Distacco del lavoratore. La circolare del Ministero del lavoro
Disposizioni interpretative concernenti l’istituto del distacco quale risulta disciplinato dall’art. 30 del D. L.vo n. 276/2003
![Decrease text size](/images/makeTextSmaller.jpg)
![Increase text size](/images/makeTextBigger.jpg)
Con
circolare n. 3 del 15 gennaio 2004 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato le proprie disposizioni interpretative concernenti l’istituto del distacco quale risulta disciplinato dall’art. 30 del D. L.vo n. 276/2003.
Il “distacco” è un istituto mediante il quale un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, mette a disposizione, temporaneamente, di un altro datore di lavoro uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il ricorso al distacco, per essere utilizzato, deve avere il requisito della temporaneità ed un interesse: ciò è stato oggetto specifico di una pronuncia della Cassazione (Cass., 21 marzo 1998, n. 5102) e di una interpretazione amministrativa del Ministero del Lavoro n. 5/25814/70/VA dell'8 marzo 2001 che, pur in assenza di un riferimento normativo, aveva ritenuto legittimo il distacco tra società collegate.
L’istituto è previsto anche dall'art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993 (articolo che resta in vigore): gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale ex legge 223/91, possono regolamentare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea. Quindi, nel caso della 236/93 è finalizzato ad evitare licenziamenti. Sia il Ministero del Lavoro (circolare n. 4/1994) che l'INPS (circolare n. 81/1994) hanno affermato che l'obbligo contributivo continua a gravare sull'azienda cedente a cui si deve far riferimento anche per la classificazione previdenziale.
Con le nuove disposizioni legislative il legislatore ha esteso la sfera di applicazione dell’istituto per cui il ricorso al distacco può avvenire in tutte le circostanze purchè sussistano le condizioni in premessa che lo rendono praticabile.
Il datore di lavoro distaccante è responsabile del trattamento economico e normativo: la disposizione non lo dice ma appare evidente che la responsabilità resta anche per la contribuzione.
Il distacco può comportare un mutamento delle mansioni, ma in questo caso occorre l'esplicito consenso del lavoratore.
Il distacco in unità produttive può avvenire in un raggio superiore ai 50 Km. soltanto per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive; è quindi evidente che il distacco quando avviene entro i 50 Km. non necessità di motivazioni.
Roma, 10 marzo 2004
Servizi e comunicazioni
I più letti
-
Supplenze 2024/2025: pubblicata la circolare. Domande dal 26 luglio al 7 agosto
-
Nidi: no all’albo per gli educatori dei servizi per l’infanzia
-
Autonomia differenziata: 20 luglio parte campagna referendaria
-
Concorso ordinario PNRR: la FLC CGIL chiede di inserire gli idonei nelle graduatorie ai fini dello scorrimento
-
Sul sito di Accredia attivo il motore di ricerca per verificare la validità della CIAD. Migliaia di aspiranti raggirati
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Rende Noto MAECI del 25 luglio 2024 - Sedi vacanti personale scolastico as 2024-2025
- Note ministeriali Nota 5546 del 25 luglio 2024 - Parere Avvocatura Generale dello Stato Rivalse INPS
- Circolari ministeriali Circolare ministeriale 115135 del 25 luglio 2024 - Istruzioni e indicazioni operative supplenze scuola as 2024-25
- Note ministeriali Nota 110699 del 18 luglio 2024 - DD 1897-24 - Bando procedura valutativa progressione accesso area dei funzionari e elevata qualificazione
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici
Ultime notizie dalle regioni
- Modena - Polo di alta formazione con Ferrari, istituzioni e Fondazione Agnelli: senza il coinvolgimento del sindacato, progetto autoreferenziale e senza visione d’insieme
- Lombardia - Emergenza personale ATA: Lombardia, le scuole hanno bisogno di organici adeguati
- Friuli-Venezia Giulia - Conferme e mutamenti degli incarichi, mobilità dei Dirigenti Scolastici in Friuli Venezia Giulia a. s. 2024/2025