I Dirigenti Scolastici Cgil Cisl Uil Scuola e l’attuazione della legge n. 53/2003
Pubblichiamo un documento elaborato dal Coordinamento Nazionale dei Dirigenti Scolastici Cgil Cisl Uil Scuola sulle disposizioni attuative della Legge 53/2003 nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo, come scaturiscono dal D.L.vo 59/2004 e dalla Circolare Ministeriale 29/2004.
Pubblichiamo un documento elaborato dal Coordinamento Nazionale dei Dirigenti Scolastici Cgil Cisl Uil Scuola sulle disposizioni attuative della Legge 53/2003 nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo, come scaturiscono dal D.L.vo 59/2004 e dalla Circolare Ministeriale 29/2004.
In questa fase, in cui i maggiori Sindacati della scuola chiedono il ritiro del Decreto attuativo e in cui è in corso uno stato di agitazione che vedrà lo sciopero del 26 marzo 2004 con al centro proprio questa richiesta che avanza dal mondo della scuola, il Dirigente Scolastico è chiamato ad effettuare scelte, insieme con gli Organi Collegiali, rispettose delle Leggi e delle Direttive, ma soprattutto rispettose di quelle norme il (DPR 275/99) che prevedono l’autonomia scolastica ormai tutelata dalla stessa Costituzione.
Il testo unitario del Coordinamento Nazionale si propone di offrire ai Dirigenti scolastici una lettura ragionata delle disposizioni impartite dal Miur, al fine di individuare linee di comportamento rispettose delle Leggi e degli adempimenti a cui sono tenuti i Dirigenti delle scuole.
Roma, 12 marzo 2004
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C O O R D I N A M E N T O N A Z I O N A L E
D I R I G E N T I S C O L A S T I C I CGIL CISL UIL SCUOLA
Decreto e Circolare applicativi della Legge n.53/2003
Il Decreto L.vo 59/2004 e la C.M. 29/2004, in attuazione della Legge 53/2004 concernente la scuola dell’infanzia e il primo ciclo scolastico, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mostrano ancora, se ce ne fosse stato bisogno, come le misure governative siano prese all’insegna della fretta, della confusione e della volontà di forzare comunque per poter acquisire un cambiamento purchessia da spendere a livello politico-mediatico piuttosto che a livello di vere, profonde e condivise trasformazioni nell’interesse del Paese e della scuola pubblica.
Come già in parte avvenuto con l’ultima stesura del Decreto Legislativo, anche la Circolare ministeriale N. 29 tende a tranquillizzare, senza riuscirvi, l’utenza e gli operatori scolastici prorogando di fatto per un anno gli effetti sull’organico, sull’offerta formativa, sulla nuova organizzazione didattico-organizzativa della scuola dell’infanzia e della scuola del primo ciclo.
Le note che seguono vogliono solo leggere le misure ministeriali dal punto di vista della Dirigenza scolastica in relazione alle conseguenze organizzative e gestionali con cui saranno alle prese le scuole dell’autonomia.
Scuola dell’infanzia
Sugli anticipi la Circolare ribadisce che essi sono possibili solo a tre determinate condizioni (esaurimento delle liste di attesa, disponibilità dei posti, assenso del Comune).
La Legge 53 prevede però anche la definizione di nuove modalità organizzative e nuove professionalità.
Il Decreto rende queste altre due condizioni, della definizione di nuove professionalità e nuove modalità organizzative, come risultato da perseguire nell’ambito delle sperimentazioni dell’anticipo.
La Circolare sulle iscrizioni prevedeva la possibilità degli anticipi solo a seguito delle intese fra Direzioni Regionali e Enti Locali interessati entro il 15 febbraio.
Ora la CM 29 introduce un’altra (la sesta) condizione, che nuove modalità organizzative e nuove professionalità saranno attivate solo dopo uno specifico accordo coi Sindacati, in attuazione dell’articolo 43 del CCNL Comprato Scuola. Specifica, infatti la CM 29 “Solo a conclusione della citata fase negoziale sarà possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi”. E subito dopo, però, si aggiunge che i MIUR avvierà la rilevazione del fabbisogno di risorse derivante dagli anticipi.
