Diplomifici: il TAR smentisce il Ministro!
Il Ministro Moratti dichiara che il fenomeno dell’eccessivo numero di privatisti che si presentano a sostenere l’esame di stato presso istituti paritari è stato contrastato attraverso la C.M. n. 16 del 9 febbraio 2004.
Nella sua relazione al Parlamento, il Ministro Moratti dichiara che il fenomeno dell’eccessivo numero di privatisti che si presentano a sostenere l’esame di stato presso istituti paritari è stato contrastato attraverso la C.M. n. 16 del 9 febbraio 2004.
Non più tardi del 16 aprile u.s., prot. 7565, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, dott. Silvio Criscuoli, - in risposta ad una nota del segretario Generale della CGIL Scuola Enrico Panini al Ministro sulla vicenda candidati privatisti esami di maturità nelle scuole paritarie – dichiarava che “ Premesso che non sono state emanate disposizioni recenti in materia e che le annuali Ordinanze e Circolari ministeriali non sono suscettibili di sostanziali modifiche in quanto atti di normazione secondaria assolutamente coerenti alle disposizioni fondamentali stabilite dal DPR 23.07.1998, n. 323, si ritiene che il complesso quadro normativo, nella sua articolazione, debba ormai essere considerato consolidato e ben noto agli operatori scolastici”. Sempre nella risposta del MIUR viene ricordato che “il lamentato, deprecabile fenomeno di devianza da parte di alcune scuole paritarie dalla normativa vigente non è sfuggito all’attenta valutazione del Ministro” e che pertanto verranno contrastate con la circolare sopra ricordata e “…con forme di vigilanza e controllo da esercitare nei confronti delle predette istituzioni scolastiche, attesa la pubblicità del servizio che esse sono deputate a rendere”.
Se le cose stanno così, ossia che il Ministro era a conoscenza di questi fenomeni di “devianza” che ovviamente si riferiscono all’anno scolastico precedente e a quello in corso, come mai, ci si domanda, non si è proceduto al controllo, alla verifica e alla sanzione in caso di violazione delle norme? Ai sensi delle disposizioni di legge non avrebbe dovuto l’Amministrazione revocare alle scuole la parità? Sempre nella lettera di Criscuoli si afferma che per “dare concretezza alla dichiarata volontà del Ministro” è stata inviata la nota n. 6942 del 31 marzo 2004 a quattordici Direttori Generali di Uffici Scolastici Regionali invitandoli ad effettuare i dovuti accertamenti di loro competenza. Apparentemente e burocraticamente sembrerebbe che l’Amministrazione centrale e periferica abbia proceduto come da “protocollo” e abbia posto fine ai cosiddetti fenomeni di devianza.
Peccato, però, che il corollario Moratti/Criscuoli sia stato smentito dai fatti anzi dal TAR cosicché anche per quest’anno scolastico i diplomifici continueranno ad operare a pieno regime.
Infatti un certo numero di scuole paritarie gravitanti sulla provincia di Roma, proprio a seguito del tentativo da parte del CSA di imporre l’applicazione delle norme previste dalle disposizioni richiamate con l’assegnazione dei candidati in eccesso (ben 5933 su 7324!) a scuole statali viciniori, hanno reagito producendo ricorsi al TAR del Lazio e contestando le decisioni assunte dall’Amministrazione, accusata di generare disservizio e di interruzione di pubblico servizio perché non ha emanato alcun provvedimento entro il termine del 30.11. 2003 ovvero entro la data di scadenza di iscrizione agli esami di maturità per i candidati esterni ( CM n. 80 del 29 ottobre 2003). Nella seduta del 3 maggio u.s. il TAR del Lazio ha concessa le sospensive a favore delle scuole paritarie ricorrenti “…dal momento – così recita il dispositivo - che sono in corso oppure imminenti gli adempimenti prodromici allo svolgimento degli esami di Stato per il corrente anno scolastico, in relazione a candidati esterni che hanno peraltro prodotto domanda di partecipazione agli esami stessi, presso gli istituti scolastici paritari, sin dal 30.11.2003”. Alla luce del dispositivo del tribunale amministrativo c’è da domandarsi: come mai l’OM n. 21 del 9.02.2004 e la CM. n. 16 del 9.02.2004 sono state emanate così in ritardo visto i tempi di presentazione delle domande dei candidati privatisti? Eppure quelle disposizioni, nella relazione del Ministro, rappresentavano lo strumento per contrastare il fenomeno dell’eccessiva presenza in istituti non statali paritari di candidati esterni all’esame di Stato.
Accettando l’urgenza e quindi ordinando la sospensione degli atti del CSA, il TAR del Lazio ha intanto punito la “disattenzione” dell’Amministrazione nell’emanare norme sulla materia, rinviando la valutazione della questione alla discussione di merito. E’ indubitabile che ci troviamo di fronte ad un clamoroso autogol. E allora è inevitabile la manzoniana domanda: fu vera svista?
Roma, 12 maggio 2004
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