
Finanziamenti alle scuole: nella conversione del DL 134/09 approvato un emendamento del Governo
La Camera approva il recupero di 20 milioni di euro. Non si tratta di soldi freschi, ma di vecchie giacenze non utilizzabili a causa dei vincoli imposti anni addietro dalla stessa Amministrazione.


I commi 1, 2, e 3 dell'articolo aggiuntivo, approvato in prima lettura alla Camera il 21 ottobre 2009, dovrebbero permettere il recupero delle giacenze, circa 20 milioni di euro, assegnate in passato alle scuole dal MIUR e dagli USR con vincolo di destinazione e rimasti inutilizzati per almeno tre anni consecutivi.
Questa misura va nella direzione da tempo auspicata dalla FLC che già nel gennaio 2009, con un documento inviato al Ministro Gelmini, aveva denunciato l’anomalia dei bilanci “drogati”, dal momento che le scuole sono state utilizzate dal MIUR, dagli USR e da USP come banca d’appoggio per spese di vario tipo.
Questi fondi, secondo l’informativa del Miur, dovrebbero essere destinati a parziale copertura del funzionamento didattico e amministrativo 2009.
Nulla di nuovo neanche nei commi 4, 5 e 6 finalizzati al riutilizzo, nell’esercizio 2010, di fondi del 2009 che, per la farraginosità del sistema di accreditamento, di cui sono responsabili il Ministro e il Governo, potrebbero rimanere inutilizzati nell’anno di riferimento (2009). Anche in questo caso stiamo parlando di fondi stanziati dalla legge finanziaria 2007 e dalla legge 440/97.
Non si tratta, dunque,di soldi freschi, ma di tecnicismi contabili studiati per attenuare il pesante impatto dei fondi tagliati, nel caso del funzionamento 2009 azzerati, e comunque molto al di sotto dei bisogni delle scuole.
Roma, 26 ottobre 2009
___________________
Articolo aggiuntivo al DL 134/09 approvato, in prima lettura, alla Camera il 21 ottobre 2009
Art. 1-
bis. - (Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie). –
1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il disposto si applica anche a tutte le somme assegnate o riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca annualmente sono individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione del comma 1, l'entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.
5. A decorrere dal 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, viene annualmente definito anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché il riparto tra detta finalità e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, delle risorse complessivamente disponibili. Le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.) finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalità di cui al presente comma.
6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2009, può avvalersi del disposto di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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