In conclusione le scuole possono attivare gli anticipi solo se:
- entro il 15 febbraio vi sono state le intese la cui titolarità è delle Direzioni Regionali e degli Enti Locali interessati;
- entro quella data ( e non dopo) vi sono state iscrizioni;
- vi è la delibera degli Organi Collegiali sugli stessi anticipi, trattandosi di materia sperimentale.
In assenza di tali condizioni e tali procedure gli anticipi sono illegittimi.
L’orario di funzionamento, che finora, di fatto fino al momento in cui si sono effettuate le iscrizioni, contemplava in via solo straordinaria l’ orario antimeridiano (per esempio per mancanza della mensa), ora si può sviluppare in tre diversi modelli di 25, 40, 48 ore settimanali rendendo la scuola dipendente dalla domanda individuale ed esautorandola rispetto all’offerta formativa.
L’orario di 25 ore si attiverà solo su richiesta delle famiglie e solo per le nuove sezioni.
L’offerta formativa dovrà essere fatta dalla scuola, riconfermando, in presenza della mensa, il modello di 40 ore con conseguente proposta di organico.
L’organico sarà formulato sulla base dei parametri esistenti.
Scuola primaria
L’anticipo delle iscrizioni è stato possibile solo per chi compie gli anni entro il 28 febbraio dell’anno scolastico di riferimento.
Le risorse stanziate dalla Legge 53 sono insufficienti: da ciò la deroga agli anticipi anche per l’anno scolastico a venire, fissata al compimento alla data del 28 febbraio che la Legge invece prevede per il compimento di età entro il 30 aprile.
L’orario di funzionamento, secondo la Circolare 29, può essere quello normale di modulo, di 27 ore, che coincide con quello obbligatorio del Decreto o quello comprensivo della quota facoltativa opzionale con tre ore settimanali aggiuntive.
Il Decreto in realtà ha assicurato con le quote orarie di tempo obbligatorio, facoltativo opzionale, di mensa, i vecchi modelli di modulo e di tempo pieno.
Le stesse iscrizioni, secondo le indicazione della Circolare N.2, sono avvenute, in assenza di Decreto ancora non approvato, sulla base dei moduli di iscrizioni e dei moduli orari (modulo e tempo pieno) previgenti.
La cosa peraltro riguarda solo le classi prime perché le classi di continuità, anche se il Decreto prevede la estensione immediata a tutta la scuola primaria, non sono state reiscritte.
In definitiva sia le classi prime sia le classi di continuità si sono iscritte tutte ai vecchi modelli orari, di modulo e di tempo pieno.
Peraltro la Circolare 29 specifica che l’offerta facoltativa opzionale va fatta per pacchetti di tre ore intere e non di singole ore.
L’offerta formativa nella sua quantità e qualità deve essere deliberata dal Collegio dei Docenti ed adottata nell’ambito del POF dal Consiglio di Istituto.
Per gli organici il MIUR prevede di assicurare, non potendo fare in tempo una ricognizione sulle scelte delle famiglie ai fini della formulazione dell’organico di diritto, 30 ore settimanali per tutte le classi di modulo e le 40 ore del tempo pieno ( anche se su questo ultimo punto nell’ambito dell’organico dell’anno scolastico trascorso).
In definitiva la proposta di organico per l’anno scolastico 2004-2005 dovrà esser formulata sulla base della normativa previgente.
Il Dirigente Scolastico informerà con cura e puntualità le OO.SS. e le RSU prima di formulare definitivamente la proposta di organico.
La funzione tutoriale è la materia più spinosa, per la contraddittorietà delle norme e per la confusione che ingenerano le stesse indicazioni della Circolare.
Il tutor dunque:
- non è una nuova figura ma è una funzione della docenza con specifica formazione;
- non è sovraordinato gerarchicamente agli altri insegnanti;
- nelle prime tre classi deve fare almeno 18 ore, non necessariamente all’intero gruppo classe;
- condivide la funzione con gli altri insegnanti e si avvale della loro collaborazione;
- è nominato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri indicati dal Collegio (Circolare 29) e dal Consiglio di Istituto nell’ambito della assegnazione dei Docenti alle classi (Decreto).
