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Definitivo il contratto sull'invio all'estero del personale della scuola

Come preannunciato, si conferma che in data 14 settembre 2001 è stato sottoscritto, in sede Aran, l’accordo definitivo sull’invio all’estero del personale della scuola

18/09/2001
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Definitivo il contratto sull'invio all'estero del personale della scuola

Come preannunciato, si conferma che in data 14 settembre 2001 è stato sottoscritto, in sede Aran, l’accordo definitivo sull’invio all’estero del personale della scuola. Si suggerisce di seguire i nostri comunicati per conoscere i tempi delle operazioni di invio e quelli relativi alle nuove prove di accertamento.

Premessa all'Accordo

Dopo una lunga trattativa si è sottoscritto, tra A.RA.N. e OO SS, un nuovo contratto sulla materia dell'invio all'estero del personale della scuola. Sono state ricondotte nella naturale sede pattizia le procedure di destinazione rese oggetto di legge a pochi mesi dalla sottoscrizione di un precedente specifico accordo.
In particolare, con l'intesa raggiunta sono stati ridefiniti, in coerenza con la precedente disciplina contrattuale, strumenti più idonei a garantire la trasparenza e l'oggettività sia delle prove di accertamento linguistico che delle successive modalità di destinazione.
Le proposte avanzate dalla parte pubblica, in relazione ai periodi di permanenza all'estero, hanno reso possibile il superamento delle divergenze emerse nel corso degli incontri e hanno consentito la definizione di soluzioni utili a garantire effettivamente l'alternanza del personale e a porre le premesse per l'avvio del necessario processo di riforma del settore.
Il nuovo accordo raggiunto ha avuto come riferimento l'art. 30 della sequenza contrattuale del 24-2-2000 che aveva previsto un impegno delle parti ad incontrarsi in caso di emanazione di riforme alle materie dell'accordo precedente e, soprattutto, l'atto di indirizzo del governo che indicava, nella revisione della disciplina, il rispetto del principio della selettività professionale e del principio dell'alternanza prevedendo un congruo periodo di servizio in Italia tra un mandato e l'altro.
Lo stesso governo aveva quindi riconosciuto valida la richiesta sindacale e aveva dato mandato alla sua Agenzia contrattuale (A.RA.N.) per avviare le trattative.
La legge 147 /2000 che era intervenuta sulla destinazione era stata varata senza che le OOSS avessero mai potuto avere la possibilità di illustrare, nelle sedi opportune, i contenuti degli accordi già fatti, i quali, nella buona sostanza, si muovevano nella medesima direzione della legge con un impegno maggiore nel campo della qualità della selezione e con un maggior equilibrio nel ricambio.
Infatti un meccanismo transitorio di avvicendamento graduale si era ritenuto utile, sia come misura di garanzia e di perequazione delle legittime aspettative maturate dal personale inserito nelle graduatorie, sia come opportunità di interazione tra personale nuovo e personale con esperienza di impegno all'estero.
L'idea di un ricambio accelerato anche attraverso meccanismi meno selettivi di inclusione nelle graduatorie quali quelli previsti dalla L.147, entrava in contrasto con le esigenze di qualità che devono caratterizzare l'impegno professionale del personale scolastico all'estero.
L'intesa adesso raggiunta supera la legge tramite scelte positive per il recupero della contrattazione e per l'individuazione di soluzioni che permettono il superamento della fase di stallo in cui ci si era venuti a trovare anche se non è stato possibile un recupero totale dei contenuti dell' "accordo successivo".

