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Graduatorie strumento musicale

Pubblichiamo la sentenza del TAR Liguria, mettendo in evidenza che si tratta di sentenza di sospensiva e non di un giudizio di merito.

20/09/2002
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Pubblichiamo la sentenza del TAR Liguria, mettendo in evidenza che si tratta di sentenza di sospensiva e non di un giudizio di merito. E', comunque, importante che il tribunale amministrativo abbia individuato i presupposti per l'accoglimento della sospensiva e abbia costretta il CSA di Genova ad includere il ricorrente in graduatoria permanente.

Roma, 20 settembre 2002

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA
GENOVA

SECONDA SEZIONE

Registro Ordinanze:/ 481

Registro Generale: 966/2002 ag

nelle persone dei Signori:

GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente
ROBERTO PUPILELLA Consigliere , relatore
RAFFAELE PROSPERI Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 25 Luglio 2002

Visto il ricorso 966/2002 proposto da: …………………………
rappresentato e difeso da: ……………………………
con domicilio eletto in GENOVA
Via …………………….

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in GENOVA
V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2
presso la sua sede

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in GENOVA
V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2
presso la sua sede

e nei confronti di

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Genova n. 7690/A40 in data 29/5/2001, pervenuto nei giorni successivi avente ad oggetto l’esclusione dalla III fascia della graduatoria permanente per la classe di concorso AB77 riservata ai docenti di strumento musicale nella scuola media, nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso e segnatamente della graduatoria permanente provvisoria e/o definitiva per la suddetta classe di concorso limitatamente alla parte in cui non includono il ricorrente, nonché, per quanto possa occorrere, del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2002.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA

Udito il relatore Cons. R. PUPILELLA e uditi altresì gli avv.ti ………… per le parti costituite;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto che ad un primo sommario esame, allo stato degli atti che sussistono i presupposti di legge per la concessione della richiesta sospensione, sia in relazione alla dedotta violazione dell’art. 2 bis DL 255/2001 convertito in l. 333/2001, sia in considerazione del danno grave ed irreparabile cagionato al ricorrente dal provvedimento di esclusione dello stesso dalla graduatoria permanente per la classe di concorso AB77;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione e per l’effetto ordina all’amministrazione l’ammissione con riserva del ricorrente alla graduatoria sopra indicata.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

GENOVA , li 25 Luglio 2002

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE - (G. Petruzzelli) (R.Pupilella)

Tag: tar

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