I diplomi di “Conduzione del mezzo navale” e “Conduzione apparati e impianti marittimi” finalmente riconosciuti titoli per accedere alle figure di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2017 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 concernente il “riconoscimento dei diplomi di secondo ciclo rilasciati dagli Istituti tecnici ad indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale e conduzione apparati e impianti marittimi, per accedere alle figure di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina”. L’atto normativo è stato emanato di concerto dal Direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comandante generale del corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera e la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del MIUR.
In particolare:
- il diploma di secondo ciclo nell’opzione “Conduzione del mezzo navale” soddisfa il requisito del titolo di studio di accesso alla figura di “Allievo ufficiale di coperta” (art. 4 comma 2 lettera c) del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 25 luglio 2016 in quanto fornisce le competenze previste da tale figura (codificate nell’allegato 1 al decreto direttoriale 19 dicembre 2016)
- il diploma di secondo ciclo nell’opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi” soddisfa il requisito del titolo di studio di acces.so alla figura di “Allievo ufficiale di macchina” (art. 12 comma 2 lettera c) del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 25 luglio 2016) in quanto fornisce le competenze previste da tale figura (codificate nell’allegato 2 al decreto direttoriale 19 dicembre 2016)
Inoltre gli istituti che erogano percorsi opzionali di “Conduzione del mezzo navale” e “Conduzione di apparati e impianti marittimi” devono garantire le attività di formazione e di valutazione delle competenze siano costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti (dell'art. 10 del decreto legislativo 71 del 12 maggio 2015).
Il rispetto delle disposizioni del decreto in oggetto costituisce requisito indispensabile per il mantenimento della parità per gli istituti paritari che erogano percorsi di “Conduzione del mezzo navale” e “Conduzione di apparati e impianti marittimi”.
Il MIUR assicura:
- l’armonizzazione dei percorsi di studio
- il monitoraggio delle attività svolte nelle istituzioni scolastiche
- la verifica dell'attuazione della disciplina nazionale inerente i percorsi di istruzione del settore marittimo.
Sull’attività svolta di monitoraggio, controllo e verifica, il MIUR dovrà predisporre annualmente una relazione da inviare entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
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