Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella scuola
All’interno del sistema prevenzione nei luoghi di lavoro, il D.Lgs 626/94 affida al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) un ruolo decisamente da protagonista.


All’interno del sistema prevenzione nei luoghi di lavoro, il D.Lgs 626/94 affida al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) un ruolo decisamente da protagonista. L’articolo 2 del D.Lgs 626 definisce il Rls la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro.
E’ una figura obbligatoria presente in tutti i luoghi di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti.
Nella scuola, in attesa di una revisione del CCNQ del 1996 sul pubblico impiego, il Rls è eletto o designato all’interno delle RSU – art. 71 del CCNL in vigore - nel numero di 1 negli istituti che occupano fino a 200 dipendenti, e in numero di 3 in quelli con più di 200 dipendenti.
Il RLS dura in carica 3 anni. Il RLS, per legge e per contratto, gode di quattro diritti fondamentali: diritto all’informazione, diritto alla formazione, diritto alla consultazione e alla partecipazione, diritto al controllo e alla verifica. Per l’espletamento del proprio mandato ad ogni RLS spettano 40 ore annue di permessi retribuiti, distinti da quelli destinati ai membri delle RSU.
Il RLS ha le stesse tutele sindacali previste dalla legge per i rappresentanti sindacali. Inoltre il D.Lgs 626/94 stabilisce, all’art. 89, specifiche sanzioni penali ai datori di lavoro che non permettono al RLS la verifica dell’applicazione delle norme sulla sicurezza e la consultazione nei casi previsti dalla legge.
Il RLS ha solo due obblighi: avvertire il Dirigente scolastico sui rischi individuati nella scuola; mantenere il segreto d’ufficio. A livello di scuola – lettera d lettera d) del comma 1 dell’art. 6 del CCNL – il Rls, unitamente alla RSU, contratta tutte le materie che hanno attinenza con le questioni relative alla sicurezza.
A titolo esemplificativo sono oggetto di contrattazione: modalità dell’agibilità del RLS; designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione anche in relazione all’eventuale compenso; individuazione e designazione delle “figure sensibili”; forma, contenuti, modalità e tempi dell’informazione e della formazione ai lavoratori, agli studenti e alle figure previste dal sistema; organizzazione e distribuzione del lavoro in funzione della sicurezza; criteri dell’uso delle risorse destinate alla sicurezza.
Roma, 10 marzo 2004
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