Distacco del lavoratore. La circolare del Ministero del lavoro
Disposizioni interpretative concernenti l’istituto del distacco quale risulta disciplinato dall’art. 30 del D. L.vo n. 276/2003
Con
circolare n. 3 del 15 gennaio 2004 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato le proprie disposizioni interpretative concernenti l’istituto del distacco quale risulta disciplinato dall’art. 30 del D. L.vo n. 276/2003.
Il “distacco” è un istituto mediante il quale un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, mette a disposizione, temporaneamente, di un altro datore di lavoro uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il ricorso al distacco, per essere utilizzato, deve avere il requisito della temporaneità ed un interesse: ciò è stato oggetto specifico di una pronuncia della Cassazione (Cass., 21 marzo 1998, n. 5102) e di una interpretazione amministrativa del Ministero del Lavoro n. 5/25814/70/VA dell'8 marzo 2001 che, pur in assenza di un riferimento normativo, aveva ritenuto legittimo il distacco tra società collegate.
L’istituto è previsto anche dall'art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993 (articolo che resta in vigore): gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale ex legge 223/91, possono regolamentare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea. Quindi, nel caso della 236/93 è finalizzato ad evitare licenziamenti. Sia il Ministero del Lavoro (circolare n. 4/1994) che l'INPS (circolare n. 81/1994) hanno affermato che l'obbligo contributivo continua a gravare sull'azienda cedente a cui si deve far riferimento anche per la classificazione previdenziale.
Con le nuove disposizioni legislative il legislatore ha esteso la sfera di applicazione dell’istituto per cui il ricorso al distacco può avvenire in tutte le circostanze purchè sussistano le condizioni in premessa che lo rendono praticabile.
Il datore di lavoro distaccante è responsabile del trattamento economico e normativo: la disposizione non lo dice ma appare evidente che la responsabilità resta anche per la contribuzione.
Il distacco può comportare un mutamento delle mansioni, ma in questo caso occorre l'esplicito consenso del lavoratore.
Il distacco in unità produttive può avvenire in un raggio superiore ai 50 Km. soltanto per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive; è quindi evidente che il distacco quando avviene entro i 50 Km. non necessità di motivazioni.
Roma, 10 marzo 2004
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