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I nostri perchè della sigla alla Sequenza contrattuale Ata

Il 28 settembre a Roma è stata firmata la sequenza contrattuale Ata, un atto molto atteso, dopo l’accordo sul biennio economico, per la sistemazione dei problemi generali del settore e per l'attuazione dell'accordo del 20 luglio 2000 sul personale proveniente dagli Enti locali.

11/10/2001
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Il commento articolo per articolo

Il giudizio della Cgil Scuola sui contenuti dell’accordo è riassunto nella dichiarazione a verbale allegata. E’ un accordo che coglie solo in parte le opportunità previste dalla direttiva emanata dal precedente governo per determinare le condizioni per una riorganizzazione dei servizi per la scuola dell’autonomia.

Con la firma del contratto sul secondo biennio economico la sequenza contrattuale del personale Ata era stata individuata come “la sede” nella quale trovare le soluzioni necessarie per portare avanti il processo, avviato con il CCNL di consolidamento dell’Unità dei servizi generali di scuola:

  • individuazione di nuove figure professionali e la revisione dei profili professionali attuali;

  • la data d’istituzione degli organici con riferimento ai nuovi profili d’area C;

  • la modifica del sistema di attribuzione delle funzioni aggiuntive rivelatosi inadeguato per la valutazione del servizio prestato e delle competenze professionali;

  • l’avvio dei corsi concorsi per il passaggio alle aree superiori e per l’accesso ai nuovi profili di area C;

  • l’attivazione delle attività di formazione e di aggiornamento previste dal Ccnl.

Questioni centrali che gravano da tempo sul settore per le quali il prossimo rinnovo contrattuale dovrà definire soluzioni certe dando quelle risposte di carattere economico rimaste in sospeso durante il confronto con il precedente governo.

Obiettivo principale del prossimo contratto è quindi la realizzazione di un reinquadramento economico e professionale di tutte le figure sviluppando al massimo gl’istituti contrattuali conseguiti con la sequenza.

Le questioni fondamentali per il settore sono stati prese in considerazione dall’Aran solo in parte. Un atteggiamento rigido della controparte ha trascinato il confronto fino a farlo “scivolare” nei tempi massimi della fine di settembre, termine entro il quale per il sindacato occorreva dare la disdetta del Ccnl.

La conseguenza è che soluzioni poco chiare si andranno ad aggiungere agli altri problemi di gestione del settore che sono oggetto del confronto in corso tra MIUR e sindacati scuola confederali.

Occorreva firmare per gli enti locali e per gli ex segretari. E’ un impegno che abbiamo acquisito con l’accordo del 20 luglio 2000 e che non poteva essere disatteso. Abbiamo lavorato perché si strappasse di più ottenendo solo risultati parziali che rimandano all’ormai imminente rinnovo contrattuale 2002 – 2005 l’insieme dei problemi. La presenza di ostacoli politici è ben evidenziata dalla dichiarazione congiunta: ci siamo adoperati a lungo durante la trattativa per superare il peso dell’anzianità nell’attribuzione delle funzioni aggiuntive. L’Aran si è dichiarata indisponibile salvo poi firmare un impegno condiviso!.

18.000 unità di personale in meno si traducono in un grave attacco all’occupazione e una contraddizione specie nel momento in cui al personale Ata si chiede di gestire le operazioni di nomina del personale docente per garantire l’inizio dell’anno scolastico.

Un taglio che ha ridotto drasticamente molte delle potenzialità di funzionamento di tante scuole e contro il quale il sindacato (con un particolare impegno della Cgil Scuola) è impegnato con varie iniziative, compresi gli scioperi territoriali. La presentazione da parte del Governo della finanziaria 2002, priva di risorse adeguate per il prossimo rinnovo contrattuale, aggrava questa situazione già difficile.

Il contenuto dell’accordo e il commento

Espresso il giudizio politico, è bene analizzare l’accordo articolo per articolo, distinguendone gli aspetti utili e positivi all’impostazione del prossimo rinnovo contrattuale.

La piattaforma per il prossimo contratto va costruita tenendo conto di tutti i risultati conseguiti. . L’accordo siglato sarà valido per l’applicazione solo dopo i controlli del ministero del Tesoro e la sottoscrizione definitiva da parte delle organizzazioni sindacali e l’Aran.

Art. 1 – Profilo di “Coordinatore amministrativo”.

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 3 dell’accordo 20 luglio 2000 recepito con Decreto 5/4/2001 ed in attesa di una revisione complessiva dei profili dell’area del personale Ata, è istituito uno specifico profilo amministrativo denominato “Coordinatore amministrativo“ con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato che si colloca nell’area C prevista dal Ccnl 26/5/1999 della scuola, i cui compiti sono elencati nell’allegato 1. La progressione economica spettante al profilo di coordinatore amministrativo è quella corrispondente alla qualifica soppressa di “responsabile amministrativo”.

2. Le dotazioni organiche del profilo di cui al presente articolo, sono definite dal Ministero della istruzione, università e ricerca nel quadro degli organici complessivi del personale annualmente determinati, senza che ne derivi alcun costo aggiuntivo.

3. Nel profilo di cui al comma 1 sono inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti dall’art. 3 dell’accordo 20 luglio 2000 succitato, gli appartenenti alla ex VI qualifica degli Enti Locali ed ex VII qualifica, non inquadrati come direttori dei servizi generali ed amministrativi, che non optino per l’inquadramento nell’area B del personale Ata. Su tale profilo sono inoltre inquadrati i responsabili amministrativi del comparto scuola non inquadrati come direttore dei servizi generali ed amministrativi dell’area D ai sensi dell’art. 34 del Ccnl 26/5/1999 del quadriennio giuridico e del I biennio economico del comparto scuola

Art. 2 - Profilo di “Coordinatore tecnico”

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, dell’accordo 20 luglio 2000 recepito con Decreto 5/4/2001, per gli ITP e per gli assistenti di cattedra, provenienti dagli Enti locali e sprovvisti dei coerenti titoli di studio professionali, è istituito uno specifico profilo Ata denominato “Coordinatore tecnico“ i cui compiti sono elencati nell’allegato 2. La progressione economica spettante al profilo di coordinatore tecnico è quella corrispondente alla qualifica soppressa di “responsabile amministrativo”.

2. Le dotazioni organiche del profilo di cui al presente articolo, sono definite dal Ministero della istruzione, università e ricerca nel quadro degli organici complessivi del personale annualmente determinati, senza che ne derivi alcun costo aggiuntivo.

3. Nel profilo di cui al comma 1 sono inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000 succitato, gli ITP e gli assistenti di cattedra, provenienti dagli Enti locali e sprovvisti dei coerenti titoli di studio professionali.

Commento agli articoli 1 e 2

I due primi articoli istituiscono i nuovi profili di area C) sia per la funzione amministrativa sia per quella tecnica.

Si completa il sistema di figure professionali basati su quattro fasce: A,B,C e D prefigurato dal CCNL con l’istituzione della figura del DSGA.

Prende corpo, in particolare nella funzione amministrativa, quel sistema di competenze professionali che avevamo ipotizzato con il CCNL più adatto alla esigenze funzionali della scuola dell’autonomia.

Nell’immediato soltanto il personale ex enti locali appartenente alla VI e alla VII qualifica sarà inquadrato nei nuovi profili con decorrenza dal 1 gennaio 2000.

Un risultato positivo ma insufficiente che va ulteriormente sviluppato dando certezza al sistema dei passaggi tra le diverse qualifiche istituito con l’intesa siglata.

Non sono invece individuati i tempi per la definizione da parte del MIUR degli organici legati all’istituzione di queste nuove figure affermando il principio che questo debba avvenire senza costi aggiuntivi. Questa condizione sarà chiara soltanto quando si conosceranno le intenzioni del MIUR in materia di revisione complessiva degli organici

Su quest’ultimo punto l’Aran si è trincerata dietro la norma che stabilisce che la determinazione degli organici non è oggetto di contrattazione, ma rientra tra le materie decise autonomamente dal Miur. Noi della Cgil Scuola avevamo richiesto all’Aran di indicare nella sequenza contrattuale il 1 Settembre 2002 come data di “partenza” per i nuovi organici, così da impegnare il Miur senza nulla togliere alla sua competenza in materia di organici. Una precedente versione dell’articolato che teneva conto di questa esigenza è stata ritirata.

La mancanza di una data per l’entrata in vigore dei nuovi organici, ha impedito di sviluppare un ragionamento sul numero dei posti di area C) da definire in ogni scuola in relazione al modello di funzionamento delle segreterie e alla complessità di gestione dei laboratori.

L’art. 2 della sequenza stabilisce l’istituzione del profilo di Coordinatore tecnico. Su questa esigenza si dovuto vincere le fortissime resistenze dell’Aran e del Miur.

La parte pubblica ha rifiutato fino all’ultimo l’accettazione di questa ipotesi. In merito a questo risultato vanno fatte le stesse considerazioni generali sulla positività del risultato specifico e sui limiti esistenti, che vanno superati, per l’accesso a questa nuova figura professionale per il restante personale assistente tecnico.

Infatti, lo stesso articolo stabilisce che nell’immediato soltanto gli Itp e gli assistenti di cattedra che ai sensi dell’art. 3 dell’accordo del 20 luglio 2000, non sono in possesso dei titoli coerenti allo svolgimento della funzione docente vi possono transitare.

In proposito va ricordato che lo stesso articolo 3 dell’accordo del 20 Luglio prevede la contrattazione integrativa con il Miur per stabilire quali sono i titoli di studio che danno accesso all’insegnamento. Tale sede di contrattazione non è mai stata attivata. La nostra posizione, lo ricordiamo, è quella di sostenere, in questa sede, che sono sprovvisti di titolo gli Itp e gli assistenti di cattedra in possesso della sola la licenza media. Tutto il personale dovrà essere coinvolto nel processo di formazione e riconversione previsto dal CCNL.

Art. 3 - Personale dell’area B

Nell’ambito della piena attuazione dell’autonomia scolastica, i compiti di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo, in attesa della completa applicazione dell’art. 9, comma 5, dell’accordo 20/7/2000, recepito con Decreto 5/4/2001 e della piena attuazione dell’art. 32 del Ccnl 26/5/1999, possono anche essere svolti da personale dell’area B, amministrativa e tecnica, individuato quale destinatario di funzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 36 del Ccnl 26/5/1999, nell’ambito delle risorse destinate annualmente per queste funzioni.

Commento all’art. 3

È l’articolo che ci ha fatto discutere di più e che riporta i maggiori problemi di applicazione.

La nostra contrarietà è dovuta al fatto che i criteri per l’assegnazione delle funzioni aggiuntive rimangono immutati. Criteri limitati, fra i quali non è mai stata inserita la valutazione delle competenze professionali possedute del personale proveniente dagli Enti locali né sono state risolte le contraddizioni legate all’anzianità di servizio. La discussione ha registrato comunque un impegno alla modifica del meccanismo delle funzioni aggiuntive. Impegno molto generico per il futuro assunto comunque dalla parte pubblica nella dichiarazione congiunta tra le parti che abbiamo comunque sottoscritto.

Il rischio è che l’art. 3 non risolvendo i vecchi problemi ne creerà di nuovi. Sono evidenti i limiti e la confusione che si verranno a creare applicando il principio che, nell’ambito delle funzioni aggiuntive, è possibile assegnare anche i compiti del nuovo profilo professionale di area C). Come decidere? Con quali criteri? Su questa materia riteniamo debba intervenire a norma di contratto la RSU.

In alcune scuole ci sarà del personale che svolgerà le mansioni del profilo per inquadramento, con regolare stipendio, altri soltanto con la retribuzione aggiuntiva.

L’organizzazione e la gerarchia del lavoro sicuramente risentiranno della sovrapposizione di funzioni aggiuntive e delle nuove figure professionali d’area C?

