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Avevamo ragione noi: no ai trasferimenti

Finalmente il MIUR ha fatto chiarezza su questo punto inviando la CM n 476 del 28.9.2001, che riportiamo di seguito, in cui sui dice che tale istituto è stato abrogato. Avevamo ragione noi!

28/09/2001
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Due mesi fa la Cgil Scuola aveva chiesto formalmente al MIUR di pronunciarsi sulla possibilità o meno da parte degli Uffici scolastici provinciali di trasferire per incompatibilità ambientale il personale ATA, sostenendo la tesi che questo non doveva essere più possibile.

Infatti, nonostante la disapplicazione dell'art.32 del TU del 10.1.57, che regolava la materia, molti uffici scolastici provinciali su proposta dei Dirigenti Scolastici trasferivano il personale per incompatibilità ambientale.Finalmente il MIUR ha fatto chiarezza su questo punto inviando la CM n 476 del 28.9.2001, che riportiamo di seguito, in cui sui dice che tale istituto è stato abrogato. Avevamo ragione noi!

Roma, 28 settembre 2001

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Prot. n. 476

Roma, 28/09/2001

Oggetto: Personale ATA . Trasferimento per incompatibilità ambientale.

Sulla G.U. n. 112/L del 9.5.2001 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 che ha riordinato in un unico testo le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Gli art. 72 e l’allegato A di cui all’articolo 71 1° comma fanno una elencazione di norme abrogate, tra le quali è riportato l’articolo 32 del D. P. R. 10.1.1957 n.3 cui fa rinvio l’articolo 567 del D.Lvo 16.4. 1994 n. 297, che disciplina il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del personale ATA.

Su quanto sopra si richiama l’attenzione delle SS.LL. atteso che è stato segnalato che vengono ancora adottati provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale di personale ATA, pur essendo stato abrogato tale istituto.

Con l’occasione si rammenta che l’articolo 3 della Legge 27.3.2001 n. 97 disciplina il trasferimento d’ufficio del dipendente di amministrazioni pubbliche a seguito di rinvio a giudizio dello stesso

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