
Concorsi collaboratori scolastici: la licenza elementare è titolo valido
Il contenuto della Circolare n.284 prot. n.12192 conferma quanto da noi sostenuto in merito alle garanzie di questi precari.


Pubblichiamo la C.M. n.284 prot. n.12192, che chiarisce il diritto dei collaboratori scolastici ex dipendenti degli EE.LL., ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti del concorso per soli titoli anche se privi di licenza media. Il contenuto della Circolare conferma quanto da noi sostenuto in merito alle garanzie di questi precari.
testo della C.M.
Dagli Uffici Periferici sono pervenuti numerosi quesiti circa la questione dei collaboratori scolastici e profili corrispondenti provenienti dagli Enti Locali, i quali, pur avendo prestato servizio nelle istituzioni scolastiche statali, il cui personale doveva essere fornito dagli Enti Locali medesimi e attualmente dallo Stato, potrebbero non trovare sbocco lavorativo nel profilo di collaboratore scolastico statale perché in possesso della Licenza Elementare e non del Diploma di Scuola Media, come richiesto dal vigente ordinamento del personale scolastico statale.
La questione è sorta perché, per le qualifiche corrispondenti a collaboratore scolastico, l’ordinamento degli Enti Locali, nel definire i requisiti di accesso, utilizza una dizione in qualche modo più elastica della corrispondente normativa prevista per il personale statale. Gli Enti Locali, hanno interpretato tali disposizioni nel senso di assumere legittimamente collaboratori scolastici e assimilati in possesso della sola Licenza Elementare e di mantenerli in servizio continuativo o discontinuo con rinnovo dell’assunzione.
Il problema, pertanto, si pone esclusivamente con riferimento al profilo di collaboratore scolastico per quel personale già dipendente degli Enti Locali in tale profilo o profilo professionale corrispondente che abbia prestato servizio nelle scuole statali le cui dotazioni di personale A.T.A. erano a carico degli Enti Locali medesimi e sono attualmente a carico dello Stato: all’atto di tale cambiamento la Licenza Elementare che dagli Enti Locali era considerata titolo valido ai fini dell’accesso al profilo di collaboratore scolastico e corrispondenti non risulta conforme al titolo di studio "diploma di scuola media" richiesto per l’accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico statale. Tale personale rischia, pertanto, di perdere ogni possibilità di continuare a lavorare nelle scuole statali.
Quando nell’ambito del personale A.T.A. statale si sono verificate analoghe situazioni, per il passaggio da un ordinamento ad un altro, apposite disposizioni hanno stabilito la validità anche nel nuovo ordinamento dei titoli di studio previsti dal precedente nei confronti del personale inserito nelle relative graduatorie provinciali per le supplenze (da ultimo: C.C.N.L. 3.5.1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9.6.1999 - Tab. B).
Analoga soluzione deve essere adottata per la questione in esame.
Ad una soluzione nella direzione predetta induce anche il fatto che tutta la vigente normativa di legge, contrattuale e regolamentare è ispirata al principio di assicurare la più completa parità di trattamento fra personale della scuola già appartenente agli Enti Locali e personale statale della scuola, nella fase di passaggio al nuovo ordinamento che stabilisce la statalizzazione di tutto il personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali.
Si definisce, pertanto, in materia il seguente criterio cui gli Uffici Scolastici Provinciali si dovranno attenere: "La licenza elementare è considerata titolo valido per l’accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico statale nei confronti del personale che, in base a tale titolo, con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali e nel profilo professionale di collaboratore scolastico o corrispondente, abbia prestato nelle scuole statali, il cui personale era a carico degli Enti Locali e attualmente è passato a carico dello Stato, il servizio di 24 mesi di cui all’art. 5 - comma 2 - della O.M. 30.5.2000, nonché il servizio di cui all’art. 5 - comma 1 - lettera d) della medesima ordinanza".
Il Direttore Generale
f.to Paradisi
Roma, 20.12.2000
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