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Crocefisso nelle aule scolastiche: questioni di giurisdizione Giudice Amministrativo o Giudice del Lavoro

Con l’ordinanza del 10 luglio 2006, n.15614 le Sezioni Unite hanno sancito la sussistenza, nelle controversie relative alla rimozione del crocefisso nelle aule degli istituti scolastici, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998.

11/09/2006
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Antefatto

Un uomo di religione musulmana ricorreva dinanzi al giudice ordinario, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, nei confronti del Ministero dell’Istruzione nonché dell’istituto scolastico dove erano iscritti i figli, chiedendo in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. la rimozione del crocefisso dall’aula frequentata dagli stessi, stante una presunta lesione dei principi costituzionali in materia di libertà religiosa e di laicità dello Stato.

Il giudice del Tribunale concedeva il provvedimento richiesto; il Ministero proponeva reclamo sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice in favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 che disciplina i rapporti individuali di utenza tra soggetti privati.
Il Tribunale dava ragione all’Amministrazione, ma il padre degli alunni proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Nelle more della decisione della Corte di Cassazione, sulla questione del riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004 che ha sancito l’illegittimità costituzionale, in alcune parti, degli artt. 33 e 34 del d.lgs 80 del 1998 con i quali il legislatore aveva devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. interi “blocchi di materie”.
La Corte Costituzionale affermava, infatti, che erano stati devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “blocchi di materie” in cui finiva per non assumere alcun rilievo la natura della situazione soggettiva ipoteticamente lesa.
Con particolare riferimento alla materia dei pubblici servizi, quale il servizio istruzione, in coerenza con il principio generale secondo cui il discrimine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa deve essere individuato nella natura della posizione soggettiva fatta valere, la Corte Costituzionale ha quindi sancito che una controversia in materia di pubblici servizi rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le volte che, a prescindere dalla natura della posizione giuridica soggettiva fatta valere, venga in discussione il corretto esercizio di un potere da parte della Pubblica Amministrazione.

Pronuncia delle Sezioni Unite

Conseguentemente le Sezioni Unite, nell’ordinanza n.15614 del 10 luglio 2006, preliminarmente affermano che il servizio scolastico rientra a pieno titolo nella categoria dei servizi pubblici; successivamente, sul presupposto della necessità di determinare la giurisdizione, i giudici hanno qualificato l’azione proposta dal ricorrente quale volta ad ottenere “ una statuizione di carattere inibitorio consistente nella rimozione del crocefisso nelle aule frequentate dai propri figli” e conseguentemente negando la sussistenza di un diritto al risarcimento per un diritto alla libertà religiosa eventualmente leso, hanno ricondotto la controversia in discussione a quelle rientranti nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, posto che la domanda investe in via immediata e diretta il potere della pubblica amministrazione in ordine all’organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico esercitato attraverso l’emanazione di atti di natura provvedimentale.

Tale posizione era stata già fatta propria dal Consiglio di Stato che, con la decisione della Sezione VI n. 556 del 13 febbraio, ha ritenuto, sempre sulla scorta della citata sentenza della Corte Costituzionale e della nuova riformulazione dell’art. 33 del d.lgs 80 del 1998, tutte le volte in cui il ricorrente chiede la rimozione di un provvedimento amministrativo illegittimo, a nulla rilevando che dallo stesso siano derivati danni a diritti fondamentali della persona.

I Giudici della Suprema Corte, quindi, concludono precisando che i provvedimenti dell'autorità scolastica, essendo attuativi di disposizioni di carattere generale adottate nell'esercizio del potere amministrativo, sono riconducibili alla Pubblica amministrazione in veste di autorità e “ poiché l'affissione del Crocifisso nelle aule scolastiche non è imposta da alcune leggi dello Stato, ma solo da disposizioni regolamentari attuative, come sancìto dalla Corte cost., con ordinanza n. 389 del 2004, le controversie sulla legittimità di tale affissione riguardano le modalità di erogazione del pubblico servizio scolastico e dunque rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80”.

Conclusioni

Stante la affermata giurisdizione del giudice amministrativo, la questione di merito sollevata da più parti sulla legittimità o meno dell’affissione del crocifisso nelle scuole statali, non risulta essere stata affrontata dalla Ordinanza delle Sezioni Unite. Tuttavia, la questione sembra essere stata risolta dal Consiglio di Stato con la sentenza citata che con una pronuncia quanto mai discutibile sancisce la legittimità di detta affissione.
Anche in ossequio ai principi di laicità dello Stato affermati più volte dalla Corte Costituzionale, e di uguaglianza di cui all’art 3 della Costituzione nessuna imposizione dovrebbe esservi in un materia così delicata.

Roma, 11 settembre 2006

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