Esami di stato: retribuzione dei supplenti
Senza confronti il MPI persevera nelle discriminazioni: retribuzione fondamentale garantita per i supplenti annuali, per i supplenti temporanei solo se commissari interni, ancora penalizzati se commissari esterni.
Rischia di essere un’altra doccia fredda per chi si aspettava un trattamento diverso la circolare
AOODGPER 14187 dell’11 luglio 2007
emessa ieri dalla Direzione Generale per il Personale che definisce l’erogazione della retribuzione fondamentale per il personale supplente della scuola impegnato negli esami di Stato.
Confermati per tutti i compensi (di funzione e di trasferta) previsti dalla
circolare prot. 7054 del 2 luglio 2007
, la circolare in questione sostanzialmente dice questo:
1. il personale supplente fino al termine dell’attività didattica (30 giugno) continua ad essere retribuito col medesimo trattamento che aveva in corso d’anno, sia come commissario interno che come commissario esterno (si tratta nella sostanza di una proroga, anche nel caso che, da commissari esterni, l’erogazione dello stipendio tocchi a un’altra scuola: la scelta penalizza tuttavia i supplenti su spezzone che continuano a percepire uno stipendio base parziale);
2. il personale supplente fino al termine delle lezioni nominato come commissario interno percepisce la retribuzione fondamentale, anch’esso come in corso d’anno, pur avendo una nuova nomina e un nuovo contratto di lavoro (anche in questo caso quindi sono penalizzati gli “spezzonisti”);
3. il personale supplente temporaneo o fino al termine delle lezioni (o comunque semplicemente inserito in graduatoria) nominato come commissario esterno (evidentemente in sostituzione di personale di ruolo) riceve solo il compenso per gli esami senza nessuna retribuzione fondamentale (è in sostanza assimilato al personale esterno all’amministrazione).
La formulazione non si discosta da quanto era previsto fino a cinque anni fa, prima dell’internalizzazione degli esami di Stato. E tuttavia il fatto che arrivi a esami ormai terminati e che in molti casi queste condizioni non fossero state dichiarate agli interessati prima, rischia di configurasi come l’ennesima beffa ai danni di chi ha permesso che gli esami avessero luogo regolarmente nonostante il 22% di rinunce tanto lamentato da un Ministero, che a questo punto continua però a dimostrarsi assai poco riconoscente.
In particolare si rilevano due assurde discriminazioni ai danni del personale precario:
-
il trattamento riservato ai supplenti temporanei commissari esterni, a cui viene negata la retribuzione base, considerandoli di fatto esterni all’amministrazione come fossero docenti universitari o pensionati, senza considerare che questi ultimi una retribuzione base comunque la percepiscono dall’ente da cui dipendono, mentre i precari non hanno nessuna retribuzione base;
-
il trattamento riservato agli “spezzonisti” i quali in questo periodo lavorano tanto quanto gli altri commissari, ma ricevono un trattamento base commisurato al lavoro in corso d’anno, quando la differenza era giustificata da una differenza di orario di lavoro rispetto ai loro colleghi (va notato che al personale di ruolo part-time, pagato per intero se commissario, non viene riservato lo stesso trattamento)
Si tratta di due misure altamente discriminatorie, che potrebbero essere oggetto di trattazione davanti ai giudici del lavoro, perché configurano retribuzioni abbondantemente diverse per lavori eguali.
Non ci stancheremo di dire che è stato fatale il fatto che il Ministero si sia
negato al confronto con i sindacati
su questo argomento. Il confronto, che invece non era mancato nel 1999 e che aveva portato ad un risultato per i supplenti commissari interni, da allora retribuiti anche col trattamento base, avrebbe potuto portare a nuove prospettive anche per i supplenti commissari esterni.
Roma, 12 luglio 2007
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