ordine del giorno, è stato affrontato il capo riferito alla disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero.

07/05/2003
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Secondo quanto calendarizzato in occasione della ripresa del confronto con l’ARAN per il rinnovo del CCNL, nel pomeriggio del 7 maggio, tra le altre questioni poste all’ordine del giorno, è stato affrontato il capo riferito alla disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero.

Il confronto ha avuto luogo sulla base della versione aggiornata del testo fornito alle organizzazioni sindacali dall’Agenzia. Va innanzitutto sottolineato che l’ARAN nel nuovo testo, rispetto alla precedente edizione, ha recepito solo alcune osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali, mentre sono rimaste inascoltate quelle richieste di modifica di una certa importanza prodotte dalle organizzazioni sindacali e in particolare dalla CGIL scuola. In considerazione del fatto che l’ARAN, anche in questa circostanza, non ha motivato e argomentato le ragioni che lo hanno indotto ad accogliere o non accogliere le richieste di modifica avanzate dalle organizzazioni sindacali, la CGIL scuola ha riproposto quelle modificazioni del testo già a suo tempo avanzate.

Prima di addentrarci negli argomenti è opportuno, per chiarezza, riproporre una breve premessa.

Nell’apposito Capo– Personale delle scuole italiane all’estero – vengono normati gli specifici istituti contrattuali posti a capo di questo personale. L’operazione che si tenta di fare con questo rinnovo è quella di riunificate in un unico articolato istituti contrattuali disciplinati da testi contrattuali diversi che in questi anni si sono sovrapposti e che hanno dato vita ad una stratificazione di norme spesso in regime di contraddizione provocando interpretazioni,applicazioni contrastanti e contenzioso e ovviamente migliorare le condizioni di lavoro del personale interessato sulla base della piattaforma a suo tempo presentata alla controparte.

Il nuovo testo presentato dall’ARAN, pur movendosi in questa direzione, ripropone, ancora, alcune contraddizioni di fondo.

In particolare leoperazioni precedenti nella loro ossatura sono rimaste inalterate. E’ stata, pertanto, confermata l’eliminazione, da noi contestata, di alcuni istituti contrattuali presenti nelle passate contrattazioni e ad oggi ancora in vigore. Operazione contestata dalla CGIL scuola sia dal punto di vista del metodo che del merito in quanto tale istituti sono ad oggi in vigore e che proprio sulla base di quelle norme deve avvenire il confronto.

Alla luce di quanto appena detto la CGIL scuola ha risottoposto all’attenzione dell’ARAN quattro questioni di fondo che devono trovare accoglimento nel testo definitivo del contratto.

  1. La necessità di ridisegnare l’attuale schema delle relazioni sindacali con il MAE precisando, ai vari livelli, le materie oggetto di contrattazione e le materie oggetto di informazione preventiva e successiva, aggiuntive a quelle previste dal contratto metropolitano. Ciò allo scopo di rendere più efficace il testo contrattuale e più esigibile il diritto alla contrattazione e all’informazione, anche alla luce del decreto sull’autonomia scolastica delle istituzioni scolastiche all’estero recentemente emanato.

  2. Sempre in tema di esigibilità dei diritti le organizzazioni sindacali, unitariamente, hanno sollevato la necessità di rivedere l’attuale trattamento giuridico (ferie, permessi..), economico (assegno di sede, TFR..) e previdenziale del personale assunto a tempo determinato. A nostro modo il trattamento di questo personale non può essere diverso da quello di quello in servizio nell’area metropolitana. I richiami agli articoli del CCNL metropolitano rappresentano passi in avanti per il miglioramento delle condizione del personale assunto con contratto a termine, anche se restano necessari chiarimenti sul trattamento economico con particolare riferimento all’assegno di sede.

  3. Mentre sulla permanenza all’estero, fermo restando quanto previsto all’art. 8 dell’accordo successivo del 14 settembre 2001, la CGIL scuola insieme ad altre organizzazioni sindacali hanno esplicitamente avanzato la necessità di far rivivere, fino alla fine dei suoi effetti, la norma transitoria contemplata nell’art. 9 dell’accordo del 14 settembre 2001. Si tratta di un istituto contrattuale che non può scomparire in corso d’opera in quanto creerebbe contraddizioni e contenzioso di difficile gestione con la penalizzazione di diritti contrattualmente definiti. Su questo argomento permangonosono posizioni diverse in seno alla delegazione di parte sindacale.

  4. Infine sono state sottoposte un’altra serie di questioni su cui l’ARAN si è impegnato a trovare una dicitura contrattuale migliorativa e più chiara, ovviamente sulla base delle indicazioni e richieste avanzate dalla delegazione sindacale. Ci si riferisce in modo particolare ai permessi, alle norme applicative, agli impegni connessi all’applicazione dell’autonomia scolastica, ai progetti finalizzati con particolare riferimento agli stanziamenti economici, alla validità dell’idoneità dell’accertamento linguistico anche in occasione di passaggio di cattedra e di ruolo del docente. Nei prossimi giorni l’ARAN fornirà alle organizzazioni sindacali il testo ripulito e aggiornato.

Roma, 8 maggio 2003

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