La Storia

Si ritiene utile sottolineare che, con la sequenza contrattuale per l'estero firmata il 24-2-2000, oltre che sugli altri argomenti oggetto dell'accordo, si era concordato anche sulla destinazione all'estero.
Nella fattispecie si convenne di confermare il contenuto dell'art.5 dell' "accordo successivo" al CCNL scuola del 1955 considerata anche la positiva soluzione del nostro appello al Consiglio di Stato a seguito del quale fu sancito, che l'invio all'estero ha le inequivocabili connotazioni della mobilita' professionale e che, come tale, è pienamente rientrante tra le materie pattizie.
Si convenne altresì di apportare alcuni aggiustamenti all'accordo stesso e si demandò quindi alla contrattazione integrativa per la definizione delle specificità.
In quella sede il Ministero degli Affari Esteri si impegnò, ad intervenire per ottenere il ritiro dal ddl n.5422-B ( atto della Camera) dell'art.9 concernente la destinazione e la permanenza all'estero del personale della scuola in quanto appunto la stessa materia (mobilita' professionale) faceva parte della sequenza contrattuale siglata come detto in data 24-2-2000. L'impegno non ebbe mai seguito.
Già con l'accordo definito "succesivo" (art.5 ), si affrontarono i temi del ricambio del personale all'estero, della permanenza in Italia tra un mandato e l'altro, della congrua fase di transizione, della prova e della costituzione della graduatoria permanente per l'invio aggiornabile ogni tre anni.
Infatti, a regime era prevista tra un mandato e l'altro una permanenza in Italia da uno a tre anni, circostanza derivante dal fatto che i "nominati" venivano automaticamente depennati dalla graduatoria permanente.
Inoltre già nella fase di transizione le nuove nomine furono affidate, per ben più del 50%, a personale proveniente dal territorio metropolitano.
Per quanto riguarda la prova, furono individuati seri meccanismi di selezione basati anche su titoli culturali e professionali.
La trasparenza infine di tutto l'impianto di selezione permetteva agli aspiranti di seguire puntualmente tutte le procedure per l'invio.
Con la sequenza del 2000 sono stati quindi concordati , tra gli altri, "semplicemente" alcuni aggiustamenti peraltro proposti dal MAE (proroga delle graduatorie permanenti , prove di accertamento della conoscenza della lingua).

L'accordo

Viene sancito che l'invio all'estero, in quanto mobilita' professionale, rientra tra le materie regolate dalla contrattazione collettiva e vengono indicati i criteri cui l'accordo stesso è ispirato ( selettività professionale e alternanza del personale ).
Viene confermato il principio che la destinazione all'estero avviene sulla base dell'inserimento in una graduatoria permanente di quanti abbiano acquisito un titolo di accertamento della conoscenza della lingua straniera che avrà validità di 9 anni e di quanti siano in possesso di una "idoneità" che sia stata conseguita da non più di 9 anni.
Contribuiscono a definire la posizione in graduatoria i titoli culturali, professionali e di servizio valutati sulla " scala" prevista dall'"accordo successivo" del 96.
Anche per la prova unica di accertamento della conoscenza linguistica la scala è identica a quella precedente. Si potrà pertanto "definire" una graduatoria permanente coerente con quella attuale.
Alla prova unica possono partecipare quanti abbiano, dopo l'anno di prova, prestato almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano. Ciò permetterà di ampliare la platea del personale "giovane" interessato alla destinazione.
L' accertamento sarà effettuato sulla base di prove strutturate di congrua difficoltà che possono essere commissionate ad Agenzie specializzate e rapidamente valutate.
L'Amministrazione si è impegnata ad indire tali prove in tempi brevissimi. Con un'unica domanda si dovrà chiedere la partecipazione alla prova di accertamento, la valutazione dei titoli allegati e l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Specificità saranno necessariamente previste per coloro che, in possesso di idoneità ancora valida, non intendano partecipare all'accertamento.
Le graduatorie permanenti formate ed aggiornate sono affisse all'albo del MAE per 15 giorni ai fini della conoscenza e per gli eventuali reclami.
Una volta approvate, le graduatorie stesse sono nuovamente affisse all'albo del MAE. Avverso in risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto entro 15 gg. con conseguente decisione entro 10 gg dal ricevimento del reclamo stesso.
La durata del servizio all'estero è limitata a tre mandati di cinque anni scolastici o accademici intervallati da una permanenza in Italia di tre anni di effettivo servizio. Per le scuole Europee il periodo è uno solo con eventuale proroga di un anno (9+1).
Il servizio presso le scuole europee e cumulabile con quello scolastico o accademico e viceversa, a condizione che sia intervallato dalla suddetta permanenza in Italia di tre anni di servizio effettivo.
La soluzione di mantenere valide le graduatorie permanenti attuali limitatamente all'anno 2001-2002 (ripristino delle graduatorie previste dall'art. 5 dell' "accordo successivo" del 96 ) può permettere la nomina di quanti, utilmente collocati in graduatoria permanente e con un servizio all'estero non superiore a 14 anni erano stati esclusi dall'invio, nella fase delle nomine per il 2000/2001, per effetto dell'applicazione immediata delle restrizioni previste dalla legge 147.
Infatti , in relazione ai posti disponibili al I-9-2001 l'Amministrazione procederà in via prioritaria allo scorrimento delle suddette graduatorie "ripristinate" dando la precedenza al personale rientrato alla fine dell'anno sc.1999-2000 e a quello inserito nelle graduatorie permanenti del 1997 che aspirava alla destinazione all'estero per il 2000/2001 ai sensi dei commi 6 e 7 del'art.5 dell'accordo 11-12-96. Con questa soluzione si potrà quindi , seppur con alcuni nuovi riferimenti, ripristinare aspettative disattese.

