Chiarimenti normativa supplenze
Dopo l'incontro del giorno 8 ottobre 2002 tra MIUR e OO.SS. confederali scuola l'amministrazione, attraverso la FAQ, ha chiarito due degli elementi posti dalla CGIL scuola.
Dopo l'incontro del giorno 8 ottobre 2002 tra MIUR e OO.SS. confederali scuola l'amministrazione, attraverso la FAQ, ha chiarito due degli elementi posti dalla CGIL scuola.
I chiarimenti si sono resi necessari per un'univoca interpretazione delle norme sul conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA.
L'esigenza è quella di chiarire gli elementi che presentano contraddizioni, tra il regolamento sulle supplenze e le circolari applicative emanate dallo stesso MIUR e di rendere omogenee a livello nazionale le modalità nel conferimento delle supplenze, evitando così trattamenti diversi e un diffuso contenzioso.
La CGIL Scuola, nell'incontro dell'8 ottobre ha chiesto di chiarire anche:
- la competenza, del Dirigente del CSA oppure del Dirigente Scolastico, a conferire le supplenze su spezzoni inferiore a sei ore;
- il diritto al completamento d'orario per i docenti nominati su spezzoni inferiori a cattedra o posto;
- che nelle disponibilità provinciali per il personale ATA ci siano anche i posti a tempo parziale visto che alcuni CSA trasferiscono la competenza ai Dirigenti Scolastici;
- che l’applicazione delle norme sulle supplenze dei docenti in caso di rinuncia, ecc. siano applicate anche al personale ATA.
E' auspicabile che nei prossimi giorni, dopo i primi chiarimenti, ci siano gli altri, altrimenti la CGIL Scuola attiverà gli uffici legali per il conseguente contenzioso.
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F A Q N. 49 del 17 ottobre 2002
Ai sensi dell’articolo 8 comma 3 del D.M. n.201/2000, il personale in servizio per supplenza breve ha facoltà di lasciare tale supplenza esclusivamente per accettarne altra che duri sino al termine delle lezioni od oltre.
In relazione ad eventuali operazioni che si prospettino per la copertura di disponibilità sopravvenute di posti di sostegno con aspiranti privi di titolo di specializzazione inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto, si chiarisce che dette operazioni, anche se il relativo contratto assume, fino al 31 ottobre 2002, la forma del contratto provvisorio “ in attesa dell’avente titolo “, devono intendersi - ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2 punto 4 della C.M. n.68/2002 che prevedono, in assenza di personale fornito di titolo di specializzazione entro la predetta data del 31 ottobre, una generale riconferma del personale privo di titolo già in servizio - come operazioni che si attuano nei riguardi di posti con durata sino al termine delle attività didattiche od oltre.
In tal senso, pertanto, il personale che sia già in servizio per supplenza breve può, avendone titolo in base ai previsti criteri di scorrimento delle graduatorie, lasciare tale supplenza per accettarne altra “ a carattere provvisorio in attesa dell’avente titolo” sui predetti posti di sostegno.
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