Il Miur detta le linee guida sulla parità, sulle scuole non paritarie e sulle convenzioni delle scuole primarie paritarie
Viene così completato il progetto morattiano avviato con la legge 27/2006 che ha profondamente modificato la legge 62 del 2000. Confermiamo il nostro giudizio negativo sull’intera materia.
Con l’emanazione delle linee guida di attuazione dei
regolamenti, riassunte in tre decreti ed emanati in applicazione dell’art. 1 bis “
Norme in materia di scuole non statali” della legge del 3 febbraio 2006 n. 27, il MIUR completa il progetto morattiano di revisione della legge di parità (legge 62/2000) consegnandoci così in maniera definitiva la nuova struttura della scuola non statale in Italia e le norme che la disciplinano. Vale la pena ricordare che i relativi regolamenti vennero emanati durante il dicastero Fioroni e che in entrambe le occasioni esprimemmo tutte le nostre perplessità sull’intera partita.
1) Il decreto n. 82/2008
definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 263
“Disciplina delle modalità procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie”.
Come si ricorderà la legge 27/2006, in controtendenza a quanto previsto dalla legge di parità, ha introdotto nel nostro ordinamento le scuole non paritarie. Queste per essere ritenute tali debbono soddisfare alcuni requisiti minimi (progetto educativo, locali e arredi, docenti con titoli professionali e alunni frequentanti) per essere incluse in un apposito elenco regionale e fregiarsi della denominazione di scuole non paritarie. Ovviamente non rilasciano titoli di studio, mentre la frequenza costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Vengono ripristinati, in questo modo, due istituti già presenti nella legislazione previgente la parità scolastica ossi la presa d’atto e l’autorizzazione. Va sottolineato che sia nella normativa primaria che in quella secondaria di riferimento non si fa menzione alcuna sui rapporti di lavoro e sull’applicazione al personale dei contratti di categoria. La legge 62/2000 ovvero la legge di parità scolastica non contempla in alcun modo la fattispecie di scuola non paritaria e a suo tempo noi giudicammo l’introduzione di questa tipologia come una evidente forzatura tesa a favorire in modo più o meno esplicito una mercificazione e feudalizzazione del sistema.
2) Il decreto n. 83 /2008
definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 “
Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”.
Anche in questa circostanza l’immaginazione del ministero non è andata oltre quanto già emanato dalla normativa secondaria. A grosse linee, con l’eccezione di alcune piccole novità, il decreto conferma le disposizioni impartite con la CM 31/2003.
Fanno eccezione il numero minimo di alunni per classe e la limitazione della costituzione di una sola classe collaterale per le classi terminali della scuola secondaria superiore, questo per limitare il numero dei candidati privatisti esterni e porre fine alla cosiddetta piramide rovesciata. Contestualmente, però, non vengono posti limiti alla costituzione di classi collaterali intermedie anche a seguito degli esami di idoneità. Comunque sia per gli esami di idoneità che per quelli conclusivi si fa esplicito riferimento alle relative disposizioni generali.
Anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro si fa qualche ulteriore e positiva precisazione, però si rimane ancora nella genericità. Benché non previsto sia nel regolamento che nelle linee guida sembrerebbe superata la famigerata circolare Criscuoli.
3) Il decreto n. 84/2008
definisce le linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 “
Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie”. Ora viene data piena attuazione a quanto previsto al comma 6 dell’art. 1 bis della L. 27/2006. Ferme restando le nostre perplessità di natura giuridica, tutte le scuole primarie paritarie possono accedere al convenzionamento, il che significa accedere agli specifici fondi che prima erano destinati solo alle scuole elementari parificate. Questo vuol dire, come a suo tempo segnalato, che vengono poste in essere le condizioni per un incremento delle risorse da destinare alle scuole primarie paritarie visto che la platea di riferimento si amplierà notevolmente.
Roma, 17 ottobre 2008
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