
Consiglio di Stato: niente dispensa per gli inidonei utilizzati in altri compiti
Risposta della Seconda Sezione del Consiglio di Stato ad un quesito del Miur sul personale docente inidoneo


La Seconda Sezione del Consiglio di Stato, nell’adunanza del 9 giugno 2004, ha dato risposta ad un quesito del Miur sulla possibilità che il personale docente dichiarato inidoneo all’insegnamento ma utilizzato in compiti diversi possa rinunciare all’utilizzazione ed accedere all’istituto della dispensa dal servizio, con conseguente trattamento di pensione, sulla base della orginaria valutazione medico-collegiale, senza doversi sottoporre a nuove visite di controllo.
Il quesito, inviato il 28 gennaio 2004, era stato fortemente sollecitato dalla Flc Cgil, in accordo con gli altri sindacati, durante gli incontri con i rappresentanti del Miur sulle problematiche del personale inidoneo tenutisi lo scorso anno.
Il nostro intento era quello che fosse definitivamente chiarito se il cambiamento della posizione giuridica dei docenti inidonei determinato dalla L. 289/02 poteva far ritenere superati, come noi sostenevamo, gli ostacoli al pensionamento per dispensa di questo personale, messi in evidenza dallo stesso Consiglio di Stato nel parere n. 2416/99 del 26 gennaio 2000.
In quella circostanza il Consiglio aveva affermato che l’inidoneità fisica al servizio doveva essere accertata non già in rapporto agli originari compiti istituzionali (attività didattica), bensì a quelli nuovi affidati a ciascun docente per effetto della prima pronuncia medico-collegiale.
Il nuovo parere riconferma in toto il precedente orientamento, espresso nei termini che prima richiamavamo, sostenendo che, pur riconoscendo che la normativa introdotta dalla L. 289/02 modifica in peggio la condizione degli interessati, i cambiamenti non incidono neanche indirettamente sulla disciplina degli accertamenti medici e sulla necessità che gli stessi siano riferiti alle mansioni attualmente svolte.
Dobbiamo pertanto prendere atto che da questo punto di vista, purtroppo, per gli inidonei utilizzati non cambia nulla.
Il Consiglio, tuttavia, non si limita a rispondere al quesito del Miur ma si spinge a dare allo stesso ministero suggerimenti riguardanti la mobilità di questo personale, sia dentro il comparto che verso altri comparti.
A questo riguardo nel parere si afferma apertamente che i peggioramenti normativi introdotti fanno sorgere per il personale docente inidoneo il diritto soggettivo alla mobilità finalizzato all’ottenimento di un regime giuridico più favorevole.
Questo vuol dire, secondo il Consiglio, che, se da una parte i ruoli e i posti cui essere destinati non possono essere rimessi indiscriminatamente alla libera scelta degli interessati, dall’altra l’esercizio di tale diritto deve essere reso effettivo e non può essere subordinato alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione.
Consideriamo questa parte del parere del Consiglio di Stato di grande importanza per lo sviluppo del confronto con il Miur su questi temi. Senza rinunciare a perseguire anche altre soluzioni abbiamo sempre sostenuto che la mobilità intercompartimentale rappresenta una delle leve decisive per affrontare i problemi del personale inidoneo, coniugando stabilità occupazionale e rispetto delle professionalità.
Il raggiungimento di un accordo su questo aspetto è stato finora impedito da resistenze più o meno esplicite e da veri e propri ostacoli frapposti dai nostri interlocutori istituzionali, da ultimo il Ministero della Funzione Pubblica che ha negato l’accesso alle procedure di mobilità agli inidonei in quanto “personale non in esubero”.
Ci auguriamo che i contenuti di questo pronunciamento e l’autorevolezza dell’organo che lo ha emesso possano aiutare a sbloccare un confronto durato troppo a lungo e, finora senza alcun risultato significativo.
Una prima verifica potrà esserci
martedì 5 ottobre
giorno in cui riprenderanno le trattative al Miur su queste partite.
Roma, 6 settembre 2004
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