Corte Costituzionale: la disciplina degli asili nido aziendali compete alle Regioni
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 320 del 5 novembre 2004, ha dichiarato illegittima la norma dell’articolo 91 della legge 289/2002, ovvero la legge Finanziaria 2003, che istituiva, disciplinava e finanziava gli asili nido aziendali. In particolare è stata dichiarata l’incostituzionalità dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 91 della citata legge ribadendo, così, che gli asili aziendali sono compito delle Regioni


La Corte Costituzionale, con sentenza n. 320 del 5 novembre 2004, ha dichiarato illegittima la norma dell’articolo 91 della legge 289/2002, ovvero la Legge Finanziaria 2003, che istituiva, disciplinava e finanziava gli asili nido aziendali. In particolare è stata dichiarata l’incostituzionalità dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 91 della citata legge ribadendo, così, che gli asili aziendali sono compito delle Regioni.
Rifacendosi ad una propria precedente decisione – sentenza n. 370 del 2003 – la Corte ha accolto i ricorsi sollevati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. Già allora i giudici avevano affermato che: «la relativa disciplina non possa che ricadere nell’ambito della materia dell’istruzione, nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro, che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla potestà legislativa concorrente».
Il legislatore statale può – sostiene la Corte – determinare, nell’ambito della materia di istruzione e nella materia della tutela del lavoro limitatamente ad alcuni aspetti, solo principi generali e non può dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva come quella contenuta nei primi cinque commi dell’art. 91 della legge 289/2002 secondo “…la quale gli organi statali provvedono ad agevolare la realizzazione di asili nido nei luoghi di lavoro”. Alle Regioni, quindi, compete normare la disciplina di dettaglio.
I giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto immotivate le tesi sostenute dall’Avvocatura Generale perché non “…ci si trovi dinanzi a una iniziativa di ordine macroeconomico, incidente in molteplici settori produttivi, che potrebbe alterare i fattori concorrenziali ove non fosse disciplinata da una normazione statale;” ma “ è, al contrario, evidente che si tratta di iniziativa estranea all’ambito degli interventi riguardanti il mercato, senza dire della limitatezza dei mezzi economici impegnati rispetto all’estrema vastità dei settori aziendali interessati, della volontarietà delle iniziative da parte degli imprenditori di creazione degli asili nido aziendali, della stessa diversità delle situazioni di necessità nelle diverse aree territoriali a causa delle realizzazioni da parte degli enti locali di asili nido anche a servizio dei genitori che lavorano».
Ammessa anche l’ipotesi che gli interventi ricordati vengano considerati come incidenti sulle attività produttive, i giudici hanno voluto precisare che, «a proposito della competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza, di cui al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione», la stessa Corte – sentenza n. 14 del 2004 – si era pronunciata dichiarando che «spetta allo Stato la competenza ad adottare provvedimenti idonei ad incidere sull’equilibrio economico generale, mentre appartengono alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra regioni e da non limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio».
La Corte ha ritenuto estranea anche l’altra tesi sostenuta dall’Avvocatura secondo la quale spetterebbe al potere statale la predeterminazione normativa di livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali in riferimento agli asili nido, così da correggere ipotetiche «discipline sbilanciate» da parte di singole Regioni.
Per i giudici costituzionali lo Stato dispone, ai sensi del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, di altri strumenti per garantire un uso corretto dei poteri regionali: “ a tal fine rilevano, in particolare, proprio la eventuale predeterminazione normativa da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nonché l’attribuzione al Governo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 120 Costituzione, del potere di intervenire in via sostitutiva pure a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali".
E’ significativo il fatto che la Corte Costituzionale abbia dichiarato incostituzionale l’articolo della finanziaria dello scorso anno bocciando, così, la scelta centralistica del Governo di finanziare, con risorse “ridicole”, i soli asili nido aziendali a danno di tutti gli altri asili nido: scelta politica enfatizzata dallo stesso Governo che, come si ricorderà, venne effettuata per sopperire alla più sostanziale diminuzione delle risorse del Fondo sociale destinato alle Regioni.
Si tratta di un duro colpo alle politiche sociali del Governo secondo il quale gli asili nido non servono ai bambini ma alle madri. Per noi gli asili nido sono per i bambini e devono essere ovunque, non solo nelle aziende.
Roma, 20 dicembre 2004
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