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Attività musicali a scuola e pandemia: il Ministero dell’Istruzione in confusione

Emanate indicazioni ministeriali opinabili. Vediamo perché...

10/11/2020
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Facciamo il punto della situazione sulle ricadute delle ultime disposizioni finalizzate a ridurre l’impatto della pandemia in corso da mesi, sulle attività musicali nell’ambito del settore scolastico.

Il Dpcm del 3 novembre 2020 prevede le seguenti disposizioni:

  • è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratori nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private con esclusione dei
  1. soggetti che stanno svolgendo attività sportiva,
  2. bambini di età inferiore ai sei anni,
  3. soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

(art. 1 comma 1)

  • nelle aree giallo e arancione
    • l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
    • le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori.
  • nell’area rossa
    • l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, della scuola primaria, del primo anno grado della secondaria e dei servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
    • le attività scolastiche e didattiche delle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado e di tutte le classi della secondaria di II grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori.
  • nell’allegato 25Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” in tutti gli scenari che stiamo vivendo, peraltro nella situazione di maggiore gravità, è prevista espressamente la sospensione di alcune tipologie di insegnamenti che presentano condizioni di rischio più elevato (es. educazione fisica, lezioni di canto, strumenti a fiato, laboratori ad uso promiscuo, ecc.). Il documento in questione è, tra l’altro, il punto di riferimento per l’individuazione delle misure restrittive nelle varie aree di rischio (art. 30 comma 1 del Decreto Legge 149/20).

Dalla lettura combinata di queste disposizioni appare chiaro che:

  • possono essere svolte in presenza le attività che prevedono l’uso dei laboratori e non genericamente gli insegnamenti laboratoriali o quelli che hanno nella denominazione la parola laboratorio (pensiamo al Laboratorio di Musica d’insieme)
  • stante l’obbligo di utilizzo della mascherina, non sono possibili, in ogni caso, le lezioni di canto di strumenti a fiato.

A fronte di queste disposizioni di lettura semplice ed inequivocabile, il Ministero dell’Istruzione ha fornito con la nota 1994 del 9 novembre 2020 e con specifiche FAQ indicazioni incoerenti e infondate.

La nota recita testualmente “Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”.

In primo luogo, si conferma una prassi di questo Ministero di utilizzare liberamente e arbitrariamente documenti allegati al dpcm secondo le necessità del momento.

In secondo luogo, il documento tecnico in questione (parte dell’allegato 9 “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate lo scorso 8 ottobre) fa riferimento ad un contesto ben diverso. Nelle scuole raramente si fanno lezioni in teatri o palcoscenici, ma in normali aule. Peraltro vi è una differenza inequivocabile tra l'esecuzione musicale tipica delle produzioni liriche e sinfoniche e la relazione di apprendimento insegnamento durante le lezioni individuali di strumento, in cui la correzione della postura, l’accordatura/intonazione degli strumenti, aggiustamenti della posizione delle mani, implicano una vicinanza tra docente e studente che, in questa fase in cui la distanza interpersonale è uno delle fondamentali misure di lotta alla pandemia, è totalmente sconsigliata.

In conclusione le indicazioni del ministero sono opinabili e vanno ben oltre il perimetro delle proprie competenze funzionali ed istituzionali.

Suggeriamo alle scuole, responsabilmente, di tenere conto esclusivamente delle disposizioni di carattere generale e specifiche del settore scolastico inserite nel dpcm del 3 novembre 2020.

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