Concorso per titoli Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA): il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Coprire tutti i posti di DSGA, valorizzare l’esperienza, bandire il concorso riservato ai facenti funzioni DSGA. Prove d’esame e composizione delle commissioni del concorso ordinario siano più coerenti con la specificità e la concretezza del lavoro scolastico.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) nella seduta plenaria del 7 ottobre 2021 si è pronunciato sullo Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”. Il testo del parere votato all’unanimità.
Il Consiglio evidenza come per svolgere il ruolo di DSGA, stante la peculiarità di questa figura professionale che richiede di misurarsi quotidianamente con gli aspetti fattuali del lavoro scolastico, risulti fondamentale aver maturato esperienza sul campo.
In ragione di ciò al Consiglio appare proceduralmente improprio indire un nuovo concorso ordinario senza avere prima bandito quello riservato agli Assistenti Amministrativi facenti funzioni di DSGA, compresi coloro che pur sprovvisti di titolo di studio specifico hanno esercitato la funzione per un numero considerevole di anni (almeno 3).
È necessario dunque che le prossime procedure concorsuali si facciano carico di regolarizzare la situazione delle tante scuole (oltre il 20%) in cui le funzioni di DSGA sono svolte da molti anni ad assistenti amministrativi.
A queste considerazioni di carattere generale si aggiungono diverse richieste di integrazioni e di cambiamenti sulla composizione delle commissioni giudicatrici e sulle stesse prove di esame. Quest’ultime a parere del Consiglio risulterebbero troppo teoriche a scapito degli aspetti concreti del lavoro scolastico. Il CSPI conclude con un'espressione di parere favorevole, ma lo condiziona all’accoglimento delle richieste formulate nel suddetto parere.
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