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Graduatorie ad esaurimento docenti: una terza serie di FAQ discutibili nel merito e nel metodo

Il MPI interviene su varie questioni in modo non condivisibile, generando ulteriori dubbi e confusione.

31/05/2007
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Il MPI ha pubblicato il 30 maggio 2007 una terza serie di FAQ sulle graduatorie ad esaurimento dei docenti. Le FAQ dalla 39 alla 44 si aggiungono alle due precedenti che abbiamo pubblicato nello speciale graduatorie ad esaurimento .
Questa nuova serie, di cui non è stata fornita alcuna informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, anziché fare chiarezza su alcune questioni controverse, determina ulteriori dubbi interpretativi e altera il senso del decreto e delle relative tabelle di valutazione.

La FAQ N. 39), relativa alla valutazione dei corsi di perfezionamento, è in netto contrasto con la FAQ N. 13), oltre a risultare ambigua nella parte finale in cui fa un semplice accenno al “titolo” che si consegue al termine dei corsi.
La tabella di valutazione dei titoli, ai punti C7 e C8, è molto chiara e prevede una netta distinzione tra i “diplomi” e gli “attestati”. I Diplomi (Master) sono titoli accademici disciplinati dal DM 270/04 Art. 3 comma 9 :“ .... le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello”, mentre gli attestati sono quelli conseguiti al termine dei normali corsi di perfezionamento che non sono corsi accademici, ma attività aggiuntive delle Università.
Con questa FAQ si genera confusione e si rischia di mischiare attività di diversa valenza culturale ed accademica, in pieno contrasto con la Legge finanziaria per il 2007 che all’Art. 1 Comma 607 stabiliva: “ Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11)[corsi di perfezionamento] della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi”.

La FAQ N. 40) interviene sulla valutazione del servizio prestato nelle scuole pluriclassi di montagna di cui alla L. 90/57 introducendo un ulteriore vulnus a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale e dallo stesso Decreto sulle graduatorie ad esaurimento .
Infatti il Decreto all’art. 3 comma 3 recita: “ rimane la doppia valutazione dei servizi svolti….. nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n. 90 del 1 marzo 1957”, quindi fa esplicito riferimento alle cosiddette “scuole uniche di montagna” per le quali i singoli uffici scolastici provinciali erano tenuti a predisporre, di anno in anno, lo specifico elenco sulla base dei parametri stabiliti nella legge stessa, da utilizzare anche ai fini dei trasferimenti. La FAQ invece si riferisce agli elenchi pubblicati dagli uffici scolastici in applicazione del punto H della vecchia tabella di valutazione che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
Una interpretazione così estensiva determinerebbe una palese disparità di trattamento per coloro che, attenendosi alla lettera del decreto, abbiano dichiarato i servizi solo per le pluriclassi di montagna previste dalla L 90/57 e non anche per tutte le altre scuole cosiddette di montagna a cui si fa riferimento nella FAQ. Se così fosse, ma si tratterebbe di un intervento giuridicamente discutibile rispetto ad una fonte primaria quale è il decreto, è indispensabile che siano impartite disposizioni ai CSA affinché garantiscano la possibilità di integrazione delle domande.

Sono questioni che necessitano di essere prontamente risolte per impedire che si allunghino i tempi di pubblicazione delle graduatorie e si riapra una nuova stagione di ricorsi e controricorsi: per questo chiediamo un immediato confronto con l’Amministrazione.

Roma, 31 maggio 2007

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