Esami di Stato: pubblicata l'Ordinanza ministeriale con le istruzioni operative per il 2012/2013
Prevista l’ammissione come interni per i candidati in possesso di diploma quadriennale regionale.
Il Miur ha pubblicato l’Ordinanza ministeriale n. 13 del 24 aprile 2013 su Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato nella secondaria superiore. Con l'ordinanza sono stati pubblicati anche i modelli dei verbali degli esami di stato.
Nell’ordinanza sono confermate le indicazioni dello scorso ed in particolare l’obbligo di sostenere l’esame preliminare di ammissione anche per i candidati esterni già promossi in quinta.
Resta immutato l’appesantimento delle condizioni di ammissione previsto dal Ministro Gelmini con il DPR 22 giugno 2009, n. 122 rispetto alle norme previgenti.
Vengono meglio chiarite le procedure da adottare per l’ammissione degli studenti disabili e fornite indicazioni per le prove d’esame degli studenti con Disturbi specifici di apprendimento (DSA) come stabilito dalla Legge 170/10, ai sensi del DM 5669/11.
Vengono inoltre fornite indicazioni più dettagliate per lo svolgimento delle prove nelle lingue straniere, negli istituti ad opzione internazionale e negli istituti professionali in considerazione della sostituzione delle terza area con i percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Il calendario delle operazioni è il seguente
- 17 giugno riunione preliminare
- 19 giugno prima prova scritta
- 20 giugno seconda prova scritta
- 24 giugno terza prova scritta
- 25 giugno quarta prova scritta (solo per sezioni ad opzione internazionale e per alcuni indirizzi linguistici)
Eventuali prove suppletive sono previste a partire dal 1 luglio (prima prova scritta).
Eccezionalmente sono ammessi agli esami di Stato gli studenti che hanno frequentato il quinto anno negli istituti professionali delle Regioni Lombardia e Toscana pur essendo privi del diploma di qualifica in quanto transitati da altra tipologia di istituto. Sempre per le suddette regioni sono altresì ammessi gli adulti frequentanti i corsi serali degli istituti professionali che hanno seguito particolari corsi abbreviati. Con particolare riferimento alla Regione Toscana, occorre segnalare che l’indicazione del regime non surrogatorio delle qualifiche professionali non è pertinente con la problematica affrontata.
Particolarmente importante è la precisazione che gli esami di qualifica, senza deroga alcuna, dovranno essere effettuati anche quest’anno secondo le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001 (regime transitorio ai sensi della nota 254 del 31 gennaio 2013). In particolare
- L’art. 25 definisce i requisiti di ammissione dei candidati interni
- L’art. 26 definisce le modalità di costituzione delle commissioni per l’esame di qualifica specificando che esse sono costituite “dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.”
- L’art. 27 definisce l’articolazione degli esami: punto A “Prove strutturate o semistrutturate e scrutinio”; Punto B “Prove d’esame”.
Tenuto conto che lo studente oltre al conseguimento della qualifica, ha chiesto di poter frequentare anche il percorso quinquennale, lo scrutinio previsto al punto A dell’art. 27 dell’OM 90/2001 deve prevedere una doppia valutazione: una finalizzata alle prove d’esame di cui al punto B dell’art. 27, l’altra all’ammissione alla classe quarta secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento sulla valutazione DPR 122/09.
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