Un altro limite che va evidenziato nell’articolo è la mancata definizione di tempi certi per l’attivazione delle procedure per l’accesso al profilo di area C) per coloro che sono collocati nell’area B). La materia è ricompresa comunque nell’applicazione dell’art. 32 del Ccnl sul quale va ricordato registriamo da tempo la totale inadempienza del Miur.

Questa circostanza aggravata dal fatto di non avere definito una data sicura per l’entrata in vigore dei nuovi organici rende molto debole la qualità dell’intera sequenza.

Art. 4 - Collaboratori scolastici

1. Alla prima riga dell’ultimo capoverso del profilo di collaboratore scolastico è soppressa la parola “anche”.

2. Ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole materne, è attribuito il compenso previsto dall’art. 36 del Ccnl 26/5/1999 e dall’art. 50, comma 5, del Ccni 31/8/1999, nell’ambito delle risorse destinate annualmente per queste funzioni

Commento all’art. 4

L’articolo accoglie le richieste della CGIL scuola. Su questo punto è stato mantenuto un impegno assunto dall’Aran nella sottoscrizione definitiva dell’accordo sul biennio economico facendo chiarezza finalmente su un problema delicato. Dalla nuova versione del profilo dei collaboratori scolastici, allora definita, viene abrogata la parola “anche”. Questa aveva creato equivoci rispetto al diritto dei lavoratori ad ottenere la retribuzione come attività aggiuntive laddove venivano impegnati per l’assistenza agli alunni in situazione di handicap e ai bambini nella scuola materna.

Il comma 2 chiarisce definitivamente come allo svolgimento di queste attività debba corrispondere sempre una retribuzione aggiuntiva a carico della scuola.

Di questa modifica il Miur dovrà tenere conto durante il prossimo confronto con i sindacati scuola sulla distribuzione alle province delle risorse per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive alle scuole. Conseguentemente nelle scuole elementari e materne dove le risorse per il pagamento delle funzioni aggiuntive saranno inadeguate a garantire il pagamento di queste attività occorrerà da parte delle RSU contrattare l’utilizzo di una quota del fondo a tale scopo.

Art. 5 - Personale Ata

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 15, comma 10, del Ccnl 26/5/1999, già in vigore dall’a.s. 1999-2000, il personale Ata può accettare, nell’ambito del comparto scuola, incarichi a tempo determinato, mantenendo senza assegni, per tre anni, la titolarità del proprio posto.

Commento all’art. 5

Il nuovo istituto risponde ad una diffusa domanda della categoria della quale ci siamo fatti responsabilmente interpreti.

Al personale Ata in possesso dei relativi titoli è permesso l’utilizzo dell’aspettativa senza assegni per accettare incarichi a tempo determinato in qualifiche superiori anche in relazione a posti d’insegnamento.

ALLEGATO 1
C/1 - Profilo: Coordinatore amministrativo

Svolge attività lavorativa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili anche con l’utilizzazione di procedure informatizzate. Ha autonomia operativa nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di ragioneria e di economato, nell’ambito delle direttive ricevute dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. In tale ambito svolge attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dai competenti organi; attività direttamente connessa alla gestione informatizzata dei servizi di segreteria; attività di vicariato e collaborazione diretta con il Direttore e in caso di assenza lo sostituisce. Nei casi di particolare rilievo quantitativo e qualitativo è addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze e dello stato di conservazione del materiale librario e alla catalogazione. Può essere addetto al coordinamento dei servizi di gestione della biblioteca stessa. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Può svolgere, in relazione alle proprie competenze professionali, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche.

Commento al profilo di coordinatore amministrativo

Il nuovo profilo riprende sostanzialmente le competenze del vecchio responsabile amministrativo adeguandole alle esigenze del modello di organizzazione dell’unità dei servizi generali e amministrativi. La valorizzazione del livello di autonomia e l’esercizio delle competenze professionali del coordinatore nell’ambito delle direttive del Dsga sono definiti chiaramente. Sono altrettanto chiare le competenze di coordinamento del personale assegnato al settore di sua pertinenza.

I limiti imposti dalla parte pubblica hanno impedito un migliore coordinamento con le competenze previste per il personale assistente amministrativo per il quale non sono state introdotte innovazioni.

