Decreto Legge 28 agosto 2000, n.240 - Assunzione supplenti temporanei a titolo provvisorio da parte dei dirigenti scolastici.
Si fa seguito alla C.M. n.205 di pari data, per richiamare l’attenzione sull’art.1, comma 5 del decreto legge datato 28 agosto 2000, n.240, che detta norme per garantire l’immediato avvio dell’anno scolastico.
C.M. n. 206 Roma, 30 Ago. 2000
D1-Prot. n. 7242
Si fa seguito alla C.M. n.205 di pari data, per richiamare l’attenzione sull’art.1, comma 5 del decreto legge datato 28 agosto 2000, n.240, che detta norme per garantire l’immediato avvio dell’anno scolastico.
La prioritaria finalità delle norme sopracitate è quella di assicurare, seppur in via provvisoria, l’immediata assegnazione di personale, sin dall’inizio delle lezioni attraverso la conferma, nella stessa istituzione scolastica, di chi vi ha prestato servizio nel precedente anno scolastico.
A tal fine i dirigenti scolastici, nelle more delle operazioni di assegnazione definitiva del personale scolastico, sia a tempo indeterminato che determinato, sulle relative disponibilità per l’a.s.2000/2001, sono autorizzati, per la copertura dei posti disponibili, ad assumere sin dai primi giorni di lezione, i supplenti temporanei necessari che rimarranno su tali posti finché non vi assuma servizio il personale di ruolo o supplente assegnato dalle SS.LL.
Tenuto conto che le nuove graduatorie di istituto - da costituire ai sensi dell’art.4 della legge 3 maggio 1999, n.124 e secondo il relativo Regolamento attuativo, adottato con D.M. 25 maggio 2000, per quanto concerne il personale docente ed educativo e con Regolamento in corso di perfezionamento per quanto concerne il personale A.T.A. - non risulteranno approvate in tempi utili, i dirigenti scolastici provvederanno alla copertura immediata dei posti disponibili confermando prioritariamente, a titolo provvisorio, il personale che ha prestato servizio nell’istituzione scolastica nell’a.s.1999/2000 quale supplente annuale o quale supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche, quest’ultimo anche assunto in base alla graduatoria di istituto per disponibilità non superiori a sei ore settimanali, relativamente al medesimo insegnamento o posto per il quale permanga la disponibilità. Ciò anche nel caso in cui, per effetto del dimensionamento della rete scolastica, siano venuti a verificarsi mutamenti nell’assetto organizzativo delle istituzioni. Il personale che non accetti la conferma non incorre in alcuna sanzione.
Rispetto alle situazioni di disponibilità, di qualsiasi entità oraria, così come nei casi in cui i posti disponibili siano inferiori agli aventi titolo a conferma, si privilegia comunque il personale avente migliore collocazione nelle posizioni di graduatoria riferite all’anno scolastico 1999/2000.
In carenza di personale da confermare e per le eventuali ulteriori disponibilità, i dirigenti scolastici conferiranno, in via provvisoria, supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto vigenti nell’a.s.1999/2000, attingendo nei casi di necessità, ivi incluso quello di inesistenza di graduatorie per alcune categorie di personale (ad esempio le scuole il cui personale ATA era fino all’anno precedente fornito dagli Enti Locali) dalle graduatorie di circoli o istituti viciniori. In base alle predette graduatorie saranno altresì disposte, fino alla definizione delle nuove graduatorie di circolo e di istituto, le sostituzioni del personale temporaneamente assente.
Poiché le operazioni di assegnazione definitiva di personale per l’anno scolastico 2000/2001 possono avvenire in tempi diversi, la cessazione degli effetti delle supplenze temporanee attribuite a titolo provvisorio riguarderà il personale che occupa provvisoriamente i posti interessati da dette operazioni secondo un ordine inverso a quello indicato nei due commi precedenti.
Le operazioni di conferma e di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto precedentemente vigenti avvengono sulla base delle posizioni giuridiche instauratesi nell’a.s.1999/2000 e non tengono conto, nella fase in cui si collocano, della circostanza che il personale interessato può, ai fini del conferimento delle supplenze per l’a.s.2000/2001, aver mutato la provincia in cui intende conseguire rapporti di lavoro a tempo determinato.
Le presenti disposizioni si applicano anche al personale A.T.A. - ivi incluso quello a suo tempo nominato dagli Enti Locali, ovvero assunto attraverso i Centri territoriali per l’impiego - per il quale i dirigenti scolastici provvederanno all’immediata copertura dei posti disponibili in relazione alle effettive esigenze operative dell’istituzione scolastica e tenendo conto delle disposizioni limitative in materia di dotazione organica contenute nell’art.8, commi 1 e 2, del D.M. n.201 del 10 agosto 2000, riguardanti le scuole ove sono utilizzati soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e le scuole ove il servizio di pulizia sia espletato da personale estraneo all’amministrazione per effetto di contratti di appalto.
Il personale confermato o nominato supplente temporaneo a titolo provvisorio ai sensi delle presenti disposizioni rientra nella disciplina dell’art.40, comma 9 , della legge 27.12.1997 n.449 ai fini del pagamento della retribuzione da parte dei competenti Dipartimenti Provinciali del Tesoro.
I dirigenti scolastici, non appena ultimate le operazioni di attribuzione di supplenze temporanee a titolo provvisorio di cui alla presente circolare, ne danno immediata comunicazione al SIMPI, al fine di assicurare, da un lato, la retribuzione al personale interessato e di consentire, dall’altro, alle SS.LL. la più tempestiva applicazione delle disposizioni di cui all’ultimo capoverso del comma 5 dell’articolo 1 del precitato Decreto Legge per il quale si fa riserva di ulteriori istruzioni. Si sottolinea l’esigenza che le SS.LL. procedano, comunque, con il massimo impegno, alla definizione delle operazioni relative alle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, e alla completa compilazione delle graduatorie permanenti al fine di assegnare, quanto prima possibile, il personale che presterà servizio fino al termine dell’anno scolastico, ovvero delle attività didattiche.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare la presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, altresì, che la stessa viene diffusa attraverso la rete Intranet.
Il Ministro
De Mauro
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