Finalmente il Ministero emana la nota attesa da marzo, dopo l’ordinanza di sospensiva del TAR Lazio
Il giudizio di religione cattolica non deve entrare nel documento di valutazione.


Sul sito del Ministero dell’Istruzione è stata pubblicata oggi la nota prot. 690 del 9 giugno 2006
sollecitata dalla FLC Cgil
.
In termini molto sintetici viene comunicato alle istituzioni scolastiche che il giudizio di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi di questo insegnamento, va redatto sulla specifica nota a parte prevista dall’articolo 309 del Testo Unico.
Si tratta di una nota doverosa, benché giunga tardivamente. Risale infatti al 15 marzo scorso l’ordinanza del Tar che richiamava il Miur a rispettare le precedenti ordinanze dello stesso tribunale. Ordinanze disattese dalle ambiguità delle note del 3 e del 9 febbraio sulle quali abbiamo più volte espresso i nostri commenti .
Adesso il Ministero è costretto a contraddire le indicazioni date precedentemente.
La nota omette di ricordare che anche il giudizio sulle attività alternative va compilato su nota a parte, come pure omette di ricordare che vanno sospese le parti del “portfolio” che riguardano la biografia degli alunni. Istruzioni in tal senso erano state diramate con le note di febbraio e su questi aspetti né FLC Cgil aveva sollevato obiezioni, né di conseguenza si era pronunciato il Tar.
Nella fumosità con cui si il precedente Ministro dell’Istruzione aveva trattato l’intera partita sulla valutazione, sarebbe stato opportuno puntualizzare anche questo aspetto.
Roma, 12 giugno 2006
____________
La nota del ministero dell'Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Nota prot. n. 690
Ai Direttori Generali Regionali
Ai Dirigenti dei C.S.A.
Roma, 9 giugno 2006
Oggetto: I.R.C. Insegnamento della religione cattolica - Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione. Precisazioni.
Si comunica che, in esecuzione della Ordinanza di sospensiva del TAR Lazio del 15 marzo 2006, le istituzioni scolastiche dovranno redigere, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, la speciale nota prevista dall'art. 309 del T.U. di cui al D.L.vo n. 297/1994.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Silvio Criscuoli
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