Nelle Indicazioni nazionali allegate e che sono state introdotte in via sperimentale ,invece, il tutor può avere da 18 a 21 ore e può essere assegnato a tutte le classi della scuola primaria sempre per lo stesso gruppo classe.
L’introduzione del tutor deve essere calato nella realtà attuale della funzione docente che è regolata dal Contratto della scuola e dalle prerogative attribuite dall’autonomia scolastica (DPR 275/99).
In questo quadro, tenendo conto delle leggi vigenti oltre che del Decreto attuativo e della Circolare, il Dirigente Scolastico, privilegiando il testo del Decreto sulle Indicazioni :
- acquisisce i criteri del Collegio e del Consiglio di Istituto;
- acquisisce dal Collegio le indicazioni sull’utilizzo delle ore di contemporaneità di tutti i docenti, compreso l’eventuale tutor, sulla base del servizio di insegnamento previsto dal Contratto Scuola;
- in sede di negoziato contratta le ricadute delle scelte di cui sopra.
Data la situazione, che ad oggi risulta alquanto generalizzata, di non condivisione, da parte del corpo docente e delle famiglie, della decisione ministeriale di introdurre il tutor, si può verificare l’ipotesi che il Collegio e il Consiglio si rifiuteranno di indicare i criteri di nomina, come anche l’ipotesi di rifiuto di accettazione da parte dei singoli docenti.
Al verificarsi di una o di tutte e due le ipotesi, è consigliabile evitare forzature, anche in considerazione del fatto che su questo punto la Circolare 29 annuncia ulteriori “indicazioni e precisazioni”.
A tale proposito si richiama ancora una volta l’articolo 43 dell’ultimo Contratto Scuola che prevede, come è noto, una specifica “Norma di rinvio” proprio per disciplinare, in via pattizia, le modifiche ai vari aspetti del rapporto di lavoro (compresi quindi i profili finanziari che dovrebbero prevedere stanziamenti aggiuntivi ad integrazione delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica) che “si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della Legge 53/2003 e delle connesse disposizioni attuative”.
Ovviamente, una diversa decisione (ad esempio, nominare lo stesso il tutor, anche senza criteri espressi dagli Organi Collegiali, sulla base di considerazioni che si ritengono fondate sulla generica collaborazione dovuta dal Docente al funzionamento della scuola) potrebbe andare incontro ai ricorsi e ai contenziosi facilmente prevedibili e annunciati dai Sindacati confederali che ritengono l’istituzione del tutor un’ingerenza in una materia (la funzione docente) che è riserva contrattuale (come lo sono, ad esempio le Funzioni strumentali).
Scuola secondaria di primo grado
L’orario di funzionamento con 27 ore settimanali obbligatorie e 6 ore settimanali facoltative opzionali riguarda solo le classi prime, mentre le seconde e terze classi manterranno l’attuale assetto orario.
Considerando che si possono aggiungere le ore di mensa per sette ore settimanali, si può dire che gli attuali moduli di tempo normale e tempo prolungato possono essere confermati per l’anno scolastico successivo.
Del resto le iscrizioni sono avvenute sulla base della modulistica e dell’offerta formativa dell’anno in corso.
L’offerta formativa, una volta ottenuto l’organico, sarà presentata dalle scuole alle famiglie, in tempo utile per l’avvio regolare dell’anno scolastico, orientandone le scelte con riferimento alla stessa dotazione organica.
L’offerta formativa potrà ricalcare esattamente quella dell’anno in corso.
L’organico per tutte le classi, quindi anche per le prime, sarà formulato sulla base dei parametri tuttora vigenti.
Il personale che, sulla base delle riduzioni all’orario delle discipline introdotte dal Decreto, si troverà con ore in esubero sarà impiegato nelle attività aggiuntive a quelle di obbligo.
L’assetto delle discipline ricavabile dalle Indicazioni nazionali contenute nell’Allegato C avranno nelle classi prime una consistenza oraria minima media e massima.
