
Finanziamenti alle scuole: sottoscritta l’ipotesi di CCNI sulla ripartizione dei fondi MOF 2020/2021
Cancellato il “bonus” docenti: le risorse, confluite nel fondo di scuola, saranno ripartite direttamente dalla contrattazione integrativa tra il personale docente e ATA.


Il 31 agosto scorso è stata sottoscritta tra Ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sull’utilizzo delle risorse per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) per l’anno scolastico 2020/2021.
L’accordo ora dovrà essere registrato presso i previsti organi di controllo, ma costituisce fin da subito la base per avviare la contrattazione a livello di istituzione scolastica e riconoscere i compensi accessori per le attività svolte dal personale fin dal 1° settembre.
La somma delle risorse da assegnare alle scuole è complessivamente la stessa dell’anno scorso, ovvero 800.860.000 di euro.
Questa somma, ripartita tra le scuole, servirà a finanziare i diversi istituti contrattuali previsti dall’art. 40 del CCNL 2016/2018.
In base al nuovo CCNI:
- è chiarito definitivamente che le risorse dell’ex “bonus” docenti sono parte integrante del fondo di scuola e dovranno essere ripartite, in sede di contrattazione integrativa, tra il personale docente, educativo ed ata per compensare i rispettivi impegni aggiuntivi così come individuati nel contratto di scuola. Ciò in applicazione del comma 249 della Legge 160/2019, che ha disposto che le risorse del “bonus” docenti siano utilizzate “dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione”. Le suddette risorse, pertanto, non sono più finalizzate alla "premialità" dei docenti, e di conseguenza al Comitato di valutazione non compete più indicare i criteri per la valorizzazione del merito. Spetta invece alla contrattazione d’istituto stabilire i criteri di attribuzione delle risorse dell’ex “bonus” al personale docente, educativo ed ata così come già avviene per le altre risorse del fondo d’istituto. Con queste risorse è possibile retribuire tutte le attività di cui all'art. 88 del Ccnl 2007.
Come nel precedente CCNI:
- le eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti possono essere impiegate senza vincoli di destinazione e quindi anche con finalità diverse da quelle di origine;
- le risorse non utilizzate potranno essere impegnate nel medesimo anno a seguito di nuova contrattazione;
- verranno direttamente assegnate alle scuole le risorse per le aree a rischio e forte processo immigratorio, nonché per le indennità di turno notturno e festivo per Convitti ed Educandati, per le indennità di bilinguismo e trilinguismo per le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia, per le indennità di direzione dei sostituti dei DSGA.
Ulteriori risorse
Alcune recenti disposizioni hanno destinato ulteriori risorse per incrementare il MOF di scuola e compensare le attività aggiuntive del personale:
- la legge 41/20 ha destinato la metà delle risorse risparmiate per la diversa composizione con cui quest’anno si sono svoti gli esami di Stato (con soli commissari interni) a retribuire le attività di recupero degli apprendimenti degli alunni relativamente all’a.s. 2019/20;
- il DI del 27 agosto 2020 (applicativo del DL 104/2020) ha stanziato 4,8 milioni di euro per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale per attività di supporto agli uffici scolastici territoriali per le procedure di reclutamento e per la valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie GPS.
Poiché queste risorse sono ancora oggetto di certificazione da parte degli organi competenti, il tavolo contrattuale ha ritenuto di rinviare ad un apposito contratto integrativo la ripartizione alle scuole di queste ulteriori disponibilità.
Gli impegni congiunti
Inoltre, le parti hanno convenuto, con apposita dichiarazione a verbale congiunta, sulla necessità di valorizzare tutto il personale scolastico (Docenti, DSGA, Assistenti Amministrativi e Tecnici, Collaboratori scolastici) con l’obiettivo di riconoscere i maggiori impegni previsti dalle scuole per far fronte alle misure di prevenzione determinate dall’emergenza sanitaria.
In particolare si è concordato “che le risorse stanziate dal DL 104/2020 siano utilizzate per remunerare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi compresi i DSGA, delle scuole delegate per attività di supporto agli uffici per le procedure relative alla validazione delle GPS e per gli altri adempimenti previsti dal decreto legge”.
La nostra posizione
Aver sottoscritto questa intesa è molto importante al fine di mettere le scuole il prima possibile nelle condizioni di poter disporre delle risorse del MOF per riprendere le attività scolastiche a settembre.
Nel corso della trattiva abbiamo comunque evidenziato come queste risorse non siano sufficienti per riconoscere e retribuire adeguatamente i numerosi impegni a cui tutto il personale docente, DSGA, assistente amministrative e tecnico, collaboratore scolastico è chiamato per far fronte alle esigenze determinate dall’emergenza sanitaria. Per questo, come FLC CGIL, nel corso della trattativa abbiamo fortemente sollecitato e quindi convenuto sulla dichiarazione resa a verbale che impegna l’Amministrazione a valorizzare e retribuire il lavoro di tutte le figure professionali, da quella docente a quella del DSGA, da quella degli assistenti amministrativi e tecnici a quella dei collaboratori scolastici.
A questo fine risulta indispensabile e urgente incrementare significativamente le risorse del MOF delle scuole la cui consistenza è immutata da molti anni a questa parte e non più in grado di sopperire a tutte le esigenze delle scuole chiamate a garantire il diritto all’istruzione specie in una situazione complessa come l’attuale determinata dall’emergenza epidemiologica. Al Mi abbiamo chiesto di utilizzare l’occasione della conversione in legge del decreto “agosto” per incrementare il Mof delle scuole, creando cosi i presupposti per valorizzare concretamente il lavoro del personale con particolare riferimento all’indennità del Dgsa, come risulta dalla dichiarazione congiunta allegata al CCNI.
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