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Dal nostro ufficio legale: Consiglio di Stato e servizi in scuole statali e private

Gli organi di stampa hanno diffuso la notizia secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe riconosciuto l’equiparazione del servizio prestato nelle scuole private con quello delle scuole pubbliche; la sentenza del Consiglio di Stato in verità ha respinto tale richiesta, anche se con una motivazione contraddittoria ha affermato, incidentalmente (quindi senza alcun valore di giudicato) che dopo la legge di parità “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli Istituti privati a quelli pubblici”.

28/03/2002
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Gli organi di stampa hanno diffuso la notizia secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe riconosciuto l’equiparazione del servizio prestato nelle scuole private con quello delle scuole pubbliche; la sentenza del Consiglio di Stato in verità ha respinto tale richiesta, anche se con una motivazione contraddittoria ha affermato, incidentalmente (quindi senza alcun valore di giudicato) che dopo la legge di parità “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli Istituti privati a quelli pubblici”.

Nel giudizio davanti al Consiglio di Stato non è stata, però, discussa la legge di parità ed i suoi effetti in merito alla valutazione del servizio; la vertenza riguardava soltanto la L. n. 124/99 e la sua applicazione.

Difatti, se il Consiglio di Stato avesse attentamente esaminato il contenuto della legge di parità, avrebbe verificato che la legge non prevede la parità delle scuole private con le scuole pubbliche; la parità si riferisce al riconoscimento legale del titolo di studio rilasciato dalle scuole private al pari di quello rilasciato dalle scuole pubbliche; ma soprattutto avrebbe verificato che la legge di parità mantiene la sostanziale differenza per quanto concerne il sistema di reclutamento del personale docente che rimane “libero in ambito privato ed ispirato ai criteri di procedimentalizzazione in sede pubblica”; si deve infine aggiungere che, mentre nella scuola pubblica al personale docente è garantita la piena libertà di insegnamento, nella scuola privata, che può avere un determinato orientamento ideologico o religioso, l’insegnante è tenuto ad uniformarsi a tale orientamento, cioè non è libero.

Il servizio prestato nella scuola privata sia per la forma di reclutamento che per lo status del personale docente non è quindi equivalente a quello prestato nella scuola pubblica; così era prima della legge di parità, così è ora; di conseguenza se prima, anche secondo il Consiglio di Stato, era legittima una differenziazione, coerenza vuole che tale differenziazione permanga ancora.

Roma, 28 marzo 2002

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