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Esami di stato, precisazioni sull'esame di licenza media

Il Ministero risponde ai quesiti pervenuti su questioni inerenti l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

17/05/2007
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In seguito alla CM 28 del 15 marzo 2007 che dettava disposizioni sugli adempimenti relativi agli esami di terza media, numerosi quesiti di chiarimento sono pervenuti al MPI. La nota n. 4600 del 10 maggio fornisce precisazioni relative alle diverse problematiche emerse.

 

  • Svolgimento delle prove relative alla seconda lingua straniera. In via ordinaria è prevista la prova scritta per la prima lingua straniera e la valutazione della seconda lingua all'interno del colloquio pluridisciplinare. Spetta al Collegio Docenti decidere il tipo di prova da adottare fra quella prevista in via ordinaria, quella che prevede un'unica prova scritta per le due lingue straniere o quella che prevede due prove scritte distinte. Le motivazioni che presiedono alla scelta del tipo di prova vengono definite unicamente dal Collegio Docenti.

  • Insegnamento di informatica: la valutazione di tale insegnamento avviene nel corso del colloquio pluridisciplinare

  • Alunni con difficoltà di apprendimento: non vi è dispensa dalle prove scritte, ma l'indicazione di misure compensative e dispensative nel limite delle compatibilità consentite dalla situazione di esame

  • Attività e insegnamenti opzionali e facoltativi: sono oggetto di esame nel colloquio pluridisciplinare affidato ai membri della commissione esaminatrice.

  • Alunni privatisti che provengono da scuola privata non paritaria: il dirigente scolastico della scuola di esame fornisce le indicazioni necessarie alla scuola privata la quale è tenuta a provvedere alla documentazione necessaria per sostenere l'esame di stato. La documentazione è relativa all'attestazione della frequenza dei due terzi del monte orario annuale. In assenza di documentazione, il dirigente scolastico della scuola accogliente predispone preliminari accertamenti che hanno valore di verifica formale del possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.lgs 59/04.

  • Certificazione delle competenze: è transitoria e sperimentale. Il Consiglio di classe provvede alla fase istruttoria, la commissione compila il modello, il presidente lo sottoscrive, il Dirigente scolastica sottoscrive a sua volta. La certificazione delle competenze sostituisce la certificazione che veniva rilasciata al termine degli esami e deve essere consegnata alla scuola successiva per l'iscrizione. Solo per i candidati esterni è prevista la certificazione in uso finora.

Roma, 17 maggio 2007

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