“Carta del docente”: il Tar Lazio ne riconosce il diritto al personale educativo. Ancora esclusi incomprensibilmente i docenti precari
Le decisioni sono state assunte dal tribunale a seguito dei ricorsi presentati unitariamente da FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams.
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Il Tar Lazio si è pronunciato sui ricorsi contro la mancata attribuzione della card di 500 euro al personale educativo e al personale docente precario con due decisioni di segno opposto, accogliendo il ricorso per il personale educativo e respingendo invece quello per i docenti precari.
Per il personale educativo il TAR ha ritenuto che “i commi 121 e ss. dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui, nell’individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all’interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti”.
Per i docenti precari, invece, il TAR argomenta che “soltanto per il personale docente di ruolo la formazione è divenuta obbligatoria, mentre alcun obbligo al riguardo è analogamente statuito con riguardo ai docenti a tempo determinato”.
Questa motivazione appare del tutto sorprendente e riesce difficile individuare quali disposizioni, normative o contrattuali sia a livello nazionale che comunitario, possano indurre a ritenere che sussista una differenza sostanziale rispetto alle esigenze e/o agli obblighi di aggiornamento e formazione degli insegnanti, legata al loro essere o meno di ruolo. Va considerato, inoltre, che la ratio in base alla quale il beneficio viene erogato non è tanto legata all’assolvimento di obblighi contrattuali, ma piuttosto rivolta a riconoscere e incentivare azioni di autoaggiornamento e in generale di arricchimento del bagaglio culturale e professionale, azioni quanto mai necessarie e utili per chi svolge un’attività di insegnamento e formazione sia esso di ruolo che precario.
Infine, il diritto alla parità di trattamento complessivo - e non solo sul piano economico - tra lavoratori che svolgono le medesime funzioni è sancito da una specifica Direttiva dell’Unione Europea (1999/70/CE) secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.
La FLC CGIL è pertanto fermamente determinata a proseguire con tutte le azioni che si renderanno necessarie perché sia riconosciuto un diritto generale a tutti i docenti, senza alcuna discriminazione derivante dalla natura del loro rapporto di lavoro.
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