Il Tribunale di Firenze: anche ai docenti elementari laureati gli incarichi di presidenza
Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro - Ordinanza del 22 agosto 2003


TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
Ordinanza del 22 agosto 2003
Il Giudice, letti gli atti e sentite le parti, sciogliendo la riserva formulata in data odierna;
- rilevato che nel caso di specie sussiste il requisito del
fumus boni iuris;
- che, infatti, l’istituto del reclutamento dei dirigenti scolastici di ogni ordine e grado è stato riformato dall’art. 29 D.lgs 165/01 con equiparazione dei medesimi sotto un’unica normativa ed abolizione dell’istituto della reggenza nei circoli didattici, nonché di gran parte delle differenze tra tipo di scuola, elementare o secondaria; donde il superamento della vecchia normativa costituita, par la parte che qui interessa, all’art. 407e segg., 477 Dlgs 297/94;
- che, pertanto, nella fase di espletamento dei concorsi previsti dall’art. 29 D.lgs 165/01 la situazione transitoria non possa essere risolta altro che in base alla nuova normativa, integralmente sostitutiva della precedente;
- che a tale conclusione non osta il disposto dell’art. 29 D.lgs 165/2001 (
“dall’anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza”), giacché questo nulla dice a proposito dei criteri da adottare per l’assegnazione degli incarichi stessi nella fase transitoria, e d’altro canto non richiama espressamente la precedente normativa (art. 477 Dlgs 297/94);
- che, di conseguenza, i requisiti per l’iscrizione nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi temporanei di presidenza debbano essere individuati negli stessi che danno titolo per la partecipazione al concorso di futuro espletamento;
- che la ricorrente (attualmente insegnante scuola elementare) presenta pacificamente tutti i requisiti di anzianità e titolo di studio per concorrere al conferimento di un incarico dirigenziale presso tutte le istituzioni scolastiche;
- ritenuta, pertanto, l’illegittimità degli atti amministrativi ministeriali che, disponendo in base alla normativa non più in vigore, ed a prescindere da una specifica contrattazione collettiva che pure sarebbe stata necessaria ex art. 40 Dlgs 165/01, impediscono alla ricorrente l’inserimento nella graduatoria per il conferimento dell’incarico annuale, e dunque doverosa la disapplicazione degli stessi, con l’emanazione dei conseguenti provvedimenti previsti dall’art. 63 DLGS 165/01;
- ritenuta altresì illegittime, a seguito di ulteriori argomentazioni difensive, l’ordinanza 44/02 e la circolare 44/03 nella parte in cui prevedono una valutazione inferiore del servizio prestato nella scuola elementare rispetto a quello prestato nella scuola secondaria, in quanto tali previsioni – emanate nel presupposto che l’accesso agli incarichi temporanei fosse limitato agli insegnanti di scuola secondaria (gli incarichi di presidenza non erano previsti per gli insegnanti della scuola elementare, per i quali vigeva l’istituto della reggenza, ormai abolito) non risultano più coerenti con una lettura della norma che consente l’accesso agli incarichi medesimi anche da parte degli insegnanti elementari in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso concorso ex art. 29 Dlgs 165/01, e che valorizza pertanto l’anzianità effettiva di servizio in quanto tale, indipendentemente dal tipo di scuola in cui questa è maturata.
Considerato, poi, sotto il profilo del periculum in mora che tale requisito sussiste indubbiamente sia per l’imminente assegnazione degli incarichi in questione, sia per la non rimediabile perdita del punteggi conseguente all’attuale esclusione dall’assegnazione della stessa , che potrà danneggiare la ricorrente in occasione di futuri concorsi;
P.Q.M.
Visto l’art. 669 sexies e 700 c.p.c. , 63 Dlgs 165/01,
ordina alla parte convenuta di includere la ricorrente nella graduatoria per gli incarichi di presidenza dei circoli didattici, istituti comprensivi ed istituti di scuola media nella Provincia di Firenze per l’a.s. 2003/04, valutando il servizio prestato nella scuola elementare nella stessa misura di quello prestato nella scuola secondaria.
assegna alle parti termine di giorni 30 per l’introduzione del giudizio di merito che pronuncerà anche in ordine alle spese.
Firenze, 21.08.2003
Il Giudice del Lavoro - Dott. R. Bazzoffi
Roma, 17 settembre 2003
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