Il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7 dell'accordo successivo dell'11-12-96 , continuerà ad operare sulle destinazioni all'estero disposte sulla base delle graduatorie permanenti riformulate, aggiornate o costituite ai sensi dell'accordo contrattuale in questione ma non si potrà applicare al personale che abbia già compiuto un periodo di servizio all'estero superiore a 14 anni e al personale che non possa garantire, per motivi di età, un quinquennio di servizio all'estero. Ciò permetterà di dare notevole seguito al processo avviato con l' "accordo successivo" del 1996
Ogni anno il MAE, dopo le operazioni di trasferimento, renderà note le sedi disponibili per le operazioni di destinazione da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti.
Il personale che accetti la destinazione è depennato dalla graduatoria per la quale è stato nominato.
Specificità sono previste in caso di esaurimento delle graduatorie. Su dette specificità continua ad operare, a nostro avviso, il disposto dell'art.18 della sequenza contrattuale per l'estero che prevede l'attivazione, in aggiunta alle normali relazioni sindacali, della contrattazione integrativa.
Alla formazione iniziale è affidato il compito di garantire effettivi e qualificati approfondimenti in relazione allo svolgimento delle attività da svolgere all'estero. Questa fase deve essere integrata da formazione e aggiornamento specifici in relazione all'impegno derivante anche dalla articolazione della funzione di cui al CCNI Estero .

Roma, 18 settembre 2001

__________________________________________

Testo definitivo del personale della scuola presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero

ART. 1 - Mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche all’estero.
1. La destinazione all’estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all’art. 639 del TU 16-4-1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.L. n. 165\2001, dalla contrattazione collettiva.

2. Le norme del presente accordo mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio dell’alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio metropolitano tra un incarico e l’altro.

ART.2 – Iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione all’estero.
1. La destinazione all’estero del personale docente e ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).

2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE d’intesa con il MPI, può partecipare, a domanda, il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l’anno di prova, abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.

3. Nella domanda di partecipazione alla prova di accertamento linguistico i candidati dovranno contestualmente richiedere, in caso di superamento della prova, la valutazione dei titoli, che vanno allegati alla predetta domanda, e l’inserimento nella graduatoria permanente.

ART.3 – Modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua.

L’accertamento di cui al precedente articolo 2 è effettuato sulla base di prove strutturate.

A tal fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:

  • docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova dovrà verificare la adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);

  • docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue);

  • docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le università straniere (per i quali la prova dovrà verificare se il grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);

personale ATA.

Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché per il personale ATA saranno predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 ciascun docente può chiedere di sostenere la prova per più tipologie di istituzioni e per più aree linguistiche. Analogamente il personale ATA può partecipare per più aree linguistiche.

3. Considerato che ai lettorati di italiano all’estero può essere destinato soltanto il personale dello stato in possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della scuola hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le Università straniere i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado, che abbiano superato, nell’ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del MPI allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con DD.MM. 31-3-1999 ed 1-4-1999.

4. Per la predisposizione dei questionari di cui al precedente comma 1 e la relativa assistenza tecnica, il MAE può avvalersi di apposita Agenzia specializzata in materia di prove strutturate.

ART.4 – Valutazione della prova di accertamento linguistico.
La valutazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuata in ottantesimi. Supera tale prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.

Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate l’apposita commissione, nominata dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del MAE di concerto col MPI, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con l’indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e per lettorati.

Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità per i successivi nove anni scolastici.

Contestualmente all’avviso di indizione delle prove di accertamento linguistico, il Ministero degli Affari Esteri pubblicherà un elenco del personale che aveva superato le selezioni indette negli anni 1993, 1995 e 1997 ed è tuttora in possesso del relativo titolo professionale valido anch’esso per nove anni scolastici.

ART.5 - Costituzione, riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Sulla base degli elenchi di cui ai commi 2 e 4 del precedente articolo 4 il MAE procede alla formazione delle graduatorie permanenti distinte per codici funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati.

Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione allegata , che prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, l’ordine in graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal DPR 9-5-1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In sede di formazione delle graduatorie permanenti con le modalità indicate i precedenti commi, il MAE procede, contestualmente, al loro aggiornamento secondo i seguenti criteri:

a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico conserva la validità, come indicato all’art.4, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere l’aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella allegata al presente contratto;

b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento, che ha dato luogo all’inclusione nella graduatoria, non conserva la validità nei termini sopra indicati;

c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha subito un provvedimento disciplinare superiore alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;

d) depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità ovvero ai sensi dell’art.8 dell’accordo successivo 11-12-1996 per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero;

e) depennamento dalle graduatorie del personale che abbia già prestato all’estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di servizio di durata complessivamente superiore ai dieci anni, salvo quanto previsto dall’art.9;

f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del personale che abbia già prestato servizio nelle stesse.

4. Le graduatorie permanenti, formate ed aggiornate con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti, sono affisse all’albo del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV – e rimangono esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV, che, esaminanti i reclami, può rettificare anche d’ufficio, le graduatorie.

Delle decisioni assunte e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, è data comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante affissione all’albo dell’ufficio anzidetto.

5. Dopo l’accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per l’inclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale approva le graduatorie, che sono pubblicate all’albo del MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante affissione. Avverso i risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione. La decisione dell’ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 6 - Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero.
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in servizio all'estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.

2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni di trasferimento. L'elenco dei posti individuati viene affisso all'albo del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica istruzione.

3. Dopo l’avvenuta pubblicazione degli elenchi dì cui sopra il Ministero degli affari esteri attiva le procedure di destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.

4. A tal fine il Ministero degli affari esteri trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo ad indicare le proprie preferenze.

5. II personale una volta accettata la destinazione all'estero è depennato dalla graduatoria per la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.

6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.

Art. 7 - Esaurimento di graduatoria e prove straordinarie
1. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista a seguito del D.M. del Ministero della Pubblica Istruzione 10.8.1998, n. 354, integrato dal D.M. del medesimo dicastero 10.11.1998, n. 488, una corrispondenza automatica, l’Amministrazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente accordo, ha facoltà di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell’interessato, ad eccezione dei posti di lettorato.

2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente comma, potranno essere indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza del triennio, limitatamente ai codici funzione richiesti. L’indizione di prove straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle ordinarie triennali.

3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i posti all’estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.

4. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento delle sezioni italiane presso le Scuole Europee, assicurando la presenza di titolari di cattedra sin dall’inizio delle attività didattica, l’Amministrazione, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, assegnerà i posti vacanti per l’anno scolastico 2001/2002 al personale scolastico appartenente, nell’ambito della stessa area linguistica, a classi di concorso del medesimo ambito disciplinare.

Art. 8 - Durata del servizio all’estero.
1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all’estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.

2. Presso le Scuole Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore della suddetta scuola.

3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole Europee, in caso di nomina a Direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con eventuale proroga di un anno

4. Il personale che abbia prestato all’estero un solo periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano può essere destinato alle scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero.

5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee può cumulare a tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purchè utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero.

Art. 9 – Disposizioni transitorie
1. Limitatamente all’anno scolastico 2001/2002 restano valide le graduatorie permanenti formate sulla base delle disposizioni del D.M. 16 maggio 1997. Tali graduatorie comprendono tutto il personale che vi era iscritto per il triennio 1997/2000, con la sola esclusione del personale depennato ai sensi dell’art. 5, comma 6, dell’accordo successivo 11-12-1996 sul personale delle Scuole italiane all’estero, e di quello che abbia già prestato un periodo di servizio all’estero di durata superiore ai quattordici anni.

2. Tenuto conto di tali graduatorie, ed in relazione ai posti disponibili alla data del 1° settembre 2001, l’Amministrazione provvederà, in via prioritaria, allo scorrimento delle stesse. Nel procedere a tali operazioni l’Amministrazione darà precedenza al personale rientrato in territorio metropolitano alla fine dell’anno scolastico 1999-2000 ed a quello inserito nelle graduatorie permanenti del 1997 che aspirava alla destinazione all’estero per l’anno scolastico 2000-2001 ai sensi del disposto dell’art.5, commi 6 e 7, dell’accordo 11-12-1996.

