Dichiarazione dei servizi: chi deve farla, quando e come
Indicazioni per i docenti neo-assunti in ruolo nella scuola statale.
I docenti neo assunti con contratto a Tempo Indeterminato nella scuola statale devono adempiere ad alcune “dichiarazioni di rito”: in parte esse sono state già state rese (in autocertificazione) in occasione dell’inclusione nelle graduatorie, inoltre il DL 69/13 ha anche abolito l’obbligo della certificazione di idoneità all’impiego.
All’atto dell’assunzione a tempo indeterminato è comunque necessario provvedere ad una serie di adempimenti, alcuni obbligatori, altri legati alla situazione personale.
Le domande/documentazioni da presentare sono le seguenti:
- dichiarazione dei servizi
- computo/riunione/riscatto/ricongiunzione dei servizi/periodi ai fini pensionistici
- eventuale richiesta di adesione alla previdenza integrativa (fondo ESPERO)
Per quanto riguarda la “Dichiarazione dei servizi” l’art. 145 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede che “Il dipendente statale all'atto dell'assunzione in servizio e’ tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonche' i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione e' fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.”
Dalla norma quindi emerge con chiarezza che quando un dipendente pubblico viene assunto con “nomina a posto di ruolo”, ovvero con un contratto tempo indeterminato, il provvedimento che dispone la nomina deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione dei servizi.
Proprio per questo motivo tale dichiarazione è sempre stata richiesta ai docenti neo-assunti in ruolo con contratto a tempo indeterminato.
Modalità di presentazione delle istanze
A decorrere dal 4 settembre 2017 la presentazione delle istanze avviene via web, mediante apposita procedura presente su POLIS Istanze on-line.
Il Ministero ha inserito l’apposita funzione accompagnata da una guida alla compilazione in formato PDF.
Nella guida si fa riferimento alla possibilità di dichiarare i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo tramite la valorizzazione delle seguenti schede:
- periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;
- periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale ata;
- periodi lavorativi prestati in altre istituzioni scolastiche in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;
- periodi lavorativi prestati presso le università;
- periodi lavorativi prestati come servizio militare ed equiparati;
- periodi di assenza, aspettativa ed altre interruzioni dei periodi lavorativi.
A chi è rivolta l’istanza
Come chiarito espressamente nella guida “L’istanza è finalizzata alla compilazione della dichiarazione dei servizi da parte del personale docente, educativo, insegnante di religione cattolica, ATA, neo immesso in ruolo.”
Pertanto alla luce delle numerose richieste pervenute in questi giorni da parte di lavoratori assunti mediante la fase straordinaria prevista dall’art. 59 del DL 73/2021 e destinatari di contratti a Tempo Determinato con termine 31 agosto, è opportuno chiarire che non vi è alcun obbligo da parte di tale personale a compilare l’istanza relativa alla Dichiarazione dei servizi fino ad avvenuta conferma in ruolo.
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