ALLEGATO 2
C/3 - Profilo: Coordinatore tecnico

Svolge attività lavorativa complessa che richiede specifica professionalità nei processi tecnologici, procedure ed attività anche di tipo informatico svolte nei laboratori, reparti di lavorazione, nelle aziende agrarie in relazione all’area di riferimento assegnata ed in rapporto alla programmazione didattica.
Coordina più assistenti tecnici operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee. Effettua direttamente anche operazioni di gestione tecnica ed informatica all’interno della scuola.
Ha funzioni di responsabilità nell’Ufficio Tecnico o in analoga articolazione funzionale.
Può svolgere, in relazione alle proprie competenze professionali, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all’uso di procedure informatiche.

Commento al profilo di Coordinatore tecnico

La forte resistenza dell’Aran e la contrarietà dichiarata dal Miur alla definizione di questo profilo, hanno impedito un ragionamento più compiuto sulla funzione tecnica in generale. Sono evidenti alcune contraddizioni nelle competenze relative alla gestione del sistema di funzionamento dei servizi tecnici, l’organizzazione dell’autonomia e il problema delle responsabilità degli Itp. E’ comunque una figura professionale che potenzialmente permette di avviare il prossimo rinnovo contrattuale con uno sviluppo di carriera nella funzione tecnica.

Dichiarazione congiunta

Le parti condividono l’esigenza di rivedere in occasione del Ccnl 2002-2005, l’intero sistema di classificazione del personale Ata.
Le parti inoltre concordano sulla necessità di riesame del meccanismo delle funzioni aggiuntive, e, soprattutto, della valutazione dell’anzianità nella tabella di conferimento delle funzioni medesime.

Dichiarazione a verbale della Cgil Scuola

La Cgil Scuola sottoscrive la presente ipotesi di intesa per un forte senso di responsabilità verso quel personale Ata transitato dagli Enti locali, in attesa dal luglio 2000 di una collocazione certa all’interno del contratto scuola, sia per quanto riguarda le competenze professionali, sia per quanto riguarda la retribuzione.
La stessa esigenza si è posta nei confronti degli gli ex responsabili amministrativi, che non avrebbero potuto trovare alcuna collocazione professionale senza questa sequenza contrattuale.

Non ci sono, invece, soluzioni concrete per il restante personale.

Infatti, le rigidità delle indicazioni politiche hanno impedito che la sequenza contrattuale desse risposte certe all’insieme dei problemi degli Ata.
La Cgil Scuola dopo la firma del contratto sul biennio economico ha fortemente sostenuto la necessità di giungere ad una soluzione generale dei gravi problemi del personale Ata, ribadendo costantemente questa posizione durante la trattativa .
Ci riferiamo, in particolare, alla necessità di:

- rivedere da subito i criteri di attribuzione delle funzioni aggiuntive che sono risultati inadeguati per il peso dato all’anzianità e per il riconoscimento delle competenze professionali; criteri che invece, con l’art. 3 della sequenza, vengono riproposti per l’attribuzione dei compiti previsti dai nuovi profili dell’area C);

- definire con chiarezza le regole per la mobilità professionale del personale dell’area B) in relazione ai nuovi profili dell’area C);

- introdurre miglioramenti nell’organizzazione del lavoro divenuta sempre più complessa e ridurre i carichi di lavoro sempre più pesanti anche per la drastica riduzione degli organici attuata dal Miur;

- portare a compimento la riorganizzazione del modello dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari per la scuola dell’autonomia;

- verificare l’effettiva disponibilità delle risorse economiche, già menzionate nell’atto d’indirizzo specifico emanato dal Governo, allo scopo di adeguare la retribuzione di questi lavori e di queste prestazioni professionali necessarie per il funzionamento della scuola. Siamo convinti, infatti, che queste non possono essere riconosciute sufficientemente solo mediante l’attribuzione dell’inflazione programmata.

Salvo significativi ma parziali risultati questi nostri obiettivi non sono stati condivisi e assunti dalla parte pubblica per la chiusura della sequenza contrattuale.

Roma, 11 ottobre 2001

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