Fondo d'istituto, trasparenza nei compensi accessori e privacy: sindacati della scuola scrivono all'Aran
Inaccettabile che si intervenga su istituti contrattuali senza convocare le parti.
Con una richiesta unitaria i sindacati della scuola chiedono un incontro urgente all'Aran per chiarire la corretta interpretazione dell'art. 6 del CCNL scuola in merito al diritto d'informazione successiva da parte della RSU sia sui nominativi del personale che hanno avuto incarichi a scuola, che sui compensi erogati, al fine di verificare la corretta applicazione del contratto d'Istituto.
Questa esigenza nasce dal parere in merito emanato recentemente dall'Aran stesso dopo avere acquisito analogo parere da parte del Garante della privacy, parere che non corrisponde alla corretta interpretazione di quanto sottoscritto dalla parti nel CCNL. In vista del rinnovo delle RSU ed in attesa del rinnovo del CCNL non è accettabile che si intervenga unilateralmente su istituti contrattuali incrementando inutilmente contenzioso, senza convocare le parti.
Pubblichiamo di seguito la lettera.
______________________
Roma, 22 gennaio 2015
Egregio Presidente dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni
Dott. Sergio Gasparrini
Le scriventi Organizzazioni sindacali sono venute a conoscenza di un parere espresso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a seguito di un quesito rivolto da codesta Agenzia in data 23 dicembre 2013, concernente il comportamento da osservare da parte dell'amministrazione scolastica in caso di richiesta da parte di rappresentanti sindacali della comunicazione dei dati riferiti a compensi accessori erogati individualmente a lavoratori. In primo luogo si deve rilevare come ancora una volta da parte dell'ARAN si sia proceduto a dare indicazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro, senza coinvolgere le parti che lo hanno sottoscritto, sulla base della risposta ad un quesito che Codesta Agenzia, ha inteso rivolgere unilateralmente al Garante per la protezione dei dati personali.
Ciò sta comportando conseguenze rilevanti in ordine al corretto svolgimento delle relazioni sindacali, in quanto tale parere è stato utilizzato strumentalmente da parte dell'Organizzazione ANP, che lo sta diffondendo presso i dirigenti scolastici come se si trattasse di una norma di fonte contrattuale. Il parere espresso dal Garante, con nota prot. 28510/90946 del 7 ottobre 2014, a codesta Agenzia ha comunque fornito una propria interpretazione dell'articolo 6, comma 2, del CCNL del 29 novembre 2007 che, di per sé, non è produttiva di effetti sulle contrattazioni e se fosse rigidamente trasferita, stravolgerebbe il fondamento della norma contrattuale come voluta dalle parti firmatarie.
Infatti la “ratio” della disposizione è volta a garantire alla delegazione sindacale trattante l'acquisizione di elementi utili a verificare, in sede di informazione successiva, la corretta applicazione dei criteri concordati in sede di contrattazione integrativa per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori. Una informativa per aggregati finanziari, vanificherebbe le finalità e le volontà delle parti contraenti che, proprio per la peculiarità delle funzioni degli organi collegiali e delle prerogative stesse del Dirigente Scolastico, avevano concordato di svolgerle a consuntivo e non a preventivo.
Tale circostanza è stata confermata anche in diverse sentenze di condanna da parte dei giudici senza, tuttavia, che l’amministrazione ne abbia data specifica informazione. Di qui l'esigenza, stante la particolare modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di istituto, di acquisire i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo stesso, correlati alla corresponsione individuale dei compensi. Quest'ultima, infatti, non è avulsa dai criteri definiti dal contratto integrativo, che investono normalmente anche le forme di accesso dei singoli dipendenti alla retribuzione accessoria, a garanzia di una equa distribuzione delle risorse disponibili nel fondo.
Si ritiene, pertanto, indispensabile che codesta Agenzia, in accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, intervenga per fornire elementi di chiarezza sulla corretta interpretazione delle lettere n) e o) dell'articolo 6, comma 2, al fine di evitare un inutile deterioramento delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, ripristinando il senso collaborativo che le norme in questione rivestono e che i firmatari del CCNL hanno inteso attribuire alle stesse. Infatti i soggetti sindacali interessati – come evidenziato anche dal parere del Garante – hanno comunque la facoltà di accedere ai dati in questione attraverso le procedure previste dalla legge 241/1990, ma ciò comporterebbe l'insorgere di un clima conflittuale e ulteriore aggravio di lavoro per le scuole che non si attagliano certamente ad un costruttivo esercizio delle relazioni sindacali.
FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA - SNALS CONFSAL - GILDA Unams
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Dopo le pressanti richieste della FLC CGIL, prorogate le scadenze per il DM 65/2024 e il DM 66/2024
- Programma annuale 2025: la comunicazione del MIM alle scuole
- Concorso straordinario Insegnamento Religione Cattolica: istruzioni operative per la valutazione delle domande
- Precariato nella scuola, l’UE trascina l’Italia davanti alla Corte di giustizia
- Il ruolo dei sindacati, secondo qualcuno, è da cambiare. Gianna Fracassi risponde a Ernesto Galli della Loggia
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota ministeriale 36704 del 30 settembre 2024 - Assegnazione risorse finanziarie funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2024 e gennaio-agosto 2025
- Note ministeriali Nota 128374 del 30 settembre 2024 - PNRR Investimento M4C1I21 Didattica digitale integrata e formazione transizione digitale personale scuola e M4C1I31 Nuove competenze e nuovi linguaggi
- Comma per Comma Parere Consiglio di Stato 1243 del 26 settembre 2024 - Liceo del Made in Italy
- Decreti ministeriali Decreto ministeriale 188 del 25 settembre 2024 - Cessazioni servizio personale scolastico dal 1° settembre 2025
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici