Dsga: l’accesso al fondo, i nuovi parametri e le prestazioni aggiuntive
Un punto di chiarezza sulle novità dopo la firma della sequenza Ata.


La sequenza contrattuale firmata il 25 giugno ha introdotto alcune novità di cui è necessario cogliere fino in fondo la portata e le finalità. Per questo riteniamo opportuno ritornar sull’argomento per fare chiarezza su alcuni punti specifici del Ccnl nell’intento di facilitare il lavoro dei colleghi e delle Rsu dal momento che queste novità saranno oggetto di contrattazione integrativa di scuola a partire dal 1 settembre 2008.
Vediamo queste novità.
Accesso al fondo. Il Dsga accede al fondo di istituto (Fis) attraverso parametri determinati in sede di contrattazione nazionale. Questa scelta ha come obiettivo quello di intercettare a monte la complessità della singola scuola utilizzando criteri oggettivi, trasparenti e certi in analogia a quanto avviene per calcolare il Fis.
I nuovi parametri sono due:
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la tipologia di scuola: agrari, convitti, istituti verticalizzati, istituti di secondo grado con laboratori/reparti di lavorazione, licei e altri tipi di scuole
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il numero totale degli addetti (docenti/ata) in organico di diritto.
Le prestazioni aggiuntive. Scompare il concetto di lavoro straordinario (ex 100 ore), ma il Dsga può ovviamente svolgere prestazioni aggiuntive oltre le 36 o 35 ore settimanali come da contrattazione di istituto. In questo caso due sono le possibilità di riconoscere il lavoro svolto.
La prima: il Dsa, vista la particolarità e la specificità della sua funzione, recupera l’eccedenza oraria che diventa uno strumento di flessibilità organizzativa del suo lavoro.
La seconda: il Dsga chiede il pagamento delle ore prestate in più se si riferiscono a progetti o attività finanziate da fondi diversi da quelli provenienti dal Ccnl 2006. E’ il caso ad esempio della formazione. Infatti, il Dsga in base all’art. 2 del CCNI 2008/9, redige il piano per la formazione del personale Ata. Quindi può essere sia l’estensore del progetto che il formatore. Dunque il pagamento è possibile dal momento che si tratta di finanziamenti ad hoc come ad esempio la L. 440/97, inseriti nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
Non va dimenticato, infatti, che il Fis è concetto di ordine contrattuale e viene finanziato esclusivamente dal Ccnl. Mentre la scuola, per il miglioramento dell’offerta formativa, dispone di finanziamenti ben più consistenti che provengono da fonti diverse. In questi casi il Ccnl non impedisce al Dsga il giusto riconoscimento per l’impiego della propria professionalità in progetti finanziati da altri Enti privati o pubblici. E’ il caso ad esempio dell’ incarico come responsabile del trattamento dei dati sensibili (privacy) della formazione, patente Ecdl o dei progetti finanziati dalla legge 440/97.
Infine, torna utile richiamare il fatto che negli altri comparti del pubblico impiego l’accesso al salario accessorio delle posizioni organizzative di elevata professionalità avviene con un meccanismo analogo e comunque le figure dell’area D non hanno diritto al pagamento del lavoro straordinario potendo recuperare invece l’eccedenza oraria.
Noi sappiamo di aver fatto un buon lavoro e di aver portato a casa importanti risultati - certo migliorabili, a breve, nel secondo biennio contrattuale. E’ questo il senso della dichiarazione a verbale congiunta (sindacati scuola/Aran) che verrà rilasciata al momento della sottoscrizione definitiva della sequenza. C’è la volontà politica e l’impegno di verificare gli effetti pratici di questo nuovo meccanismo nella determinazione dell’indennità del Dsga per migliorarla in generale e, in particolare per trovare una soluzione laddove esistono tuttora situazioni “anomale”: scuole con pochi addetti come di mostrano i dati della tabella ministeriale. Infatti, il contratto, al contrario della legge, è uno strumento flessibile che consente di migliorare i risultati acquisiti.
Al contrario questa operazione diventa più difficile, se non impossibile, quando non è stato acquisito alcun risultato.
Roma, 11 luglio 2008
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