3. Sulle destinazioni all'estero disposte in base alle graduatorie permanenti riformulate, aggiornate o costituite come previsto dal presente accordo, opera il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7 dell'accordo successivo 11.12.96 sul personale delle scuole italiane all’estero relativamente al personale in servizio all'estero a tale data, che sia utilmente collocato in graduatoria ed il cui titolo di accesso alle graduatorie permanenti sia ancora valido. Nel caso in cui la disponibilità relativa alle singole graduatorie risulti pari all'unità o ad un numero di posti dispari, il 50% di cui al citato comma 7 dell'art. 5 è calcolato per difetto ed arrotondato all'unità inferiore. Il limite del 50% non è applicabile qualora, nell'anno di riferimento, il personale utilmente collocato in graduatoria risulti pari o inferiore ai posti disponibili. Il disposto dell’art.5, commi 6 e 7, dell’accordo successivo 11-12-1996 sul personale delle scuole italiane all’estero non si applica al personale che abbia già compiuto un periodo di servizio all’estero superiore ai quattordici anni né a quello che non possa assicurare, per motivi di età, un quinquennio di servizio all’estero.

Art. 10 – Interruzione del servizio all’estero.
1. Il servizio all’estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema scolastico nazionale o per accertata incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.

Art. 11 - Calcolo degli anni di servizio all’estero
1. Anche per le scuole italiane all’estero e le Scuole Europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

Art. 12 - Disposizioni finali
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti adottati dall’Amministrazione con riferimento al personale che si trovava in servizio all’estero al momento dell’entrata in vigore della legge n. 147/2000, e a quello che, inserito sulla graduatorie permanenti dal 1997, aspirava alla destinazione all’estero per l’anno scolastico 2000/2001.

Art. 13 - Disapplicazioni
1. Sono disapplicate tutte le disposizioni in materia di selezione e destinazione all’estero del personale docente e A.T.A. della scuola che siano in contrasto con le norme del presente contratto.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO

A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)

Non è valutabile il titolo d’accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore.

1. per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale conseguito in Italia o all’estero punti 5

2. per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica punti 4

3. per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale conseguito in Italia o all’estero punti 2

4. per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia o all’estero punti 5

5. per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani o stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2

6. per ogni libera docenza punti 5

7. per ogni dottorato di ricerca punti 5

8. per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post-lauream conseguito presso università italiane o straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2

9. per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post-lauream rilasciato da una università italiana o straniera di durata pluriennale punti 5

B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti)

1. per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami per classi diverse da quella della disciplina d’insegnamento punti 3

2. per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza punti 3

3. per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale Amministrativo,Tecnico e Ausiliario dello stesso livello o di livello superiore al ruolo di appartenenza punti 3

4. per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di durata biennale conseguiti ai sensi dell’art.325 del D.Lgs.16-4-1994, n. 297 punti 2

5. per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento della dispersione scolastica, all’educazione alla multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati con DM del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti 2

6. per l’attività di direzione o di coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all’estero, previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un massimo di punti 4

7. per l’attività di docenza nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all’Estero previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e|o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso attinente all’area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso non attinente all’area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 1 fino ad un massimo di punti 4.

8. per il personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o per la realizzazione di progetti di automazione o ammodernamento dei servizi, promossi dall’amministrazione o approvati dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di punti 2

9. per l’inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione all’estero indetta ai sensi dell’art. 1 della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1

10. per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento – formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca punti 1

C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)

1. per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola materna ed elementare) di attuale appartenenza con contratto a tempo indeterminato punti 2

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS CGIL CISL UIL SCUOLA E SNALS

Le OO.SS. CGIL, CISL, UIL scuola e SNALS giudicano positivi i contenuti dell’Accordo siglato in data odierna che riconducono a materia pattizia le procedure relative alla destinazione all’estero del personale docente e ATA della scuola. In particolare, con l’intesa raggiunta sono stati ridefiniti strumenti più idonei a garantire la trasparenza e l’oggettività delle prove di accertamento linguistico e delle successive procedure di invio all’estero, in coerenza con la precedente disciplina contrattuale. Le proposte avanzate dalla parte pubblica, in relazione ai periodi di permanenza all’estero, hanno reso possibile il superamento delle divergenze emerse nel corso della lunga trattativa, consentendo la definizione di soluzioni utili a garantire effettivamente l’alternanza del personale e a porre le premesse per il necessario processo di riforma del settore.

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