La lingua straniera sempre nelle classi prime avrà, ai fini della formulazione dell’organico di diritto, l’attuale consistenza oraria e riguarderà solo una lingua. Per la seconda lingua si daranno successive istruzioni con possibilità di utilizzo degli attuali insegnanti di seconda lingua sperimentale e di altri docenti in possesso dei requisiti.
I docenti di Ed. Tecnica saranno utilizzati per l’insegnamento di tecnologia (nel nuovo assetto in quota alle discipline di Matematica Scienze e tecnologia e quindi per un’ora) e per le due ore residue nelle attività facoltative opzionali.
Lo strumento musicale viene conservato in base all’attuale assetto scaturito dalla Legge 124/99, per l’anno prossimo, secondo disposizioni già impartite.
In conclusione, considerando che le iscrizioni sono state fatte sui precedenti moduli di iscrizione e secondo i precedenti moduli orari, considerando che l’organico viene assicurato per coprire il tempo prolungato e viene formulato sulla base della normativa previgente, il Dirigente Scolastico può lavorare per:
- proporre lo stesso organico di quest’anno;
- proporre la stessa offerta formativa di quest’anno.
Il Dirigente Scolastico informerà con cura e puntualità le OO.SS. e le RSU prima di formulare definitivamente la proposta di organico.
La funzione tutoriale è la materia più spinosa, per la contraddittorietà delle norme e per la confusione che ingenerano le stesse indicazioni della Circolare.
Il tutor secondo il Decreto e la Circolare, dunque,
- non è una nuova figura ma è una funzione della docenza con specifica formazione;
- non è sovraordinato gerarchicamente agli altri insegnanti;
- condivide la funzione con gli altri insegnanti e si avvale della loro collaborazione;
- è nominato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri indicati dal Collegio (Circolare 29) e dal Consiglio di Istituto nell’ambito della assegnazione dei Docenti alle classi (Decreto).
L’introduzione del tutor deve essere calato nella realtà attuale della funzione docente che è regolata dal Contratto della scuola (CCNL 24 7 2003) e dalle prerogative attribuite dall’autonomia scolastica (DPR 275/99).
In questo quadro, tenendo conto delle leggi vigenti oltre che del Decreto attuativo e della Circolare, il Dirigente Scolastico,:
- acquisisce i criteri del Collegio e del Consiglio di Istituto;
- in sede di negoziato contratta le ricadute delle scelte di cui sopra.
Data la situazione, che ad oggi risulta alquanto generalizzata, di non condivisione, da parte del corpo docente e delle famiglie, della decisione ministeriale di introdurre il tutor, si può verificare l’ipotesi che il Collegio e il Consiglio si rifiuteranno di indicare i criteri di nomina, come anche l’ipotesi di rifiuto di accettazione da parte dei singoli docenti.
Al verificarsi di una o di tutte e due le ipotesi, è consigliabile evitare forzature, anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione ha annunciato ulteriori “indicazioni e precisazioni” .
A tale proposito si richiama ancora una volta l’articolo 43 dell’ultimo Contratto Scuola che prevede, come è noto, una specifica “Norma di rinvio” proprio per disciplinare, in via pattizia, le modifiche ai vari aspetti del rapporto di lavoro (compresi quindi i profili finanziari che dovrebbero prevedere stanziamenti aggiuntivi ad integrazione delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica) che “si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della Legge 53/2003 e delle connesse disposizioni attuative”.
Ovviamente, una diversa decisione (ad esempio, nominare lo stesso il tutor, anche senza criteri espressi dagli Organi Collegiali, sulla base di considerazioni che si ritengono fondate sulla generica collaborazione dovuta dal Docente al funzionamento della scuola) potrebbe andare incontro ai ricorsi e ai contenziosi facilmente prevedibili e annunciati dai Sindacati confederali che ritengono l’introduzione del tutor un’ingerenza in una materia (la funzione docente) che è riserva contrattuale (come lo sono, ad esempio, le Funzioni strumentali).
Roma, 12 marzo 2004
IL COORDINAMENTO NAZIONALE
DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CGIL CISL UIL SCUOLA
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