Diritto di sciopero nella scuola: la Commissione di Garanzia ha incontrato i sindacati, il Miur e l’Aran per una audizione
Al termine dell’incontro si è convenuto di proseguire con successivi incontri preparatori in occasione dell’avvio della trattativa per i rinnovi contrattuali per il Pubblico Impiego.
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La Commissione di Garanzia sull’attuazione della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ha convocato, il 24 novembre 2016, i sindacati rappresentativi del comparto scuola, l’Aran e il Miur per un primo confronto in merito al codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero nella scuola attualmente in vigore e allegato al CCNL del 1999.
A parere della Commissione di Garanzia tale accordo andrebbe rivisto ed aggiornato per diverse ragioni. Innanzitutto perché risalente al lontano 1999 e, dunque, non del tutto rispondente alle diverse innovazioni che ci sono state nella scuola; poi perché mai adeguato alle modifiche introdotte dalla legge 83 del 2000 rispetto alla legge 146/1990; infine per l’introduzione del nuovo Comparto unico dell’Istruzione e della Ricerca che renderebbe opportuno un codice unico di autoregolamentazione.
Nel corso dell’audizione sono stati analizzati alcuni problemi evidenziati dalla Commissione e riguardanti, in modo particolare, l’interruzione del servizio in diverse occasioni di proclamazione di scioperi, specie in quelle effettuate da parte di alcuni sindacati non rappresentativi. In tali circostanze, si è registrata quasi sempre una sproporzione tra le adesioni allo sciopero, e le difficoltà delle famiglie e degli studenti ad esercitare i loro diritti.
La FLC CGIL, nel suo intervento, ha innanzitutto dichiarato la propria disponibilità a riesaminare e aggiornare l’accordo in vigore e risalente al lontano 1999, ma ha anche evidenziato che:
- la discussione su questa materia deve essere contestuale all’apertura della trattativa per il rinnovo del contratto fermo al lontano 2007, per la parte normativa, e al 2009 per la parte economica;
- l’accordo attualmente in vigore, e risalente al lontano 1999, è ancora assolutamente coerente ed adeguato sia con il dettato della legge 146/1990, che con la successiva legge 83/2000;
- per quanto riguarda le modifiche introdotte con la legge 83/2000, successiva all’accordo in vigore, vi era già stata una pre-intesa sottoscritta all’Aran nel 2001 e mai diventata operativa, né validata dalla Commissione di Garanzia. Tale pre-intesa è sicuramente una base di partenza per aggiornare eventualmente l’accordo del 1999;
- per quanto riguarda l’introduzione del nuovo Comparto Unico dell’Istruzione e della ricerca è sicuramente possibile, ed anche opportuno, verificare se vi possono essere nei diversi accordi attualmente in vigore (rispettivamente per la Ricerca, l’Università, l’Afam e la Scuola) sull’attuazione della legge 146/90 della parti in comune, ma non c’è dubbio che ci sono, in particolare nella scuola, specificità sia nell’erogazione del servizio, che nella definizione dei servizi minimi, tali da rendere necessario il mantenimento di parti specifiche;
- in nessun caso, l’eventuale revisione e aggiornamento dell’accordo del 1999, potrà determinare delle ulteriori limitazioni nel diritto di sciopero e nella libertà di adesione individuale da parte dei singoli lavoratori.
Al termine dell’incontro, vista la delicatezza degli argomenti che coinvolgono diritti costituzionalmente tutelati, si è convenuto di proseguire con successivi incontri preparatori in occasione dell’avvio della trattativa per i rinnovi contrattuali per il Pubblico Impiego. Lo scopo sarà non solo quello di definire eventuali soluzioni da adottare in modo più adeguato ai cambiamenti che ci sono stati, ma anche allo scopo di prevedere nuove, diverse e più incisive azioni di conciliazione tese a prevenire che i conflitti sfocino quasi automaticamente in azioni di sciopero, in particolare per le vertenze che coinvolgono aspetti specifici o singole scuole.
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