
Decreto antipedofilia: è allarme tra i dirigenti scolastici e nelle segreterie prive, come sempre, di indicazioni da parte del MIUR
Per l’ennesima volta l’applicazione alla scuola di una norma generale avviene senza nessuna indicazione da parte del MIUR. La FLC ha chiesto un incontro urgente.


Il Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, contiene una serie di modifiche alle norme esistenti, al fine di inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
In particolare, l’art. 2 del decreto, in vigore dal 6 aprile 2014, ha integrato il Testo Unico in materia di casellario giudiziale, dpr 313/2002, prevedendo che, prima di stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti diretti e regolari con minori, il datore di lavoro debba richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da assumere, al fine di verificare l’inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale o l’inesistenza dell’interdizione all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Nei giorni scorsi, l’imminente entrata in vigore del Decreto ha fatto registrare sulla stampa alcune interpretazioni del testo della legge - tra l’altro per lo più infondate - che hanno messo in fibrillazione le segreterie delle scuole e i dirigenti scolastici, preoccupati delle salatissime multe e delle sanzioni che - al dire di alcuni informatissimi cronisti - si sarebbero abbattute sulle scuole per l’impossibilità di sostenere il costo delle centinaia di certificati necessari per tutto il personale in servizio.
Finalmente sabato 4 aprile due note dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia hanno chiarito gli adempimenti a carico dei datori di lavoro pubblici e privati a partire dal 6 aprile 2014.
Innanzitutto la prima nota ha precisato che l’obbligo non riguarda i contratti in essere ma solo quelli che saranno instaurati a partire dalla data di entrata in vigore della legge, (quindi nelle scuole riguarda nell’immediato i contratti che saranno stipulati a partire dal 6 aprile 2014 con i supplenti temporanei e gli esperti esterni).
La seconda nota ha poi precisato che, nelle more della produzione del certificato da parte del casellario, il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione può essere instaurato mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
In attesa delle necessarie indicazioni da parte del MIUR sulle modalità di applicazione della norma ai rapporti di lavoro instaurati nella scuola, dove i contatti con i minori sono diretti e continui da parte di tutto il personale docente e non, le note offrono dunque una prima indicazione per gestire la fase di avvio che si preannuncia complessa e delicata.
E’ perciò necessario che il MIUR convochi le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla FLC, fornisca al più presto alle scuole indicazioni puntuali circa le tipologie di contratto per le quali il certificato va richiesto e le modalità di acquisizione e metta a punto, concordandola con il Ministero della Giustizia, una procedura che semplifichi tale adempimento, evitando che si trasformi, visto il consistente numero di contratti che le scuole stipulano ogni mese, in una delle tante molestie burocratiche che stanno paralizzando il lavoro delle scuole.
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