Ecco il trucco del diritto-dovere
Una sentenza della Cassazione svela il trucco del diritto-dovere morattiano e conferma il giudizio che la FLC Cgil aveva dato: la sua violazione non risulta perseguibile.


Che il diritto dovere del Ministro Moratti non fosse l’obbligo scolastico la FLC Cgil lo aveva sostenuto fin dal maggio 2004.
Successivamente, nel novembre 2005, una sentenza del tribunale di Cosenza mandava assolti i genitori di un quindicenne avviato al lavoro subito dopo la terza media.
Oggi la notizia arriva addirittura dalla Corte di Cassazione che ha respinto un ricorso della Procura Generale di Palermo.
La storia trae origine da una imputazione alla Procura di Agrigento contro la mancata iscrizione di un minorenne di quella provincia alla scuola secondaria superiore. Il giudice di pace però assolveva i genitori. Di qui il ricorso palermitano alla Corte di Cassazione, la quale però ha confermato la assoluzione con una sentenza assunta il 12 gennaio ma depositata solo il 1° marzo scorso.
La Corte di Cassazione sostiene che la punibilità del mancato rispetto dell’obbligo scolastico (articolo 731 del codice penale) risale a una norma del 1930 che la estendeva solo fino alla quinta elementare. Tale estensione rimase in vigore fino al 1963, nonostante che dal 1948 la Costituzione Repubblicana avesse stabilito che l’obbligo scolastico doveva essere di almeno 8 anni.
Fu infatti la legge 1859 del 12 dicembre 1962, la legge di riforma che istituì la scuola media unica, che all’articolo 8 richiamava espressamente l’articolo 731 del codice penale, ad estendere la punibilità fino ai 14 anni.
Successivamente il ministrò Berlinguer portò a 15 anni l’obbligo scolastico, introducendo l’obbligo formativo fino a 18. Ma il primo provvedimento del Ministro Moratti, appena arrivata al governo, fu proprio l’abrogazione dell’innalzamento e la sostituzione dell’obbligo scolastico con l’ambigua formulazione del diritto-dovere, in prima applicazione fino ai 16 anni e gradualmente fino ai 18. Né, come prontamente la FLC Cgil denunciò all’epoca si preoccupò di definire la punibilità di una eventuale violazione.
La sentenza della Cassazione fa proprio perno su questo fatto, che la FLC Cgil notò subito: in sostanza la legge si limitava ad enunciare l’assicurazione di un diritto ma né la legge né i decreti successivi si preoccupavano del dovere. Norma tecnicamente imperfetta, dice dunque la Corte di Cassazione, nè la punizione prevista dall’art. 731, pensata dichiaratamente per la scuola elementare e dichiaratamente estesa alla scuola media, trattandosi di norma penale può essere estesa oltre i limiti dichiarati.
Oggi che il diritto-dovere morattiano sopravvive solo tra i 16 e 18 anni il ritorno a un più chiaro concetto di obbligo (di istruzione) fino ai 16 anni e il contemporaneo spostamento in avanti di un anno del limite per l’avviamento al lavoro rendono doppiamente difficoltoso il non assolvimento, ma non è escluso che, soprattutto alla luce delle ambiguità normative e istituzionali che ancora persistono, il problema di imperfezione tecnica posto dalla Cassazione possa riproporsi.
Roma, 6 aprile 2007
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